Delib.C.C. n.4 del 12.03.2009

                                                                OMISSIS

DELIBERA

 

DI  CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, le  aliquote I.C.I per l’anno 2009 come segue:

-         Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 5,5  per mille(cinquevirgolacinque per mille);

-         Aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unità immobiliari, dagli stessi posseduti nel Comune 6,5 per mille(seivirgolacinque per mille);

 

 

DI stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre  1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

DI confermare l’imposta , per l’anno 2009, che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29;

 

DI prendere atto del D.L. 27 maggio 2008, n.93, pubblicato sulla G.U. n.124 del 28 maggio 2008, che stabilisce che a decorrere dal 2008 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,fatta eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8,comma 2 e 3 del D.Lgs.504 del 1992,saranno escluse dal pagamento dell'ICI;

 

DI prenedere atto della delibera n.32 del 25.11.2008 con la quale si assimilava l'abitazione principale date in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado in linea retta e/o collaterale alla abitazione principale ai fini ICI e che i soggetti, che, intendono avvalersi di tale beneficio, devono presentare apposita  comunicazione in carta semplice, la quale  deve contenere gli identificativi catastali dell'immobile concesso in uso gratuito e le generalità della persona cui è concesso l'uso.

Detta comunicazione si intende valida sino al momento in cui tale situazione viene a cessare,dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune. 

 

DI confermare che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati,limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva art.47 D.P.R. 445/28.12.2000, nella quale deve dichiarare la data di inizio  delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile;

 

DI richiamare la delibera di C.C n°11 del 28/02/00, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la disposizione regolamentare in materia di I.C.I disciplinante il trattamento delle pertinenze dove si cita:"(omissis) delimitare l'estensione dell'aliquota agevolata alla sola categoria castastale C6 (autorimesse) per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale .

La predetta  disposizione riguarda l'aliquota agevolata e non le detrazioni stabilite per unità immobiliare adibite ad abitazione principale, pertanto, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza  nel'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per la pertinenza;

                                                               OMISSIS