DELIBERA N. 149 DEL 18.12.2004
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETERMINAZIONI E MODALITA' APPLICATIVE PER L'ANNO 2005
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
  - Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 20.02.1993 con la quale veniva preso atto a decorrere dall'anno 1993 dell'istituzione dell'imposta comunale per gli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7 D.lgs 504/92 determinando per questo comune una aliquota applicativa nella misura del 4%;
 
- Viste le successive deliberazioni di  variazione dell'aliquota applicata in questo Comune così distinte:
delibera G.C. n. 270 del 31.12.1994 - 4,50 per mille (aliquota unica)
delibera G.C. n.   27 del 04.02.2002 - 4,80 per mille abitazione principale - 5,50 per mille altri immobili
 
- Ritenuto opportuno adottare aumenti tariffari sia per le effettive esigenze di bilancio che per una maggiormente razionale applicazione dell'imposta;
 
- Visto il parere positivo in atti, sottoscritto in data odierna in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49 T.U. - D.L.gs. 18.08.2000 n. 267;
 
- Con voti favorevoli unanimi:
 
D E L I B E R A
 
1) di determinare per l'anno 2005 l'aliquota per l'applicazione dell'ICI - imposta comunale sugli immobili, con effetto dalla 01.01.2005:
 
A) 4,80 per mille - aliquota ordinaria
B) 6,00 per mille    - altri fabbricati
C) 6,50 per mille    - aree fabbricabili - terreni
D) 7,50 per mille - soggetti passivi proprietari di alloggi non locati
 
2) di confermare ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 5, della L. 662/96 per l'anno 2005 le detrazioni d'imposta nella misura minima di € 103,29 in ragione anno;
 
3) di determinare altresì ai sensi del D.L. n. 50/97 convertito nella legge 122/97 l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 1 del presente dispositivo come segue:
 
da 103,29 a 153,29 per le persone ultrasettantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 01.01.2005, proprietarie, usufruttuarie o che godono di qualsiasi diritto d'uso di un unico immobile e sue pertinenze che abbia le caratteristiche di abitazione principale e che appartenga alle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 con reddito ISEE di cui alle fasce approvate con deliberazione giuntale 146 del 18.12.2004;
 
4) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) nonchè dalla definizione della detrazione d'imposta di cui al punto 3), sono tate tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione e che il gettito complessivo per effetto delle aliquote e delle detrazioni deliberate con il presente atto non sarà inferiore all'ultimo gettito realizzato;
 
5) di sottoporre il presente atto a conferma consiliare in sede di approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
 
6) di dare mandato per quanto di competenza, al settore economico finanziario.
 
DELIBERA G.C. N. 47 DEL 02.04.2005
 
 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. MODIFICAZIONE ALIQUOTA PER QUANTO INERENTE I SOGGETTI PASSIVI PROPRIETARI DI ALLOGGI NON LOCATI.
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
  - Richiamata la propria deliberazione n. 149 del 18.12.2004 di approvazione delle nuove aliquote ICI, comprensive di riduzioni, determinazioni e modalità applicative, per l'anno 2005;
 
- Dato atto che nel merito dei soggetti passivi proprietari di alloggi non locati, si è determinato di applicare un'aliquota pari al 7,50 per mille;
 
- Rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 09.12.1998 n. 431 la delega al limite massimo di applicazione dell'aliquota nella misura non superiore al 2 per mille è consentita solamente per i Comuni ad alta densità abitativa (art. 1 D.L. 30.12.1988 n. 551 convertito nella legge n. 61/1989);
 
- Precisato che il Comune di Casalmorano non essendo inserito nell'elenco dei Comuni classificati ad alta densità abitativa ha pertanto applicato un'aliquota per i proprietari di alloggi non locati superiore dello 0,50 per mille a quanto consentito dalle vigenti disposizioni;
 
- Ritenuto pertanto di dover provvedere in autotutela alla modificazione dell'aliquota del 7,50 per mille modificando la medesima nella  misura del 7,00 per mille;
 
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Vista la legge n. 431/1998;
 
- Visto il parere positivo in atti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49 T.U. - D.L.gs. 18.08.2000 n. 267;
 
- Con voti favorevoli unanimi:
 
 
D E L I B E R A
 
 
1) di provvedere, per le motivazioni in premessa richiamate, alla modifica dell'aliquota ICI del 7,50 per mille per i soggetti passivi proprietari di alloggi non locati determinando per gli stessi la nuova aliquota del 7,00 per mille;
 
2) di autorizzare nel caso di versamenti effettuati con l'aliquota del 7,50 per mille, oggetto di modificazione, il responsabile del settore tributi ad effettuare le necessarie operazioni di rimborso della quota eccedente;
 
3) di trasmettere il presente atto alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali a modificazioni di quanto deliberato con precedente proprio atto;
 
4) di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto ai termini di legge.