PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

COMUNE DI GUSSOLA – CR -

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 19/03/2008

 

 

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D  E  L  I  B  E  R  A

 

1)  DI  CONFERMARE le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - per l'anno 2008,  nelle seguenti  misure differenziate:

 

-         aliquota del 6,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

-         aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili

 

2)  Per  la  determinazione della base imponibile, si  terrà  conto  di quanto  stabilito  dall'art.  5  del D. Lgs. 30 dicembre  1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e  52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l’anno 2008;

 

3)  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla  concorrenza  del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il  quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita   ad abitazione  principale  da  più soggetti passivi, la  detrazione  spetta  a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la  destinazione medesima si verifica.

 

            4) DI FAR CONSTARE, inoltre, che:

-       in applicazione del comma 2-bis dell’art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre1992, n. 504, introdotto dall’art.  1, comma 5, della Legge 244/2007, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 euro, viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-       in applicazione del successivo comma 2-ter, l’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

 

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