Premesso che questa Amministrazione, richiamata la deliberazione di G.C. N. 15 del 5 Febbraio 2008, intende:
· Confermare le aliquote I.C.I come di seguito specificato:
- 4,8 per mille da applicare alla prima casa e relative pertinenze;
- 6,8 per mille da applicare agli altri immobili comprese le aree edificabili;
· Confermare per l’anno 2008 le agevolazioni già in vigore come da Vigente Regolamento Comunale e di seguito riepilogate:
ART.1/bis ULTERIORI AGEVOLAZIONI I.C.I.
1- La detrazione di legge prevista per la prima casa, nella misura di € .103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a €. 206,58 (duecentosei/58) nei seguenti casi:
A) soggetti con a carico portatori di handicap risultante dalla certificazione rilasciata dalla A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;
B) pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a €. 619,75 (seicentodiciannove/75) e che non hanno altre proprietà immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
2- L’aliquota agevolata e la detrazione di € 103,29 prevista per l’abitazione principale si applicano anche ai fabbricati e relative pertinenze di proprietà di persone anziane, ricoverate in casa di riposo, a condizione che le stesse posseggano una sola unità immobiliare, che non venga concessa a terzi in locazione. La presente agevolazione non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente regolamento.
3- Di stabilire che gli utenti interessati alle agevolazioni previste ai punti 1 e 2 del presente articolo, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti ai punti A) e B) domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi .entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento *
1. Sono abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste , le unità immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° e 2° grado discendenti (figli e nipoti) ed ascendenti (genitori e nonni) ivi residenti ed i parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli) ivi residenti.
2. Per avere diritto all'agevolazione occorre presentare all'Ufficio protocollo comunale l'apposita modulistica di autocertificazione predisposta dall'Ufficio Tributi ai sensi del D. L.vo n. 445/2000, compilata e sottoscritta a cura del proprietario dell'immobile/i. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nei termini prevista dal successivo comma 3, comporta automaticamente la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di riferimento;
3. L'autocertificazione può essere sottoscritta, dal proprietario dell'immobile/i, avanti l'Ufficiale comunale o semplicemente presentata con allegata copia della carta d'identità non autenticata, sempre dello stesso proprietario dell'immobile/i, entro il termine previsto per il primo pagamento utile;
4. l'agevolazione è applicata anche in caso di più unità immobiliari destinate a più figli e/o nipoti;
5. L'agevolazione decorre dalla data indicata nell'autocertificazione , e comunque con effetti non antecedenti il 1° gennaio dell'anno 2005, fatta salva la facoltà di verifica a campione delle autocertificazioni ricevute come disposto dal D.l.vo n. 445/2000;
ART. 2 – VALIDITA’ DEI VERSAMENTI D’IMPOSTA
1) I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.
2) La presente disposizione assume anche validità retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.
Visto che il Decreto Ministeriale 20/12/2007 differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2008;
Rilevato che l'art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 del 27/12/2006, n. 296 prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche , prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di previsione;
Visto il Titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l’ istituzione dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000 e successive modifiche;;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli essendo 9 i presenti e votanti
1. Di confermare le aliquote I.C.I dell’esercizio 2007 anche per il corrente esercizio 2008, come di seguito specificato:
- 4,8 per mille da applicare alla prima casa e relative pertinenze;
- 6,8 per mille da applicare agli altri immobili comprese le aree edificabili;
2. Confermare per l’anno 2008 le agevolazioni già in vigore come da vigente Regolamento Comunale e di seguito riepilogate:
ART.1/bis ULTERIORI AGEVOLAZIONI I.C.I.
1- La detrazione di legge prevista per la prima casa, nella misura di € .103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a €. 206,58 (duecentosei/58) nei seguenti casi:
A) soggetti con a carico portatori di handicap risultante dalla certificazione rilasciata dalla A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;
B) pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a €. 619,75 (seicentodiciannove/75) e che non hanno altre proprietà immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
2- L’aliquota agevolata e la detrazione di € 103,29 prevista per l’abitazione principale si applicano anche ai fabbricati e relative pertinenze di proprietà di persone anziane, ricoverate in casa di riposo, a condizione che le stesse posseggano una sola unità immobiliare, che non venga concessa a terzi in locazione. La presente agevolazione non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente regolamento.
3- Applicazione dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale ai fabbricati e relative pertinenze di proprietà di persone anziane ricoverate in casa di riposo a condizione che le stesse posseggano una sola unità immobiliare;
4- Di stabilire che gli utenti interessati alle agevolazioni previste ai punti 1 e 2 del presente articolo, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti ai punti A) e B) domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi .entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento
1. Sono abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste , le unità immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° e 2° grado discendenti (figli e nipoti) ed ascendenti (genitori e nonni) ivi residenti ed i parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli) ivi residenti.
2. Per avere diritto all'agevolazione occorre presentare all'Ufficio protocollo comunale l'apposita modulistica di autocertificazione predisposta dall'Ufficio Tributi ai sensi del D. L.vo n. 445/2000, compilata e sottoscritta a cura del proprietario dell'immobile/i. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nei termini prevista dal successivo comma 3, comporta automaticamente la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di riferimento;
3. L'autocertificazione può essere sottoscritta, dal proprietario dell'immobile/i, avanti l'Ufficiale comunale o semplicemente presentata con allegata copia della carta d'identità non autenticata, sempre dello stesso proprietario dell'immobile/i, entro il termine previsto per il primo pagamento utile;
4. l'agevolazione è applicata anche in caso di più unità immobiliari destinate a più figli e/o nipoti;
5. L'agevolazione decorre dalla data indicata nell'autocertificazione , e comunque con effetti non antecedenti il 1° gennaio dell'anno 2005, fatta salva la facoltà di verifica a campione delle autocertificazioni ricevute come disposto dal D.l.vo n. 445/2000;
ART. 2 – VALIDITA’ DEI VERSAMENTI D’IMPOSTA
-I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.
-La presente disposizione assume anche validità retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli essendo 9 i presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.