I.C.I. 2008

(D. Lgs.504/1992 e successive modificazioni/integrazioni)

(deliberazione del Consiglio Comunale n.  4  del 7/3/2008)

 

4.8 per mille                           ABITAZIONE PRINCIPALE

(unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente o data in uso gratuito a figli o genitori)

6    per mille                           ALTRI IMMOBILI

6,5 per mille                         AREE FABBRICABILI – TERRENI

7    per mille                         ALLOGGI NON LOCATI

 

€ 103,29                                 DETRAZIONE  PER ABITAZIONE  PRINCIPALE

 

   50,00                                 ULTERIORE DETRAZIONE: Le persone che alla data del  1.1.08

                                               hanno compiuto i 70 anni di età e che si trovano in particolari situazio

                                               ni di reddito ISEE, avranno diritto ad una ulteriore detrazione d’impo-

                                               sta sull’abitazione principale di € 50,00  (vedi  fasce  ISEE  approvate                     

                                               con deliberazione Giunta Comunale n. 146 del 18.12.2004.

                                                                    

CRITERI PER ACCEDERE ALLE ULTERIORI DETRAZIONI:

Su attestazione di persone proprietarie, usufruttuarie o che godono di qualsiasi diritto d’uso di un unico immobile e sue pertinenze che abbia le caratteristiche di abitazione principale e che appartenga alle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6, con reddito ISEE  non superiore a € 6.000,00 (fascia ISEE da € 0,00 a € 6.000,00).

Il modulo per l’ attestazione  di tale detrazione è disponibile presso l’ufficio tributi del Comune.

 

 

A PARTIRE DALL’ANNO 2008 DALL’IMPOSTA DOVUTA PER L’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE SI DETRAE UN ULTERIORE IMPORTO PARI ALL’1,33 PER MILLE DELLA BASE IMPONIBILE DI CUI ALL’ART.5 LEGGE 504/1992. L’ULTERIORE DETRAZIONE , COMUNQUE NON SUPERIORE AD € 200,00, VIENE FRUITA FINO A CONCORRENZA DEL SUO AMMONTARE ED È RAPPORTATA PER PERIODO D’ANNO E PERCENTUALE DI PROPRIETÀ. SONO ESCLUSE LE ABITAZIONI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9.

 

AI SENSI DELL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.5 DEL 7/3/2008, NON SONO DOVUTI VERSAMENTI PER SOMME INFERIORI AD € 10,00.