1) DI CONFERMARE, per l'anno 2006, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. – nelle seguenti misure differenziate:
- aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili
2) Per la determinazione della base imponibile, si terrà conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l’anno 2006;
3) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
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