|
Provincia di Cremona Ufficio Tributi Via Carioni 13 - 26017 Trescore Cremasco Tel. 0373 – 272240 Fax 0373 - 272232 tributi@comune.trescorecremasco.cr.it
COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Dichiarazioni variazioni anno 2008
§ La base imponibile per il calcolo dell’imposta è così determinata:
Þ per i fabbricati = rendite catastali rivalutate del 5%;
Þ per i terreni agricoli = reddito dominicale rivalutato del 25%;
Þ per le aree fabbricabili = i valori attribuiti con riguardo ai prezzi medi rilevati sul mercato e approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 84 del 29 Novembre 2008 sono i seguenti:
zona urbanistica |
Valore aree
Urbanizzate/mq. |
Valore aree
non urbanizzate/mq.
|
ZONA B - Residenziale interna
ZONA C1 – Residenziale esterna ZONA C2 – Residenziale di recente espansione ZONA C3 – Residenziale di nuova espansione ZONA D1 – Industriale di completamento ZONA D2 – Industriale di espansione |
€ 80,00 € 80,00 € 80,00 € 90,00 € 60,00 € 60,00 |
// // // € 50,00 € 30,00 € 30,00 |
§ I beni immobili soggetti all’imposta sono :
* FABBRICATI : intesi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano cui sia stata attribuita o sia attribuibile un’autonoma rendita catastale;
* TERRENI AGRICOLI
* AREE FABBRICABILI
ALIQUOTA |
TIPOLOGIA IMMOBILI |
NOTE |
ESENTI aisensi dell’art.1 del D.L.93/2008 convertito in L.126/2008 |
* LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CAT. A2 – A3 – A4 –A5 – A6 – A7 e le relative pertinenze classificate nelle categorie C2 –C6 – C7 adibiti ad abitazione principale |
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente esenzione dal pagamento quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti) e affini fino al 1° grado (suoceri con generi e nuore); per tali immobili deve essere presentato il modello per concessione in uso gratuito all’Ufficio Tributi del Comune |
5 per mille |
immobili classificati nelle categorie * A1 – A8 – A9 purche’ adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie C2 – C6 – C7 * C1; |
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente esenzione dal pagamento quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti) e affini fino al 1° grado (suoceri con generi e nuore); per tali immobili deve essere presentato il modello per concessione in uso gratuito all’Ufficio Tributi del Comune |
7 per mille |
* Tutti gli altri immobili appartenenti alle categorie A – B - C – D E – non adibiti ad abitazione principale; * Terreni agricoli; * Aree fabbricabili; |
|
DETRAZIONE di € 103,29 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze (ovvero immobili classificati nelle categorie C2, C6 e C7), rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; | ||
IMPORTO MINIMO: l’ICI non è dovuta se pari o inferiore a € 5,00 annui (delibera di C.C. n. 47 del 26/11/07) |
§ Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
§ Il pagamento potrà essere effettuato:
* presso tutti gli Uffici Postali con bollettino di C/c postale n.88656863 intestato a EQUITALIA S.R.T SpA che verrà recapitato al domicilio dei contribuenti mediante posta o che sarà disponibile presso gli Uffici Comunali;
* presso gli sportelli delle banche convenzionate;
* presso gli sportelli del Concessionario Equitalia SRT SpA;
* mediante modello F24;
in due rate la prima delle quali entro il 16 GIUGNO 2009 pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno e la seconda entro il 16 DICEMBRE 2009 a saldo.
Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro inferiore o superiore a seconda che la frazione si a inferiore o superiore a 49 centesimi.
I soggetti obbligati possono tuttavia versare in un’unica soluzione l’imposta dovuta per l’anno in corso entro il termine di scadenza della prima rata (16 giugno 2009).