G.C. n. 09 del 12/01/2005

OGGETTO: Riconferma ICI anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-         che l’I.C.I. – imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.lgs 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-         Che l’art. 58 del D,lgs 446/1197 ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

-         Che l’art. 4, comma 1, del D.lgs 8/8/1996 n. 437 attribuisce all’ente  locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale, a condizione  che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

-         Che l’art. 1, comma 5, della legge 449/4997, attribuisce al comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari  di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla  disciplina sopra riassunta producono a seconda della modalità di attuazione stabilite dall’ente:

1.      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2.      in relazione al gettito dell’imposta determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione.

RITENUTO di poter accogliere le proposte avanzate dall’Amministrazione Comunale e di far proprie le motivazioni formulate a sostegno delle stesse, considerando dall’applicazione della stessa imposta;

RICHIAMATE le seguenti delibere di Giunta Comunale esecutive:

-         n. 53 del 30/12/2000, con quale si approvano le aliquote per l’anno 2001

-         n. 7 del 19/02/2002 con la quale si approvavano le aliquote per l’anno 2002;

-         n. 3 del 07/01/2003 con la quale si approvano le aliquote per l’anno 2003;

-         n. 8 del 22/01/2004 con la quale si approvava le aliquote per l’anno 2004;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 D.lgs 267/2000, come dall’allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.leg.vo n. 18/08/2004 n. 267;

VISTA la L. 30/12/2004 n. 311;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

 

DELIBERA

 

1.      di riconfermare per l’applicazione dell’ICI – imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005 la seguente aliquota:

- ALIQUOTA UNICA DA APPLICARE DEL 4,5 PER MILLE;

-         per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5. Del D.lgs 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48/51 e 52, lettera “a” dell’art. 3 della legge 23/12/1996 n. 662;

-         dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 – rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari è inoltre stabilito che:

-         Si dà atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti  rispettano tale equilibrio;

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, D.lgs 267/2000.