Delib.C.C. n.8 del 27.03.2008

                                                                OMISSIS

DELIBERA

 

DI  CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, le  aliquote I.C.I per l’anno 2008 come segue:

-         Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 5,5  per mille(cinquevirgolacinque per mille);

-         Aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unità immobiliari, dagli stessi posseduti nel Comune 6,5 per mille(seivirgolacinque per mille);

 

 

DI stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre  1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

DI confermare l’imposta , per l’anno 2008, che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29;

 

DI dare atto che ai sensi dell’art. 1 ,comma 5, della legge 244/2007 ( Legge Finanziaria 2008) si dispone che , con decorrenza 2008 i contribuenti con esclusione dei proprietari di immobili di Categoria A1, A8 e A9 ( signorili. Ville e castelli), possano usufruire , relativamente all’ I.C.I dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, oltre della suindicata detrazione,di un’ ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di € 200,00, rapportata al periodo dell’anno in cui si usufruisce di tale abitazione;

 

DI confermare che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di

fatto non utilizzati,limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza

di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva art.47 D.P.R. 445/28.12.2000, nella quale deve dichiarare la data di inizio  delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile;

 

DI richiamare la delibera di C.C n°11 del 28/02/00, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la disposizione regolamentare in materia di I.C.I disciplinante il trattamento delle pertinenze dove si cita:"(omissis) delimitare l'estensione dell'aliquota agevolata alla sola categoria castastale C6 (autorimesse) per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale .

La predetta  disposizione riguarda l'aliquota agevolata e non le detrazioni stabilite per unità immobiliare adibite ad abitazione principale, pertanto, l'ammontare della detrazione, se non trova

totale capienza  nel'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per la pertinenza;

                                                               OMISSIS