(D. Lgs.504/1992 e successive modificazioni/integrazioni)
(deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7/3/2008)
4.8 per mille ABITAZIONE PRINCIPALE
(unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente o data in uso gratuito a figli o genitori)
6 per mille ALTRI IMMOBILI
6,5 per mille AREE FABBRICABILI – TERRENI
7 per mille ALLOGGI NON LOCATI
€ 103,29 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
€ 50,00 ULTERIORE DETRAZIONE: Le persone che alla data del 1.1.08
hanno compiuto i 70 anni di età e che si trovano in particolari situazio
ni di reddito ISEE, avranno diritto ad una ulteriore detrazione d’impo-
sta sull’abitazione principale di € 50,00 (vedi fasce ISEE approvate
con deliberazione Giunta Comunale n. 146 del 18.12.2004.
CRITERI PER ACCEDERE ALLE ULTERIORI DETRAZIONI:
Su attestazione di persone proprietarie, usufruttuarie o che godono di qualsiasi diritto d’uso di un unico immobile e sue pertinenze che abbia le caratteristiche di abitazione principale e che appartenga alle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6, con reddito ISEE non superiore a € 6.000,00 (fascia ISEE da € 0,00 a € 6.000,00).
Il modulo per l’ attestazione di tale detrazione è disponibile presso l’ufficio tributi del Comune.
A PARTIRE DALL’ANNO 2008 DALL’IMPOSTA DOVUTA PER L’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE SI DETRAE UN ULTERIORE IMPORTO PARI ALL’1,33 PER MILLE DELLA BASE IMPONIBILE DI CUI ALL’ART.5 LEGGE 504/1992. L’ULTERIORE DETRAZIONE , COMUNQUE NON SUPERIORE AD € 200,00, VIENE FRUITA FINO A CONCORRENZA DEL SUO AMMONTARE ED È RAPPORTATA PER PERIODO D’ANNO E PERCENTUALE DI PROPRIETÀ. SONO ESCLUSE LE ABITAZIONI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9.
AI SENSI DELL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.5 DEL 7/3/2008, NON SONO DOVUTI VERSAMENTI PER SOMME INFERIORI AD € 10,00.