COPIA

C O M U N E di C A S A L E T T O C E R E D A N O

Provincia di Cremona

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 (Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto: I.C.I. – ANNO 2008

L’anno DUEMILAOTTO il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sotto la presidenza della Sig.ra Vittorina Bertozzi in qualità di Sindaco e con l’intervento del Segretario Comunale Alesio Avv. Massimiliano , viene fatto l’appello nominale dal quale risultano presenti n. 10 , assenti n. 3 consiglieri come da seguente elenco:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

presenti assenti

1. Bertozzi Vittorina x

2. Campari Piermario x

3. Scorsetti Giovanni Battista x

4. Longari Vittorio x

5. Pisati Mario x

6. Roboli Elena x

7. Belloni Roberto Gaspare x

  1. Raneri Alessia x
  2. Porchera Maurizio x

10. Campari Emiliano Ambrogio x

11. Pisati Fabio x

12. Di Maggio Rodolfo x

13. Rossetti Riccardo x

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consigliere Roboli Elena è assente giustificato.

E’ presente l’Assessore esterno Geom. Tedoldi Giacomo.

 

Il Presidente, accertata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto.

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 3 CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.02.2008

ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE RANERI ALESSIA: PRESENTI N.10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 è stata istituita - con decorrenza 01.01.1993 - l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Atteso che l'art. 6 - comma 2 del citato D.Lgs. stabilisce che l'aliquota dell'imposta commisurata alla base imponibile dell'immobile così come determinato ai sensi dell'art.5 del predetto Decreto Legislativo deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alle abitazioni o di alloggi non locati;

Vista la deliberazione di G.C. n.18 del 16.01.2008, avente per oggetto: "Aliquota ICI e detrazione per l’anno 2008", che stabilisce quanto segue:

ALIQUOTE:

Aliquota Ordinaria

6,00 per mille

Aliquota Abitazione principale

5,00 per mille

Aliquota abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale

5,00 per mille

Sono equiparate alle abitazioni principali (sia per quanto riguarda l’aliquota agevolata, sia per la relativa detrazione):

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali (ai soli fini dell’aliquota ridotta):

  1. ai parenti in linea retta e collaterale fino al primo grado;

  2. al coniuge, ancorchè separato o divorziato;

  3. agli affini entro il primo grado.

Per il riconoscimento di detto diritto dovrà essere prodotta certificazione anagrafica o dichiarazione autocertificata.

DETRAZIONI:

Detrazione abitazione principale

103,29 euro

Detrazione abitazione principale soggetti ultrasessantenni (alla data del 31.12.2007) qualora si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l’unico immobile per il quale il contribuente è soggetto passivo di imposta in tutto il territorio nazionale;

  • l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia iscritta al Catasto Edilizio Urbano in una delle categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6.

  • Il reddito lordo riferito all’intero nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) per l’anno d’imposta 2007 non sia superiore a 10.000 euro, elevato ad 13.300,00 euro se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori 550,00 euro per ogni familiare a carico.

L’applicazione del suddetto beneficio è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo interessato di apposita autocertificazione da presentare entro il 31.12.2008 presso l’Ufficio Tributi del Comune di Casaletto Ceredano.

 

 

 

154,94 euro

Ulteriore detrazione per abitazione principale di cui all’art. 1 comma 5 Legge 244/07

RITENUTO di fissare in € 4,00 l’importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il versamento ICI ( Non sorge l’obbligazione tributaria al di sotto del predetto limite) ;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000;

con voti favorevoli n. 10 , contrari n. == e astenuti == resi nei modi di legge, essendo n.10 i consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

  1. di confermare, per l'anno 2008, quanto stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16.01.2008 e qui di seguito riportato:

ALIQUOTE:

Aliquota Ordinaria

6,00 per mille

Aliquota Abitazione principale

5,00 per mille

Aliquota abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale

5,00 per mille

Sono equiparate alle abitazioni principali (sia per quanto riguarda l’aliquota agevolata, sia per la relativa detrazione):

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali (ai soli fini dell’aliquota ridotta):

  1. ai parenti in linea retta e collaterale fino al primo grado;

  2. al coniuge, ancorchè separato o divorziato;

  3. agli affini entro il primo grado.

Per il riconoscimento di detto diritto dovrà essere prodotta certificazione anagrafica o dichiarazione autocertificata.

DETRAZIONI:

Detrazione abitazione principale

103,29 euro

Detrazione abitazione principale soggetti ultrasessantenni (alla data del 31.12.2007) qualora si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l’unico immobile per il quale il contribuente è soggetto passivo di imposta in tutto il territorio nazionale;

  • l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia iscritta al Catasto Edilizio Urbano in una delle categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6.

  • Il reddito lordo riferito all’intero nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) per l’anno d’imposta 2007 non sia superiore a 10.000 euro, elevato ad 13.300,00 euro se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori 550,00 euro per ogni familiare a carico.

L’applicazione del suddetto beneficio è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo interessato di apposita autocertificazione da presentare entro il 31.12.2008 presso l’Ufficio Tributi del Comune di Casaletto Ceredano.

 

 

 

154,94 euro

Ulteriore detrazione per abitazione principale di cui all’art. 1 comma 5 Legge 244/07

RITENUTO di fissare in € 4,00 l’importo minimo annuo al di sotto del quale non è dovuto il versamento ICI ( Non sorge l’obbligazione tributaria al di sotto del predetto limite) ;

CON SEPARATA VOTAZIONE,

stante l’urgenza di procedere, con voti favorevoli n. 10 , contrari n. == e astenuti == resi nei modi di legge, essendo n.10 i consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs: 267/2000.

**********************

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere favorevole

Casaletto Ceredano, lì 20.02.2008 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Alesio Avv. Massimiliano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole

Casaletto Ceredano, lì 20.02.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Nichetti Rag. Piera

==================================================================================================================================

COPIA

C O M U N E di C A S A L E T T O C E R E D A N O

Provincia di Cremona

-------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili ICI - Approvazione valori venali di riferimento sulle aree fabbricabili per l'anno d'imposta 2008.

 

L’anno DUEMILASETTE il giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 16.00 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sotto la presidenza della Signora Bertozzi Vittorina in qualità di Sindaco e con l’intervento del Segretario Comunale Alesio Avv. Massimiliano, viene fatto l’appello nominale dal quale risultano presenti n. 4, assenti n. 1 assessori come da seguente elenco:

 

 

presenti assenti

1. Bertozzi Vittorina Sindaco x

2. Longari Vittorio Vice Sindaco x

3. Roboli Elena Assessore x

5. Scorsetti Giovanni Assessore x

4. Tedoldi Giacomo Assessore x

 

Il Presidente, accertata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all’oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n° 67 12.12.2007

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

  • Che l’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 – titolo I, capo I - e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

  • Che l’art.5 comma 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 stabilisce che, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghi caratteristiche;

  • Che l'art.59 - comma 1, lett.g) - del D. Lgs.446/1997 in tema di potestà regolamentare in materia di ICI, consente al Comune di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre a massimo il contenzioso;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’ICI approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.33 del 29.09.2003 esecutivo ai sensi di legge, il quale dà indicazioni per il calcolo della base imponibile delle aree fabbricabili, all’art.15 comma 1;

RICHIAMATO inoltre l’art. 15, commi 2 e 3 dello stesso Regolamento Comunale, che evidenzia la possibilità, in capo alla Giunta Comunale, di determinare periodicamente i valori venali delle aree edificabili in comune commercio, specificando che tali valori saranno ridotti del 60% (Sessantapercento) per tutte quelle aree edificabili che di per sè non hanno immediata capacità di edificatoria (sia essa residenziale, commerciale, terziaria e/o produttiva), in quanto l’edificazione - in conformità alle prescrizioni della vigente strumentazione urbanistica generale comunale - è subordinata all’approvazione preventiva di piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, oppure quando le dimensioni e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’area stessa non consentano un’edificabilità immediata ma richiedano la sottoscrizione di accordi con uno o più proprietari di aree limitrofe e/o contermini, oppure richiedano l’esecuzione di interventi di bonifica, livellamento pesante, e/o casi analoghi;

CONSIDERATA pertanto la necessità, ai fini di una corretta applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di procedere alla determinazione del valore delle aree edificabili;

VISTA la relazione afferente "DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. - ANNO 2008" all’uopo redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale Guffi Arch. Alessandro e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), nella quale si evidenzia la situazione delle aree urbanizzate in relazione alla zonizzazione di cui:

  • Al vigente Piano Regolatore Generale Comunale definitivamente approvato con Deliberazione di Giunta Regione Lombardia N. VII/3478 in data 16.02.2001, esecutiva ai sensi di legge;

  • Alla vigente Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale definitivamente approvata con Deliberazione di Giunta Regione Lombardia N. VII/7244 in data 03.12.2001, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI i valori proposti anche alla luce delle notizie assunte presso i competenti Uffici del Registro di Crema;

RITENUTI i suddetti valori equi ed utilizzabili quale base per l’applicazione dell’I.C.I. per l’anno 2008;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/00, che stabilisce le competenze della Giunta Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa citato:

  1. DI ADOTTARE, per l’anno 2008, ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee così di seguito specificate:

    Zona "A" – Centro Storico;

    Zona "B" e "B1" – Residenziale di completamento;

    Zona "C" – Residenziale di espansione;

    Zona "D1" – Artigianale Industriale di espansione;

    Zona "D2" – Industriale zootecnica di espansione;

  2. DI DETERMINARE, come segue, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92 e dell’art. 12 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2008, così come stabiliti nella "DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. - ANNO 2008" redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale Guffi Arch. Alessandro e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

     

  3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.15 – comma 3 – del Regolamento Comunale per la disciplina dell’ICI, i valori individuati con il presente atto saranno ridotti del 60% (Sessantapercento) per tutte quelle aree edificabili che di per sè non hanno immediata capacità edificatoria (sia essa residenziale, commerciale, terziaria e/o produttiva), in quanto l’edificazione - in conformità alle prescrizioni della vigente strumentazione urbanistica generale comunale - è subordinata all’approvazione preventiva di piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, oppure quando le dimensioni e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’area stessa non consentano un’edificabilità immediata ma richiedano la sottoscrizione di accordi con uno o più proprietari di aree limitrofe e/o contermini, oppure richiedano l’esecuzione di interventi di bonifica, livellamento pesante, e/o casi analoghi;

  4. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione nell’Albo Pretorio e nelle bacheche comunali;

  5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e che, per eventuali accertamenti e/o impegni si provvederà con apposita Deliberazione/Determinazione comunale;

**************************************************************************************

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLECasaletto Ceredano, lì 12.12.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Alesio Avv. Massimiliano

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLECasaletto Ceredano, lì 12.12.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Nichetti Piera

 

Allegato delibera G.C. n.67

Del 12.12.2007

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

PROVINCIA DI CREMONA

Via MARCONI 12, 26010 (CR) - Tel. 0373/262305 - Fax 0373/262112 - P.I. 00330940198

UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E LL. PP.

 

 

CASALETTO CEREDANO, lì 11.12.2007.

 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I.C.I.

(ANNO 2008)

 

 

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Arch. ALESSANDRO GUFFI in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Privata, LL. PP., Urbanistica e P.R.G. del COMUNE DI CASALETTO CEREDANO, in riferimento all’oggetto rassegna la seguente DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. (ANNO 2008).

 

 

1. DESCRIZIONE

Il vigente strumento urbanistico comunale (P.R.G.) del Comune di Casaletto Ceredano, definitivamente approvato con D.G.R.L. N. VII / 3478 in data 16.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, e successiva VARIANTE PARZIALE definitivamente approvata con D.G.R.L. N. VII / 7244 in data 03.12.2001, esecutiva ai sensi di legge, individua:

  • AREE INEDIFICABILI DI PERTINENZA DI FABBRICATI ESISTENTI;

  • AREE DI COMPLETAMENTO;

  • AREE DI ESPANSIONE;

    con destinazione urbanistica:

  • RESIDENZIALE;

  • ARTIGIANALE / INDUSTRIALE;

  • INDUSTRIALE ZOOTECNICA;

    che sono specificatamente così individuate e normate:

  • ZONA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (ZONA A): con i seguenti indici:

      Aree in edificabili verdi (destinazione a verde privato)

  • ZONA DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE (ZONA B e ZONA B1): con i seguenti indici:

      ZONA "B" I.F. 1,5 mc/mq. R.C. 40%. H.max 10,50 ml.

      ZONA "B1" I.F. 3,0 mc/mq. R.C. 100%. H.max 6,50 ml.

  • ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE (ZONA C): con i seguenti indici:

      I.F. 1,5 mc/mq. R.C. in sede di piano attuativo. H.max 2 piani fuori terra.

       

       

       

       

       

       

       

  • ZONA DI ESPANSIONE ARTIGIANALE / INDUSTRIALE (ZONA D1):

      I.F. 50%. R.C. in sede di piano attuativo. H.max 12,00 ml.

  • ZONA DI ESPANSIONE INDUSTRIALE ZOOTECNICA (ZONA D2): con i seguenti indici:

    I.F. 50%. R.C. 50%. H.max 7,00 ml.

     

     

    2. DETERMINAZIONE DEL VALORE

     

     

    ZONA URBANISTICA DI RIFERIMENTO

     

    VALORE AREE URBANIZZATE

    €/Mq.

     

    VALORE AREE

    RIDOTTO DEL 60%

    rif. Art.15 c.2^ e 3^

    REG. COMUNALE I.C.I.

     

    ZONA "A" – Residenziale storica

     

    €/mq. 40,00.

    €/mq. 16,00.

    ZONA "B" e ZONA "B1"

    Residenziale di completamento

     

    €/mq. 90,00.

    €/mq. 36,00.

    ZONA "C"

    Residenziale di espansione

     

    €/Mq. 110,00.

    €/mq. 44,00.

    ZONA "D1"

    Artigianale Industriale di espansione

     

    €/Mq. 49,00.

    €/mq. 19,60.

    ZONA "D2"

    Industriale Zootecnica di espansione

     

    €/Mq. 40,00.

    €/Mq. 16,00.

     

     

    3. PRECISAZIONI

    I valori sopra riportati sono basati sulla valutazione dei prezzi medi di mercato verificatisi sul territorio comunale negli ultimi tempi.

    Per le aree inserite in ZONA "A" DEGLI INSEDIAMENTI STORICI si osserva che in genere si tratta di aree libere (orti, cortili e giardini) con destinazione specifica a verde privato inedificabile, che solitamente costituiscono pertinenza dell’immobile principale al quale sono catastalmente annessi.

    Per le aree inserite in ZONA "B" ed in ZONA "B1" RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO si osserva che in genere si tratta di aree predisposte ad una loro immediata edificazione. Sono aree urbanizzate.

    Per le aree inserite in ZONA "C" RESIDENZIALE DI ESPANSIONE si osserva che può trattarsi:

  • Di aree già urbanizzate e quindi idonee all’immediata edificazione;

  • Di aree non idonee all’edificazione in quanto non ancora dotate delle necessarie opere di urbanizzazione;

     

     

     

     

     

     

     

     

    Le aree inserite in ZONA "D1" ARTIGIANALE INDUSTRIALE DI ESPANSIONE sono invece quelle aree generalmente inserite nel P.I.P. oggetto di intervento comunale, mentre quelle inserite in ZONA "D2" INDUSTRIALE ZOOTECNICA DI ESPANSIONE riguardano sostanzialmente il decentramento produttivo delle porcilaie POZZALI.

    Ai sensi dell’Art.15 commi 2^ e 3^ del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. i valori delle aree come sopra stabiliti, saranno ridotti del 60% (Sessantapercento) per tutte quelle aree edificabili che di per sè non hanno immediata capacità di edificatoria (sia essa residenziale, commerciale, terziaria e/o produttiva), in quanto l’edificazione - in conformità alle prescrizioni della vigente strumentazione urbanistica generale comunale - è subordinata all’approvazione preventiva di piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, oppure quando le dimensioni e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’area stessa non consentano un’edificabilità immediata ma richiedano la sottoscrizione di accordi con uno o più proprietari di aree limitrofe e/o contermini, oppure richiedano l’esecuzione di interventi di bonifica, livellamento pesante, e/o casi analoghi;

    In fede.

    IL TECNICO COMUNALE

    Responsabile del Procedimento

    (Guffi Arch. Alessandro)