COMUNE DI CA' D'ANDREA
PROVINCIA DI CREMONA
Codice ente Protocollo n.
10711-4
DELIBERAZIONE N. 8/ 22.01.2005
Soggetta invio capigruppo
Trasmessa al C.R.C.
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI –ICI ANNO 2005- :
CONFERMA,ALIQUOTE,,RIDUZIONI,DETRAZIONI E MODALITA’
APPLICATIVE PER L’ANNO 2005.
DELIBERA
Di confermare e determinare, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote I.C.I per
l’anno 2005: -
- Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione 4,8 per mille(quattrovirgolaotto per mille);
- Aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unità immobiliari, dagli stessi posseduti
nel Comune 5,5 per mille(cinquevirgolacinque per mille);
DI confermare ,per l'anno 2005,che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo siano detratte,fino a concorrenza del suo ammontare
€ 103,29,rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,elevabili
a € 139,44=,limitatamente ai soggetti passivi che siano proprietari, o comunque possessori di
quell'unico immobile e, ad abitazioni, che NON SIANO CLASSIFICATE nelle categorie
catastali A/1-A/8 e A/9 e che godono di un reddito familiare imponibile IRPEF NON
SUPERIORE ad € 13.118,01, elevabile di € 3.253,68 per il coniuge a carico e di € 1.032,91 per
ogni figlio a carico;
LA maggiore detrazione è riconosciuta su richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati
messi a disposizione dell'Ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a
comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione;
DI stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito
dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
DI confermare che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di
Fatto non utilizzati,limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza
Di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega
idonea documentazione alla dichiarazione;in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare
dichiarazione sostitutiva art.47 D.P.R. 445/28.12.2000, nella quale deve dichiarare la data di inizio
delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile;