DEL. G.C. NR 48 del  11/10/2004

 

OGGETTO: : Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Determinazione aliquota anno 2005 .

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            VISTA la delibera Gc.nr.62 del 31.10.2003, con la quale è stata determinata l’aliquota ICI per l’anno 2004;

            VISTI:

- la legge 421 del 23.10.92;

- il D.Lgs. 504 del 30.12.92 e successive modifiche ed integrazioni;

- l’art.4 del D.L. 8.8.96 n.437 convertito con modificazione con legge 556 del 24.10.96 ;

- la legge 662 del 23.12.1996 ;

- il D.Lgs. 446 del 15.12.1997;

- la legge 449 del 27.12.97;

-          il D.L. 08 del 26.1.99;

            ACQUISITO il parere favorevole dal punto di vista della regolarità tecnico contabile ai sensi dell’art.49 D.lgs. 267/00 come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

            CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi dagli aventi diritto

 

D E L I B E R A

 

1.    DI riconfermare, per l’anno 2005, l’aliquota sull’ Imposta comunale sugli Immobili, in questo Comune nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili, precisamente:

·       aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quella locale con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:  CINQUE PER MILLE;

·       aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi , per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a condizioni che non rientrino fra quelle di cui all’ultimo periodo del precedente punto 1: CINQUE PER MILLE;

·        aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: CINQUE PER MILLE;

·       aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: CINQUE PER MILLE ;

·       aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art.7 della legge 30 dicembre 1992 n.504, compresi nelle seguenti tipologie:

-          organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 ,n.266 , iscritte nel registro isituito dalle  Regioni: CINQUE PER MILLE;

- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nell’albo regionale: CINQUE   PER MILLE;

·       Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: CINQUE PER MILLE.

 

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.LGS.30 dicembre 1992 , n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 , lettera a) dell’art.3 della legge 23 dicembre 1996,n.662;

 

3. L’imposta E’ COMPLETAMENTE ESENTATA per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostituitiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 , autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente , la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

 

4. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare €. 129,11 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta  a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari.

 

5. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

6. di dare atto, altresì, che il gettito previsto, in applicazione delle aliquote come sopra proposte è previsto in €. 108.000,00;

 

7. di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art.3 , comma 57 della legge 23 dicembre 1996, nr.662;

 

8. di comunicare, altresì, copia della presente al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale e servizi finanziari.