COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO

PROVINCIA DI COMO

VIA SERENZA, 7 – TEL. 031/46 30 311- C.F. E P. I.V.A. 00608850137

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 06 del Registro delle Deliberazioni in data 12/02/2005

 

 

OGGETTOIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2005: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA. DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2005.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I);

VISTI i commi da 48 a 59, dell’art. 3, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662 (Legge collegata alla manovra finanziaria 1997) con i quali, anche con la sostituzione integrale degli artt. 6 e 8 del sopracitato D.Lgs n. 504/1992 (commi 53 e 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

VISTO l’art. 8, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 1 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 9 maggio 1997, n. 122;

RILEVATO che in sintesi, le norme sopracitate, concedono la facoltà ai Comuni di:

A) deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille con la possibilità di diversificare l’aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23/12/1996, n. 662);

B) deliberare aliquote ridotte, non inferiori al 4 per mille per le seguenti tipologie, a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

1.     persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare drittamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437, come convertito dalla legge 24/10/1996, n. 556, art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 53, dalla legge 23/12/1996, n. 662);

2.     unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale (combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 437/1996 e 3, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662);

3.     alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662);

4.     unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro, in misura anche diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

5.     fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l’alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992);

C) deliberare riduzioni dell’imposta fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di € 258,23 in ragione annua, per le seguenti tipologie e categorie di soggetti passivi;

1.     unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

2.     unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);

3.     alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);

4.     unità immobiliare, NON LOCATA, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662);

5.     categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del  competente organo comunale (art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122);

VISTO l’art. 30, comma 12 della Legge 448 del 23.12.1999 (Legge finanziaria 2000) che estende a partire dall’esercizio 2000 l’aliquota I.C.I. ridotta deliberata per l’abitazione principale alle sue pertinenze;

RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n. 28 in data 28/02/2004, esecutiva, con la quale vennero fissate, per l’anno 2004, in ossequio alle norme soprarichiamate le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote deliberate

Abitazione  principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale) e relative pertinenze

4,3 per mille

Terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati

7,0 per mille

nonché le seguenti riduzioni o, in alternativa, le seguenti detrazioni d’imposta:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

Riduzione

d’imposta %

Detrazione d’imposta

(€ in ragione annua)

Abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale)

//

104,00.-

e con cui venne fissato il valore delle aree edificabili per l’anno 2003, come segue:

TIPOLOGIA DELL’AREA

PERIODO DI RIFERIMENTO

VALORE IN € AL MQ

RESIDENZIALE

ANNO 2002

97,50.-

ARTIGIANALE-INDUSTRIALE

ANNO 2002

45,88.-

 

VISTO che, per effetto del combinato disposto dell’art. 6, comma 1, e 8, comma 3, del DL.gs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con un unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

CONSIDERATO altresì che si intende determinare una detrazione d’imposta per l’abitazione principale, così come indicato dal D.Lgs. 504/93, in misura maggiormente favorevole al contribuente e ai fini di un adeguamento all’Euro per facilitare i conteggi del contribuente stesso;

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi  d’istituto;

- assicurare l’equilibrio del Bilancio 2005;

di potere confermare, per l’anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I), nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta, e il valore delle aree edificabili, nelle misure già deliberate per l’anno 2004, come sopra esposto;

VISTO che alla data 04/02/2005 Prot. 1293 il Concessionario della Riscossione Rileno Spa, ha comunicato i dati relativi ai versamenti d’imposta per l’anno 2004, come meglio evidenziato nel prospetto Allegato 1 alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale, attestando pertanto che il gettito complessivo presunto è quello indicato nel Bilancio Preventivo 2004 assestato pari ad un importo complessivo di Euro 960.000,00.-;

DATO ATTO, pertanto, del rispetto dei limiti previsti dal  più volte citato art. 4 del D.L. n. 437/1996;

VISTO il comma 1, art. 54 del D.to lvo 15.12.1997, n. 446;

VISTO il D.Lg.s. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTO l’art. 27 comma 8 Legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno ;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno n. 8 del 19/12/2002, che fissa tale termine al 31/03/2003;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/00, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso apposito parere favorevole:

·       Il Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;

·       il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO altresì che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura finanziaria” ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.L.vo 267/00;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

AI sensi dell’art.48 del D.Lvo n..267/00

AD unanimità di voti legalmente resi ed accertati

D E L I B E R A

1)   di confermare, per l’anno 2005, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, già deliberate per l’esercizio 2004, e meglio richiamate nel prospetto seguente:

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE

Abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazioni principali) e relative pertinenze

4,3 per mille

Terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati

7,0 per mille

 

2)   di determinare,per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come prima sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662, e successivamente, modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l’anno 2004, le detrazioni d’imposta come da prospetto che segue:

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico -sociale

Riduzione

di imposta %

detrazione di imposta

(€ in ragione annua)

Abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazioni principali)

//

104,00.-

 

3) di confermare il valore delle aree edificabili ai fini ICI, deliberato già a decorrere dall’anno 2003:

 

TIPOLOGIA DELL’AREA

PERIODO DI RIFERIMENTO

VALORE IN € AL MQ

RESIDENZIALE

ANNO 2004

97,50.-

ARTIGIANALE-INDUSTRIALE

ANNO 2004

45,88.-

 

4)   di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinata al precedente punto 1), non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;

5)   di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione;

6)   di dare atto che ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/00 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso apposito parere favorevole, ivi inserito:

·       il Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;

·       il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

7)   di dare atto, altresì, che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura finanziaria” ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.vo 267/00;

8)   di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso, in elenco, ai capigruppo consiliari in conformità all’art.125 del D.L.vo 267/00;

9)   di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, non rientrando la stessa nelle  materie indicate all’art.126, comma 1, del D.L.vo n.267/00;

10) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, IV° comma, del D.L.vo n. 267/2000;