PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 07 del 21/03/2011

 

 

 

OGGETTOIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2011: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA. DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I);

VISTI i commi da 48 a 59, dell’art. 3, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662 (Legge collegata alla manovra finanziaria 1997) con i quali, anche con la sostituzione integrale degli artt. 6 e 8 del sopracitato D.Lgs n. 504/1992 (commi 53 e 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

VISTO l’art. 8, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 1 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 9 maggio 1997, n. 122;

RILEVATO che in sintesi, le norme sopracitate, concedono la facoltà ai Comuni di:

A) deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille con la possibilità di diversificare l’aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23/12/1996, n. 662);

B) deliberare aliquote ridotte, non inferiori al 4 per mille per le seguenti tipologie, a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

1.     persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437, come convertito dalla legge 24/10/1996, n. 556, art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 53, dalla legge 23/12/1996, n. 662);

2.     unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale (combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 437/1996 e 3, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662);

3.     alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662);

4.     unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro, in misura anche diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

5.     fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l’alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992);

C) deliberare riduzioni dell’imposta fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di € 258,23 in ragione annua, per le seguenti tipologie e categorie di soggetti passivi;

1.     unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

2.     unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);

3.     alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);

4.     unità immobiliare, NON LOCATA, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662);

5.     categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del  competente organo comunale (art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122);

VISTO l’art. 30, comma 12 della Legge 448 del 23.12.1999 (Legge finanziaria 2000) che estende a partire dall’esercizio 2000 l’aliquota I.C.I. ridotta deliberata per l’abitazione principale alle sue pertinenze;

RICHIAMATO l’art. 1 D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito con la Legge 24/07/2008 n. 126, che esclude dall’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con decorrenza 01/01/2008, gli immobili adibiti ad abitazione principale (tranne quelli catastalmente classificati come A1-A8-A9) e relative pertinenze, nonché le assimilazioni regolamentari già in vigore, disponendo inoltre che il minor gettito I.C.I. derivando dalla applicazione della norma citata verrà compensato con maggiori trasferimenti statali;

RICHIAMATA la precedente deliberazione C.C. n. 02 del 15/04/2010, esecutiva, con la quale vennero fissate, per l’anno 2010, in ossequio alle norme soprarichiamate le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote deliberate

Abitazione  principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale) e relative pertinenze

4,3 per mille

Terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati

7,0 per mille

nonché le seguenti riduzioni o, in alternativa, le seguenti detrazioni d’imposta:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

Riduzione

d’imposta %

Detrazione d’imposta

(€ in ragione annua)

Abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale)

//

104,00.-

e il valore delle aree edificabili per l’anno 2010 al fine del valore di riferimento per l’attività di accertamento, come segue:

TIPOLOGIA DELL’AREA

VALORE IN € AL MQ

RESIDENZIALE

111,93.-

ARTIGIANALE-INDUSTRIALE

52,67.-

 

CONSIDERATO altresì che si intende determinare una detrazione d’imposta per l’abitazione principale, così come indicato dal D.Lgs. 504/93, in misura maggiormente favorevole al contribuente e ai fini di un adeguamento all’Euro per facilitare i conteggi del contribuente stesso;

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi  d’istituto;

- assicurare l’equilibrio del Bilancio 2011;

di potere deliberare, per l’anno 2011, ai sensi delle norme sopra richiamate, le aliquote per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I), nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta, e il valore delle aree edificabili ai fini del valore di riferimento per l’attività di accertamento, nelle misure indicate nel proseguio del presente provvedimento;

VISTO che alla data odierna, nelle more di conclusione dei versamenti ICI a saldo previsti per dicembre 2010, si confermano le previsioni assestate del gettito complessivo ICI annuo 2010 e relativa integrazione statale per il mancato gettito ICI abitazione principale, a cui è stata data applicazione di quanto disposto dall’art. 1 D.L. n. 93/2008 convertito con la Legge n. 126/2008;

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dell’art. 6, comma 1, e 8, comma 3, del DL.gs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con un unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

RICHIAMATO inoltre il comma 156 dell’articolo unico della  Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) che ha modificato l’art. 6 del DL.gs. n. 504/1992, prevedendo che anche l’aliquota è stabilita dal consiglio comunale;

DATO ATTO, pertanto, del rispetto dei limiti previsti dal  più volte citato art. 4 del D.L. n. 437/1996;

VISTO il comma 169 - articolo unico - della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente recita: “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai  tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”

VISTO il comma 1, art. 54 del D.to lvo 15.12.1997, n. 446;

VISTO l’art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso apposito parere favorevole:

·       il responsabile del servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;

·       il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

AI sensi dell’art.42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON n._____ voti favorevoli, n.____ voti contrari, essendo n.____ i Consiglieri presenti, di cui n.___ astenuti, votazione avvenuta nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1) di confermare per l’anno 2011, per le causali espresse in premessa, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, già deliberate per l’esercizio 2010, e meglio richiamate nel prospetto seguente:

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE

Abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazioni principali) e relative pertinenze

4,3 per mille

Terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati

7,0 per mille

 

2)   di determinare per l’anno 2011, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come prima sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662, e successivamente, modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l’anno 2007, le detrazioni d’imposta come da prospetto che segue:

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico -sociale

Riduzione

di imposta %

detrazione di imposta

(€ in ragione annua)

Abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazioni principali)

//

104,00.-

 

3) di confermare per l’anno 2011, il valore delle aree edificabili ai fini ICI utilizzato come base per i procedimenti di accertamento, così come già deliberato per l’esercizio precedente, come segue:

 

TIPOLOGIA DELL’AREA

VALORE IN € AL MQ

RESIDENZIALE

111,93.-

ARTIGIANALE-INDUSTRIALE

52,67.-

 

4)   di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinata al precedente punto 1), non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;

5) di dare altresì atto che nel calcolo del gettito complessivo ICI 2011, si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1 D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito con la Legge 24/07/2008 n. 126 (esclusione ICI abitazione principale e relative pertinenze, nonché assimilazioni regolamentari già in vigore);

6)   di dare atto che ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/00 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso apposito parere favorevole, ivi inserito:

·       il Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;

·       il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

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