COMUNE DI CA' D'ANDREA

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente Protocollo n.

10711-4

DELIBERAZIONE N. 8/ 22.01.2005

Soggetta invio capigruppo

Trasmessa al C.R.C.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI –ICI ANNO 2005- :

CONFERMA,ALIQUOTE,,RIDUZIONI,DETRAZIONI E MODALITA’

APPLICATIVE PER L’ANNO 2005.

DELIBERA

Di confermare e determinare, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote I.C.I per

l’anno 2005: -

- Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a

proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad

abitazione 4,8 per mille(quattrovirgolaotto per mille);

- Aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unità immobiliari, dagli stessi posseduti

nel Comune 5,5 per mille(cinquevirgolacinque per mille);

DI confermare ,per l'anno 2005,che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo siano detratte,fino a concorrenza del suo ammontare

€ 103,29,rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,elevabili

a € 139,44=,limitatamente ai soggetti passivi che siano proprietari, o comunque possessori di

quell'unico immobile e, ad abitazioni, che NON SIANO CLASSIFICATE nelle categorie

catastali A/1-A/8 e A/9 e che godono di un reddito familiare imponibile IRPEF NON

SUPERIORE ad € 13.118,01, elevabile di € 3.253,68 per il coniuge a carico e di € 1.032,91 per

ogni figlio a carico;

LA maggiore detrazione è riconosciuta su richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati

messi a disposizione dell'Ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a

comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione;

DI stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito

dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto

stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

DI confermare che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di

Fatto non utilizzati,limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza

Di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega

idonea documentazione alla dichiarazione;in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare

dichiarazione sostitutiva art.47 D.P.R. 445/28.12.2000, nella quale deve dichiarare la data di inizio

delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile;