IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 172 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, il quale annovera - fra i vari documenti da allegare al bilanci di previsione - le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo:

  1. • le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali;
  2. • le tariffe per i servizi locali;
  3. • i tassi di copertura per i servizi a domanda individuale;

Visto l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, così come modificato dall’art. 1 comma 56 legge n. 296 del 27/12/2006 riferito all’approvazione da parte dei Consigli Comunali dell’imposta ICI;

Dato atto che questo Comune non presenta situazione di dissesto finanziario;

Ritenuto che l’imposta attualmente in vigore sia congrua ed adeguata alle esigenze e necessità dell’Ente, per cui si conferma l’entità della stessa nella misura attualmente prevista, prendendo atto dell’ulteriore detrazione prevista dalla delle finanziaria 24/12/2007 n. 244, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante;

Dato atto che con Decreto Ministero Interno in data 20/12/2007 è stato differito al 31/3/2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione esercizio 2008;

Uditi i seguenti interventi:

AGAZZI: dell’ICI parlano tutti e c’è l’intenzione espressa in diverse sedi di eliminare l’imposta. I Comuni della nostra dimensione cercano di andare incontro alle giovani coppie che ristrutturano, all’interno dei centri abitati, per la prima casa. Non so se tali agevolazioni hanno un’incidenza più o meno consistente, ma ritengo che si possa valutare positivamente questo aspetto.

SINDACO: per la verità non abbiamo provveduto a valutare questo tipo di agevolazioni anche se di fatto nella finanziaria per il 2008 vi sono delle agevolazioni e detrazioni ulteriori per la prima casa che vanno considerate con favore. Vediamo quali saranno gli ulteriori sviluppi legislativi nel merito dell’ICI e poi faremo le valutazioni del caso nel prossimo esercizio finanziario;

Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto:

  1. • il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
  2. • l’art. 20 dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma legale dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

  1. 1) di confermare, per l’anno 2008, in adempimento al disposto normativo di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, l’imposta I.C.I. in vigore, prendendo atto dell’ulteriore detrazione prevista dalla delle finanziaria 24/12/2007 n. 244, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante;
  2. 2) di dare atto che questo Comune non presenta situazione di dissesto finanziario;
  3. 3) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2008, in conformità alle disposizioni dell’art. 172 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

  1. 4) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

Allegato deliberazione

C.C. n. 3 del 29/2/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sagona dott. Luca

I.C.I.

Conferma, per l’anno 2008, delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), fissate con la deliberazione consiliare n. 12 del 25/2/2000, confermando, inoltre, l’ulteriore detrazione d’imposta, stabilita con deliberazione consiliare n. 7 del 28/2/2001, nella misura sottoindicata per determinate categorie:

Misura delle aliquote:

a) immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze possedute dalle persone fisiche soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 Regolamento ICI - art. 59 lett. e) D.Lgs. 446/97);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

aliquota 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale

aliquota 5,7 per mille;

Misura delle detrazioni d’imposta:

immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 Regolamento ICI - art. 59 lett. e) D.Lgs. 446/97);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

detrazione d’imposta € 103,29;

Ulteriori detrazioni:

le persone che alla data del 1° gennaio 2007 hanno compiuto i 65 anni di età e che si trovano in particolari situazioni di reddito avranno diritto ad una detrazione d’imposta sull’abitazione principale elevata a complessivi € 123,95;

Criteri per accedere alle ulteriori detrazioni:

persone proprietarie, usufruttuarie o che godono di qualsiasi diritto d’uso di un unico immobile e sue pertinenze che abbia le caratteristiche di abitazione principale e che appartenga alle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6, reddito non superiore a € 10.329,14 (riferito a persona sola) elevato a € 15.493,71 se il nucleo è composto da più persone.

Si prende a riferimento il reddito dell’anno precedente l’anno di imposta ICI.

Si prende atto dell’ulteriore detrazione prevista dalla delle finanziaria 24/12/2007 n. 244: 1,33 PER MILLE SUL VALORE CATASTALE DELL’IMMOBILE fino ad un massimo di € 200,00 (abitazioni principali cat. A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7)