OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili: Conferma aliquota con contestuale fissazione delle riduzioni e detrazioni dell’imposta per l’anno 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

"Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta  Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.L 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L 24-10-1996, n. 556,

Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;

Vista la legge 27-12-1997, n. 449;

Vista la legge n. 296 in data 27.12.2006 – Legge finanziaria 2007;

          Visto l’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 novembre 2006 con il quale è stato stabilito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2007 degli enti locali è prorogato al 31.03.2007 e di conseguenza il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all’anno 2007;

          Visto l’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno in data 19 marzo 2007 con il quale il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007;

          Dato atto che per l'anno 2007 anche  il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissato al 30.04.2007;

Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:

1)    l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2)    l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

3)    la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in € 103,29;

4)    l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo della detrazione di € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

5)     limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 - in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

6)    i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7)    ì comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.  L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

          Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I, approvato con propria deliberazione n.  46  in data 22.12.1998 con effetto dal 01.01.1999;(1).

 

Richiamata la  deliberazione della Giunta Comunale  n.  8   in data 21.02.2006, con la quale sono state confermate le aliquote e detrazione ordinaria per l'anno  2006   nelle seguenti misure:

 

a)    aliquota I.C.I. nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;

b)    di determinare in € 103,29 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l’unità  immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

c)    di stabilire che è considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè l’unità immobiliare non risulti locata;

d)    di stabilire l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;

            Visto il comma 156 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza su la determinazione delle aliquote I.C.I.;

 

 

 

ACCERTATO:

 

a)    che con deliberazione della G.C. n. 21 del 09.03.2007 è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2007 con la proposta al Consiglio di determinare l’aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille onde assicurare il fabbisogno finanziario dell’Ente;

b)    che con il predetto atto è stato previsto un introito per il 2007 pari a € 80.514,51;

c)    che per assicurare le necessarie risorse atte a garantire i servizi necessari ed indispensabili si rende opportuno confermare per l’anno 2007 sia l’aliquota pari al 5,5 per mille sia le deroghe e riduzioni  nel pagamento dell’imposta approvate con atto G.C. n. 8 del 21.02.2006 nonché la detrazione riguardante l’abitazione principale di € 103,29;

 

Dato atto che il Comune di Cappella de’ Picenardi non ha dichiarato, né chiesto il dissesto finanziario per cui non vi è l’obbligo di applicare l’aliquota del 7 per mille;

 

Considerato inoltre che avvalendosi delle, ulteriori facoltà di riduzione o agevolazione previste dall’art. 8 - comma 3 - del novellato D.Lgs 504/92 si causerebbe uno squilibrio nel bilancio 2007 non affrontabile con altre risorse;

 

Ritenuto necessario confermare la attuale misura dell’imposta e deliberazione ordinaria, anche per gli enti senza scopo di lucro;

 

Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I;

Quantificata pertanto la previsione di entrata per l'anno  2007   in € 80.514,51;

            Acquisiti il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità  tecnica, nonché il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art.49 e 97 c.4 lett.b) del D.Lgs. n. 267/2000, “T.U.E.L.”;

            Con voti unanimi favorevoli, resi legalmente;

 

 

 

 

 

 

DELIBERA

         

 

1.     di determinare, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono riportate, l’aliquota I.C.I. per l’anno d’imposta 2007 nella misura indifferenziata del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;

2.     di determinare per l’anno 2007 in € 103,29 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

3.     di confermare che, per il periodo di imposta 2007, è considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di  ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè l’unità immobiliare non risulti locata;

4.     di confermare per l’anno 2007, l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;

5.     di dare atto che a seguito della applicazione dell’I.C.I. con le modalità di cui ai punti precedenti si prevede un introito di €  80.514,51 e che tale introito è sufficiente per soddisfare le necessità finanziarie del bilancio comunale.

6.     di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000.