1) Di determinare per l’anno 2009 le aliquote I.C.I. come segue:
a) 4,5 per mille per le abitazioni principali,
b) 5 per mille per i terreni agricoli;
c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettera a) e b) ivi comprese le aree fabbricabili;
2) Di confermare ai sensi dell’art.8 comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504, come sostituito dall’art.3, comma 5, della legge 662/96 per l’anno 2009 le detrazioni di imposta nella misura di €
3) Di applicare le detrazioni sull’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
A) € 129,11 a condizione che:
a) trattasi di proprietari dell’unica abitazione;
b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare ;
c) il valore immobiliare dell’abitazione non sia superiore a € 77.468,53;
d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lett. b) non sia superiore a € 20.658,28 intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;
B) €
sia presente la casistica di cui alle lett. a) b), c), d), del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicap.
I contribuenti in possesso dei requisiti sopra elencati potranno beneficiare delle detrazioni di cui alle
lettere A) e B) dietro presentazione di apposita richiesta.
4) Di dare atto che per effetto della L. 126/2008 è abolita a partire dall' anno 2008 l'imposta comunale I.C.I. sull'unitaà immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione delle unitaà immobiliari di categoria catastale A1 - A8 - A9.
5) Di incaricare il Sindaco di far pervenire copia del presente atto al concessionario della riscossione.