LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’I.C.I. –Imposta comunale sugli immobili-, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1998;
- che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8/8/1996 n. 437,convertito con modificazioni con Legge 24/10/1996 n. 556, attribuisce all’Ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che l’art. 1, comma 5, della legge 27/12/97 n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17/12/98 si è provveduto ad adottare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, modificato con deliberazione consiliare n. 1 del 29/02/2000, esecutive ai sensi di legge;
Considerato che la Giunta comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente;
Dato atto che, secondo le disposizioni del nuovo testo unico degli enti locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) spetta alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
Visto il parere tecnico-contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il d. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 4.75 per mille;
2. di confermare, con effetto dal 1° gennaio 2005, le seguenti aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
- al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3.75 per mille
da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27/12/97, n. 449;
3. di confermare, inoltre, la misura della detrazione in € 103,29;
4. di stimare il gettito complessivo per l’anno 2005 in € 153.000,00 da iscriversi all’apposita risorsa di entrata del bilancio dell’esercizio corrente;
4. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2005, in conformità a quanto dispone l’art. 172 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.