|
Provincia di Cremona Ufficio Tributi Via Carioni 13 - 26017 Trescore Cremasco Tel. 0373 � 272240 Fax 0373 - 272232 tributi@comune.trescorecremasco.cr.it
COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Dichiarazioni variazioni anno 2008
� La base imponibile per il calcolo dell�imposta � cos� determinata:
� per i fabbricati = rendite catastali rivalutate del 5%;
� per i terreni agricoli = reddito dominicale rivalutato del 25%;
� per le aree fabbricabili = i valori attribuiti con riguardo ai prezzi medi rilevati sul mercato e approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 84 del 29 Novembre 2008 sono i seguenti:
zona urbanistica |
Valore aree
Urbanizzate/mq. |
Valore aree
non urbanizzate/mq.
|
ZONA B - Residenziale interna
ZONA C1 � Residenziale esterna ZONA C2 � Residenziale di recente espansione ZONA C3 � Residenziale di nuova espansione ZONA D1 � Industriale di completamento ZONA D2 � Industriale di espansione |
� 80,00 � 80,00 � 80,00 � 90,00 � 60,00 � 60,00 |
// // // � 50,00 � 30,00 � 30,00 |
� I beni immobili soggetti all�imposta sono :
* FABBRICATI : intesi per tali le singole unit� immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano cui sia stata attribuita o sia attribuibile un�autonoma rendita catastale;
* TERRENI AGRICOLI
* AREE FABBRICABILI
ALIQUOTA |
TIPOLOGIA IMMOBILI |
NOTE |
ESENTI aisensi dell�art.1 del D.L.93/2008 convertito in L.126/2008 |
* LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CAT. A2 � A3 � A4 �A5 � A6 � A7 e le relative pertinenze classificate nelle categorie C2 �C6 � C7 adibiti ad abitazione principale |
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente esenzione dal pagamento quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2� grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti) e affini fino al 1� grado (suoceri con generi e nuore); per tali immobili deve essere presentato il modello per concessione in uso gratuito all�Ufficio Tributi del Comune |
5 per mille |
immobili classificati nelle categorie * A1 � A8 � A9 purche� adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie C2 � C6 � C7 * C1; |
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente esenzione dal pagamento quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2� grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti) e affini fino al 1� grado (suoceri con generi e nuore); per tali immobili deve essere presentato il modello per concessione in uso gratuito all�Ufficio Tributi del Comune |
7 per mille |
* Tutti gli altri immobili appartenenti alle categorie A � B - C � D E � non adibiti ad abitazione principale; * Terreni agricoli; * Aree fabbricabili; |
|
DETRAZIONE di � 103,29 dall�imposta dovuta per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze (ovvero immobili classificati nelle categorie C2, C6 e C7), rapportata al periodo dell�anno durante il quale si protrae tale destinazione; | ||
IMPORTO MINIMO: l�ICI non � dovuta se pari o inferiore a � 5,00 annui (delibera di C.C. n. 47 del 26/11/07) |
� Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo � il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualit� di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell�anno successivo a quello nel corso del quale � stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
� Il pagamento potr� essere effettuato:
* presso tutti gli Uffici Postali con bollettino di C/c postale n.88656863 intestato a EQUITALIA S.R.T SpA che verr� recapitato al domicilio dei contribuenti mediante posta o che sar� disponibile presso gli Uffici Comunali;
* presso gli sportelli delle banche convenzionate;
* presso gli sportelli del Concessionario Equitalia SRT SpA;
* mediante modello F24;
in due rate la prima delle quali entro il 16 GIUGNO 2009 pari al 50% dell�imposta dovuta per l�intero anno e la seconda entro il 16 DICEMBRE 2009 a saldo.
Il versamento dovr� essere effettuato con arrotondamento all�euro inferiore o superiore a seconda che la frazione si a inferiore o superiore a 49 centesimi.
I soggetti obbligati possono tuttavia versare in un�unica soluzione l�imposta dovuta per l�anno in corso entro il termine di scadenza della prima rata (16 giugno 2009).