"ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 9 DEL 01/2/2005 ADOTTATA DAL COMUNE DI ANNICCO (PROVINCIA DI CREMONA) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2005

 

omissis

 

DELIBERA

 

1)  di approvare, per l’anno 2005, in adempimento al disposto normativo di cui all’art. 53, comma 16, del D.Lgs. 23/12/2000 n. 388, le tariffe tributarie in vigore, come risultano dagli allegati prospetti che sono parte integrante del presente atto;

 

2)  di dare atto che questo Comune non presenta situazione di dissesto finanziario;

 

3)  di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2005, in conformità alle disposizioni dell’art. 172 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

 

4)  di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall’art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

 

Omissis

 

I.C.I.

 

 

Conferma, per l’anno 2005, delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), fissate con la deliberazione consiliare n. 12 del 25/2/2000, confermando, inoltre, l’ulteriore detrazione d’imposta, stabilita con deliberazione consiliare n. 7 del 28/2/2001, nella misura sottoindicata per determinate categorie:

Misura delle aliquote:

a)  immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze possedute dalle persone fisiche soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 Regolamento ICI - art. 59 lett. e) D.Lgs. 446/97);

     unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

     unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

      aliquota     5 per mille;

b)  per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale

      aliquota     5,7 per mille;

Misura delle detrazioni d’imposta:

immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 Regolamento ICI - art. 59 lett. e) D.Lgs. 446/97);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

      detrazione d’imposta     € 103,29;

Ulteriori detrazioni:

le persone che alla data del 1° gennaio 2005 hanno compiuto i 65 anni di età e che si trovano in particolari situazioni di reddito avranno diritto ad una detrazione d’imposta sull’abitazione principale elevata a complessivi € 123,95;

Criteri per accedere alle ulteriori detrazioni:

persone proprietarie, usufruttuarie o che godono di qualsiasi diritto d’uso di un unico immobile e sue pertinenze che abbia le caratteristiche di abitazione principale e che appartenga alle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6, reddito non superiore a € 10.329,14 (riferito a persona sola) elevato a                 € 15.493,71 se il nucleo è composto da più persone.

Si prende a riferimento il reddito dell’anno precedente l’anno di imposta ICI.

 

Omissis

 

                       COMUNE DI ANNICCO

 

Il presente atto è estratto CONFORME ALL'ORIGINALE

della deliberazione G.C. n. 9 del 01/2/2005.

Lì, 24/02/2005

                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                - Sagona dott. Luca -