UDITA la relazione del Sindaco;
PRESO ATTO della dichiarazione di voto fatta dal Consigliere Panariello e favorevole alla riduzione dell’aliquota ICI pur non trovando motivato l’incremento del 150% dell’aliquota inerente l’addizionale comunale all’IRPEF;
Premesso:
· che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
· che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
· che l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
· che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
· che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
VISTO il Regolamento Comunale ICI approvato con deliberazione del C.C. n.
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione , con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 30.11.2006 con cui si proroga al 31.03.2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2007;
VISTO l’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296 che dispone sulla competenza del Consiglio comunale sulla determinazione dell’aliquota ICI;
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento comunale di Contabilità.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti:
D E L I B E R A
1. di approvare per l’anno 2007 le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007, applicando aliquote, detrazioni e modalità applicative nel modo seguente:
- aliquota nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili ad eccezione:
di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario;
- aliquota nella misura del 5,5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario (prima casa);
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
3. l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa al contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
4. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6. si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al capo IV sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
7. di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;