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remesso che questa Amministrazione intende:

 

1.                             Aumentare le aliquote I.C.I  come di seguito specificato:

 

-         4,8 per mille da applicare  alla prima casa e relative pertinenze;

-         6,8 per mille da applicare  agli altri immobili comprese le aree edificabili;

 

2. Confermare per l’anno 2006 le agevolazioni già in vigore come da Vigente Regolamento Comunale e di seguito riepilogate:

 

 

ART. 1/A – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ICI

Comma 1:

             

La detrazione di legge prevista per la prima casa , nella misura di € 103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a € 206,58 (duecentosei/58) nei seguenti casi:

 

a)                                                     soggetti a carico di portatori di handicap  risultante dalla certificazione A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;

b)                                                    Pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento , non superiore a € 619,75  (seicentodiciannove/75)  e che non hanno altre proprietà immobiliari  al di fuori della casa di abitazione  per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

 

Comma 2:

              Di stabilire che gli utenti interessati a detta agevolazione, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti  dai punti a) e b)  la relativa domanda corredata  da documentazione  e/o              autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Comma 3:

              Di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare,  intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti a) e b) ad applicare ciascuno l’ulteriore agevolazione di € 206,58 ;

 

ART.1/QUATER – ALIQUOTA AGEVOLATA

 

1.     Sono abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste , le unità immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  di 1° e 2° grado discendenti (figli e nipoti) ed ascendenti (genitori e nonni) ivi residenti;

 

2.   Per avere diritto all'agevolazione occorre  presentare all'Ufficio protocollo comunale l'apposita modulistica di autocertificazione predisposta dall'Ufficio Tributi ai sensi del D. L.vo n. 445/2000, compilata e sottoscritta a cura del proprietario dell'immobile/i. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nei termini prevista dal successivo comma 3, comporta automaticamente la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di riferimento;

 

3.    L'autocertificazione può essere sottoscritta, dal proprietario dell'immobile/i, avanti l'Ufficiale comunale o semplicemente presentata con allegata copia della carta d'identità non autenticata, sempre dello stesso proprietario dell'immobile/i, entro il termine previsto per il primo pagamento utile;

 

4.     l'agevolazione è applicata anche  in caso di più unità immobiliari destinate a più figli e/o nipoti;

 

 5.    L'agevolazione decorre dalla data indicata nell'autocertificazione , e comunque con  effetti non antecedenti il 1° gennaio dell'anno 2005,  fatta salva la facoltà di verifica a campione delle autocertificazioni ricevute come disposto dal D.l.vo n. 445/2000;

 

 

ART. 2 – VALIDITA’ DEI VERSAMENTI D’IMPOSTA

 

1.                                I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti  da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.

2.                                La presente disposizione assume anche validità retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.

 

Ritenuto opportuno specificare che le condizioni per le agevolazioni di cui sopra potranno essere attestate anche a mezzo di autocertificazione così come disposto dalla Legge n. 15 del 1968 modificata dalla Legge 127/97 e successive modifiche;

 

Visto  che la legge n.266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006) all’art.1, comma 155 differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2006;

 

Rilevato  che l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 448 prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale  all’imposta sul reddito delle persone fisiche , prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di previsione;

 

Visto il Titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, concernente l’ istituzione dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lvo 267/2000 e successive modifiche;;

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile espressi dal relativo responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/00;

 

D E L I B E R A

 

2.                             Aumentare le aliquote I.C.I  come di seguito specificato:

 

-         4,8 per mille da applicare  alla prima casa e relative pertinenze;

-         6,8 per mille da applicare  agli altri immobili comprese le aree edificabili;

 

2. Confermare per l’anno 2006 le agevolazioni già in vigore come da Vigente Regolamento Comunale e di seguito riepilogate:

 

 

ART. 1/A – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ICI

Comma 1:

             

La detrazione di legge prevista per la prima casa , nella misura di € 103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a € 206,58 (duecentosei/58) nei seguenti casi:

 

c)                                                    soggetti a carico di portatori di handicap  risultante dalla certificazione A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;

d)                                                    Pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento , non superiore a € 619,75  (seicentodiciannove/75)  e che non hanno altre proprietà immobiliari  al di fuori della casa di abitazione  per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

 

Comma 2:

              Di stabilire che gli utenti interessati a detta agevolazione, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti  dai punti a) e b)  la relativa domanda corredata  da documentazione  e/o              autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Comma 3:

              Di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare,  intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti a) e b) ad applicare ciascuno l’ulteriore agevolazione di € 206,58 ;

 

 

ART.1/QUATER – ALIQUOTA AGEVOLATA

 

1.     Sono abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste , le unità immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  di 1° e 2° grado discendenti (figli e nipoti) ed ascendenti (genitori e nonni) ivi residenti;

 

2.   Per avere diritto all'agevolazione occorre  presentare all'Ufficio protocollo comunale l'apposita modulistica di autocertificazione predisposta dall'Ufficio Tributi ai sensi del D. L.vo n. 445/2000, compilata e sottoscritta a cura del proprietario dell'immobile/i. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nei termini prevista dal successivo comma 3, comporta automaticamente la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di riferimento;

 

3.    L'autocertificazione può essere sottoscritta, dal proprietario dell'immobile/i, avanti l'Ufficiale comunale o semplicemente presentata con allegata copia della carta d'identità non autenticata, sempre dello stesso proprietario dell'immobile/i, entro il termine previsto per il primo pagamento utile;

 

4.     l'agevolazione è applicata anche  in caso di più unità immobiliari destinate a più figli e/o nipoti;

 

 5.    L'agevolazione decorre dalla data indicata nell'autocertificazione , e comunque con  effetti non antecedenti il 1° gennaio dell'anno 2005,  fatta salva la facoltà di verifica a campione delle autocertificazioni ricevute come disposto dal D.l.vo n. 445/2000;

 

 

ART. 2 – VALIDITA’ DEI VERSAMENTI D’IMPOSTA

 

3.                                I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti  da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.

4.                                La presente disposizione assume anche validità retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.

 

LA  GIUNTA  COMUNALE

 

Con successiva ed unanime votazione favorevole dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.