Premesso che questa Amministrazione, richiamata la deliberazione di G.C. N. 15 del 5 Febbraio 2008, intende:
· Confermare le aliquote I.C.I come di seguito specificato:
- 4,8 per mille da applicare alla prima casa e relative pertinenze;
- 6,8 per mille da applicare agli altri immobili comprese le aree edificabili;
· Confermare per l’anno 2008 le agevolazioni gi� in vigore come da Vigente Regolamento Comunale e di seguito riepilogate:
ART.1/bis ULTERIORI AGEVOLAZIONI I.C.I.
1- La detrazione di legge prevista per la prima casa, nella misura di € .103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a €. 206,58 (duecentosei/58) nei seguenti casi:
A) soggetti con a carico portatori di handicap risultante dalla certificazione rilasciata dalla A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;
B) pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a €. 619,75 (seicentodiciannove/75) e che non hanno altre propriet� immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
2- L’aliquota agevolata e la detrazione di € 103,29 prevista per l’abitazione principale si applicano anche ai fabbricati e relative pertinenze di propriet� di persone anziane, ricoverate in casa di riposo, a condizione che le stesse posseggano una sola unit� immobiliare, che non venga concessa a terzi in locazione. La presente agevolazione non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente regolamento.
3- Di stabilire che gli utenti interessati alle agevolazioni previste ai punti 1 e 2 del presente articolo, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti ai punti A) e B) domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi .entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento *
1. Sono abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste , le unit� immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° e 2° grado discendenti (figli e nipoti) ed ascendenti (genitori e nonni) ivi residenti ed i parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli) ivi residenti.
2. Per avere diritto all'agevolazione occorre presentare all'Ufficio protocollo comunale l'apposita modulistica di autocertificazione predisposta dall'Ufficio Tributi ai sensi del D. L.vo n. 445/2000, compilata e sottoscritta a cura del proprietario dell'immobile/i. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nei termini prevista dal successivo comma 3, comporta automaticamente la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di riferimento;
3. L'autocertificazione può essere sottoscritta, dal proprietario dell'immobile/i, avanti l'Ufficiale comunale o semplicemente presentata con allegata copia della carta d'identit� non autenticata, sempre dello stesso proprietario dell'immobile/i, entro il termine previsto per il primo pagamento utile;
4. l'agevolazione è applicata anche in caso di più unit� immobiliari destinate a più figli e/o nipoti;
5. L'agevolazione decorre dalla data indicata nell'autocertificazione , e comunque con effetti non antecedenti il 1° gennaio dell'anno 2005, fatta salva la facolt� di verifica a campione delle autocertificazioni ricevute come disposto dal D.l.vo n. 445/2000;
ART. 2 – VALIDITA’ DEI VERSAMENTI D’IMPOSTA
1) I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.
2) La presente disposizione assume anche validit� retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.
Visto che il Decreto Ministeriale 20/12/2007 differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2008;
Rilevato che l'art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 del 27/12/2006, n. 296 prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche , prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di previsione;
Visto il Titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l’ istituzione dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000 e successive modifiche;;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarit� tecnica ed a quella contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli essendo 9 i presenti e votanti
1. Di confermare le aliquote I.C.I dell’esercizio 2007 anche per il corrente esercizio 2008, come di seguito specificato:
- 4,8 per mille da applicare alla prima casa e relative pertinenze;
- 6,8 per mille da applicare agli altri immobili comprese le aree edificabili;
2. Confermare per l’anno 2008 le agevolazioni gi� in vigore come da vigente Regolamento Comunale e di seguito riepilogate:
ART.1/bis ULTERIORI AGEVOLAZIONI I.C.I.
1- La detrazione di legge prevista per la prima casa, nella misura di € .103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a €. 206,58 (duecentosei/58) nei seguenti casi:
A) soggetti con a carico portatori di handicap risultante dalla certificazione rilasciata dalla A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;
B) pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a €. 619,75 (seicentodiciannove/75) e che non hanno altre propriet� immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
2- L’aliquota agevolata e la detrazione di € 103,29 prevista per l’abitazione principale si applicano anche ai fabbricati e relative pertinenze di propriet� di persone anziane, ricoverate in casa di riposo, a condizione che le stesse posseggano una sola unit� immobiliare, che non venga concessa a terzi in locazione. La presente agevolazione non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente regolamento.
3- Applicazione dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale ai fabbricati e relative pertinenze di propriet� di persone anziane ricoverate in casa di riposo a condizione che le stesse posseggano una sola unit� immobiliare;
4- Di stabilire che gli utenti interessati alle agevolazioni previste ai punti 1 e 2 del presente articolo, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti ai punti A) e B) domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi .entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento
1. Sono abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste , le unit� immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° e 2° grado discendenti (figli e nipoti) ed ascendenti (genitori e nonni) ivi residenti ed i parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli) ivi residenti.
2. Per avere diritto all'agevolazione occorre presentare all'Ufficio protocollo comunale l'apposita modulistica di autocertificazione predisposta dall'Ufficio Tributi ai sensi del D. L.vo n. 445/2000, compilata e sottoscritta a cura del proprietario dell'immobile/i. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nei termini prevista dal successivo comma 3, comporta automaticamente la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di riferimento;
3. L'autocertificazione può essere sottoscritta, dal proprietario dell'immobile/i, avanti l'Ufficiale comunale o semplicemente presentata con allegata copia della carta d'identit� non autenticata, sempre dello stesso proprietario dell'immobile/i, entro il termine previsto per il primo pagamento utile;
4. l'agevolazione è applicata anche in caso di più unit� immobiliari destinate a più figli e/o nipoti;
5. L'agevolazione decorre dalla data indicata nell'autocertificazione , e comunque con effetti non antecedenti il 1° gennaio dell'anno 2005, fatta salva la facolt� di verifica a campione delle autocertificazioni ricevute come disposto dal D.l.vo n. 445/2000;
ART. 2 – VALIDITA’ DEI VERSAMENTI D’IMPOSTA
-I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.
-La presente disposizione assume anche validit� retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli essendo 9 i presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.