PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

D E L I B E R A

 

1)       Di determinare per l’anno 2011  le aliquote I.C.I. come segue:

a)      4,5 per mille per le abitazioni principali,

b)      5    per mille per i terreni agricoli;

c)      5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettera a) e b) ivi comprese le aree fabbricabili;

2)       Di confermare  ai sensi dell’art.8 comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504, come sostituito dall’art.3, comma 5, della legge 662/96 per l’anno 2009 le detrazioni di imposta nella misura di 103,29 in ragione annua;

3)       Di applicare le detrazioni sull’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

A)    € 129,11  a condizione che:

a)      trattasi di proprietari dell’unica abitazione;

b)      si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare ;

c)      il valore immobiliare dell’abitazione non sia superiore a € 77.468,53;

d)      il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lett. b) non sia superiore a € 20.658,28 intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;

B)     154,94 a condizione che:

sia presente la casistica di cui alle lett. a) b), c), d), del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicap.

                        I contribuenti in possesso dei requisiti sopra elencati potranno beneficiare delle detrazioni di cui alle

                      lettere  A) e B) dietro presentazione di apposita richiesta.

4)       Di dare atto che per effetto della L. 126/2008 è abolita a partire dall' anno 2008 l'imposta comunale I.C.I. sull'unitaà immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione delle unitaà immobiliari di categoria catastale A1 - A8 - A9.

5)       Di incaricare il Sindaco di far pervenire copia del presente atto al concessionario della riscossione.