IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

Cede la parola al Sindaco che relaziona sul punto iscritto all’Ordine del Giorno per i cui contenuti si rinvia alla trascrizione integrale della seduta.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 19 del 05.03.2007 ad oggetto “imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 2007 – detrazioni di imposta.

 

Premesso che questa Amministrazione intende:

 

1) definire anche per il corrente esercizio 2007 le stesse aliquote in vigore lo scorso anno e di seguito specificate:

-      4,8 per mille da applicare  alla prima casa e relative pertinenze;

-      6,8 per mille da applicare  agli altri immobili comprese le aree edificabili;

 

2) Definire le seguenti agevolazioni I.C.I. per l’esercizio 2007 come previsto dal vigente Regolamento Comunale I.C.I. modificato con precedente propria deliberazione e di seguito riportate:

 

 

ART. 1/bis – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ICI

 

Comma 1:

La detrazione di legge prevista per la prima casa , nella misura di € 103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a € 206,58 (duecentosei/58) nei seguenti casi:

 

A) soggetti a carico di portatori di handicap  risultante dalla certificazione A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;

 

B) Pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento , non superiore a € 619,75  (seicentodiciannove/75)  e che non hanno altre proprietà immobiliari  al di fuori della casa di abitazione  per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

 

Comma 2:

L’aliquota agevolata e la detrazione di € 103,29 prevista per l’abitazione principale si applicano anche ai fabbricati e relative pertinenze di proprietà di persone anziane, ricoverate in casa di riposo, a condizione che le stesse posseggano una sola unità immobiliare, che non venga concessa a terzi in locazione. La presente agevolazione non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente regolamento.

 

Comma 3:

Di stabilire che gli utenti interessati a alle agevolazioni previste ai punti 1 e 2 del presente articolo, dovranno presentare annualmente domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare,  intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti A) e B) ad applicare ciascuno l’ulteriore agevolazione di € 206,58 ;

 

ART.1/QUATER – ALIQUOTA AGEVOLATA

 

1.     Sono abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste , le unità immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  di 1° e 2° grado discendenti (figli e nipoti) ed ascendenti (genitori e nonni) ivi residenti ed a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli) ivi residenti.

 

2.   Per avere diritto all'agevolazione occorre  presentare all'Ufficio protocollo comunale l'apposita modulistica di autocertificazione predisposta dall'Ufficio Tributi ai sensi del D. L.vo n. 445/2000, compilata e sottoscritta a cura del proprietario dell'immobile/i. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nei termini prevista dal successivo comma 3, comporta automaticamente la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di riferimento;

 

3.    L'autocertificazione può essere sottoscritta, dal proprietario dell'immobile/i, avanti l'Ufficiale comunale o semplicemente presentata con allegata copia della carta d'identità non autenticata, sempre dello stesso proprietario dell'immobile/i, entro il termine previsto per il primo pagamento utile;

 

4.     L'agevolazione è applicata anche  in caso di più unità immobiliari destinate a più figli e/o nipoti;

 

 5.    L'agevolazione decorre dalla data indicata nell'autocertificazione , e comunque con  effetti non antecedenti il 1° gennaio dell'anno 2005,  fatta salva la facoltà di verifica a campione delle autocertificazioni ricevute come disposto dal D.l.vo n. 445/2000;

 

Visto  che il Decreto Ministeriale 30/11/2006 differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2007;

 

Rilevato  che l'art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 del 27/12/2006, n. 296 prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale  all’imposta sul reddito delle persone fisiche , prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di previsione;

 

Visto il Titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l’ istituzione dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000 e successive modifiche;;

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile espressi dal relativo responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/00;

 

Con voti unanimi favorevoli essendo 12 i presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1) Di definire anche per il corrente esercizio 2007 le stesse aliquote in vigore lo scorso anno e di seguito specificate:

-      4,8 per mille da applicare  alla prima casa e relative pertinenze;

-      6,8 per mille da applicare  agli altri immobili comprese le aree edificabili;

 

2) Di definire le seguenti agevolazioni I.C.I. per l’esercizio 2007 come previsto dal vigente Regolamento Comunale I.C.I. modificato con precedente propria deliberazione e di seguito riportate:

 

 

ART. 1/bis – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ICI

 

Comma 1:

La detrazione di legge prevista per la prima casa , nella misura di € 103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a € 206,58 (duecentosei/58) nei seguenti casi:

 

A) soggetti a carico di portatori di handicap  risultante dalla certificazione A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;

 

B) Pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento , non superiore a € 619,75  (seicentodiciannove/75)  e che non hanno altre proprietà immobiliari  al di fuori della casa di abitazione  per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

 

2- L’aliquota agevolata e la detrazione di € 103,29 prevista per l’abitazione principale si applicano anche ai fabbricati e relative pertinenze di proprietà di persone anziane, ricoverate in casa di riposo, a condizione che le stesse posseggano una sola unità immobiliare, che non venga concessa a terzi in locazione. La presente agevolazione non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente regolamento.

 

3- Di stabilire che gli utenti interessati a alle agevolazioni previste ai punti 1 e 2 del presente articolo, dovranno presentare annualmente domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare,  intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti A) e B) ad applicare ciascuno l’ulteriore agevolazione di € 206,58 ;

 

ART.1/QUATER – ALIQUOTA AGEVOLATA

 

1.     Sono abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste , le unità immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  di 1° e 2° grado discendenti (figli e nipoti) ed ascendenti (genitori e nonni) ivi residenti ed a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli) ivi residenti.

 

2.   Per avere diritto all'agevolazione occorre  presentare all'Ufficio protocollo comunale l'apposita modulistica di autocertificazione predisposta dall'Ufficio Tributi ai sensi del D. L.vo n. 445/2000, compilata e sottoscritta a cura del proprietario dell'immobile/i. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nei termini prevista dal successivo comma 3, comporta automaticamente la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di riferimento;

 

3.    L'autocertificazione può essere sottoscritta, dal proprietario dell'immobile/i, avanti l'Ufficiale comunale o semplicemente presentata con allegata copia della carta d'identità non autenticata, sempre dello stesso proprietario dell'immobile/i, entro il termine previsto per il primo pagamento utile;

 

4.     l'agevolazione è applicata anche  in caso di più unità immobiliari destinate a più figli e/o nipoti;

 

 5.    L'agevolazione decorre dalla data indicata nell'autocertificazione , e comunque con  effetti non antecedenti il 1° gennaio dell'anno 2005,  fatta salva la facoltà di verifica a campione delle autocertificazioni ricevute come disposto dal D.l.vo n. 445/2000;

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con successiva ed unanime votazione che riporta il seguente esito: voti unanimi favorevoli essendo 12 i presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.