IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale conferiti dal decreto del Presidente della Repubblica in data 04.04.2007;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 05.11.2005, esecutiva, con la quale veniva approvata per l’anno 2006, l’aliquota, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili, nelle misure analoghe a quelle vigenti per il 2005;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 22.01.2007 con la quale sono stati predisposti gli schemi del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2007, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, proponendo l’aliquota ICI e relative detrazioni nelle misure analoghe al 2006;
ATTESO che il comma 156 dell'articolo unico della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote e, quindi anche delle detrazioni per il richiamo alla delibera tariffaria da parte dell'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992, al Consiglio Comunale;
DATO ATTO che alla data di sospensione del Consiglio Comunale da parte del Prefetto di Cremona in data 07.03.2007, non risultava determinata la misura di tale imposta per l’anno in corso;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere in tal senso confermando le determinazioni assunte dal predetto Organo e stabilire per l'esercizio finanziario 2007, le seguenti aliquote e detrazioni:
1. L’aliquota ridotta del 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti;
2. Nella misura del 7,00 per mille per le unità immobiliari, diverse dall’abitazione principale del contribuente, per le aree fabbricabili e per terreni agricoli;
3. Di determinare in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, nel minimo di legge consentito;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
1) DI DETERMINARE, con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota e la detrazione I.C.I., nella misura sotto riportata:
Ø L’aliquota ridotta del 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti;
Ø Nella misura del 7,00 per mille per le unità immobiliari, diverse dall’abitazione principale del contribuente, per le aree fabbricabili e per terreni agricoli;
Ø Di determinare in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale dei contribuenti;
2) DI DARE ATTO:
a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;
b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3) DI EVIDENZIARE che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 in caso di mancata approvazione, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione.
5) DI COMUNICARE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato per ogni conseguente e conforme adempimento di competenza, anche ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre,
stante l’urgenza di procedere,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/00.