Delibera di G.C. n. 9 del 01.02.2005

 

 

Premesso che questa Amministrazione intende:

  1. Mantenere le aliquote I.C.I già applicate lo scorso esercizio d’imposta come di seguito specificato:

2. Confermare per l’anno 2005 le agevolazioni già in vigore come da Vigente Regolamento Comunale e di seguito riepilogate:

 

ART. 1/A – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ICI

Comma 1:

La detrazione di legge prevista per la prima casa , nella misura di € 103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a € 206,58 (duecentosei/58) nei seguenti casi:

  1. soggetti a carico di portatori di handicap risultante dalla certificazione A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;

  2. Pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento , non superiore a € 619,75 (seicentodiciannove/75) e che non hanno altre proprietà immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

Comma 2:

Di stabilire che gli utenti interessati a detta agevolazione, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti dai punti a) e b) la relativa domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi entro il 15 maggio.

Comma 3:

Di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare, intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti a) e b) ad applicare ciascuno l’ulteriore agevolazione di € 206,58 ;

ART. 1/B – CASI DI APPLICAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA

Comma 1:

Si autorizza l’Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Como, all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,5 per mille anziché dell’attuale 6,5 per mille, relativamente ai versamenti dell’imposta I.C.I. di alcuni terreni fabbricabili siti nel nostro territorio Comunale;

 

ART. 2 – VALIDITA’ DEI VERSAMENTI D’IMPOSTA

  1. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.

  2. La presente disposizione assume anche validità retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.

Ritenuto opportuno specificare che le condizioni per le agevolazioni di cui sopra potranno essere attestate anche a mezzo di autocertificazione così come disposto dalla Legge n. 15 del 1968 modificata dalla Legge 127/97 e successive modifiche;

Visto il Titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, concernente l’ istituzione dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lvo 267/2000 e successive modifiche;;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile espressi dal relativo responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/00;

D E L I B E R A

  1. Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2005 al 4,5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze anche se accatastate separatamente;

  2. Di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 2005 prevista per la seconda casa al 6,5 per mille;

  3. Di Confermare per l’anno 2005 le agevolazioni già in vigore come da Vigente Regolamento Comunale e di seguito riepilogate:

 

 

ART. 1/A – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ICI

Comma 1:

La detrazione di legge prevista per la prima casa , nella misura di € 103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a € 206,58 (duecentose/58) nei seguenti casi:

  1. soggetti a carico di portatori di handicap risultante dalla certificazione A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;

  2. Pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento , non superiore a € 619,75 (seicentodiciannove/75) e che non hanno altre proprietà immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

Comma 2:

Di stabilire che gli utenti interessati a detta agevolazione, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti dai punti a) e b) la relativa domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi entro il 15 maggio.

Comma 3:

Di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare, intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti a) e b) ad applicare ciascuno l’ulteriore agevolazione di € 206,58;

 

ART. 1/B – CASI DI APPLICAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA

Comma 1:

Si autorizza l’Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Como, all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,5 per mille anziché dell’attuale 6,5 per mille, relativamente ai versamenti dell’imposta I.C.I. di alcuni terreni fabbricabili siti nel nostro territorio Comunale;

 

ART. 2 – VALIDITA’ DEI VERSAMENTI D’IMPOSTA

  1. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.

  2. La presente disposizione assume anche validità retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva ed unanime votazione favorevole dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Delibera di G.C. n. 9 del 01.02.2005

 

 

Premesso che questa Amministrazione intende:

  1. Mantenere le aliquote I.C.I già applicate lo scorso esercizio d’imposta come di seguito specificato:

2. Confermare per l’anno 2005 le agevolazioni già in vigore come da Vigente Regolamento Comunale e di seguito riepilogate:

 

ART. 1/A – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ICI

Comma 1:

La detrazione di legge prevista per la prima casa , nella misura di € 103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a € 206,58 (duecentosei/58) nei seguenti casi:

  1. soggetti a carico di portatori di handicap risultante dalla certificazione A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;

  2. Pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento , non superiore a € 619,75 (seicentodiciannove/75) e che non hanno altre proprietà immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

Comma 2:

Di stabilire che gli utenti interessati a detta agevolazione, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti dai punti a) e b) la relativa domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi entro il 15 maggio.

Comma 3:

Di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare, intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti a) e b) ad applicare ciascuno l’ulteriore agevolazione di € 206,58 ;

ART. 1/B – CASI DI APPLICAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA

Comma 1:

Si autorizza l’Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Como, all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,5 per mille anziché dell’attuale 6,5 per mille, relativamente ai versamenti dell’imposta I.C.I. di alcuni terreni fabbricabili siti nel nostro territorio Comunale;

 

ART. 2 – VALIDITA’ DEI VERSAMENTI D’IMPOSTA

  1. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.

  2. La presente disposizione assume anche validità retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.

Ritenuto opportuno specificare che le condizioni per le agevolazioni di cui sopra potranno essere attestate anche a mezzo di autocertificazione così come disposto dalla Legge n. 15 del 1968 modificata dalla Legge 127/97 e successive modifiche;

Visto il Titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, concernente l’ istituzione dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lvo 267/2000 e successive modifiche;;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile espressi dal relativo responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/00;

D E L I B E R A

  1. Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2005 al 4,5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze anche se accatastate separatamente;

  2. Di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 2005 prevista per la seconda casa al 6,5 per mille;

  3. Di Confermare per l’anno 2005 le agevolazioni già in vigore come da Vigente Regolamento Comunale e di seguito riepilogate:

 

 

ART. 1/A – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ICI

Comma 1:

La detrazione di legge prevista per la prima casa , nella misura di € 103,29 (centotre/29), è da considerarsi elevata a € 206,58 (duecentose/58) nei seguenti casi:

  1. soggetti a carico di portatori di handicap risultante dalla certificazione A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;

  2. Pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall’ultimo avviso di pagamento , non superiore a € 619,75 (seicentodiciannove/75) e che non hanno altre proprietà immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

Comma 2:

Di stabilire che gli utenti interessati a detta agevolazione, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti dai punti a) e b) la relativa domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al Responsabile Ufficio Tributi entro il 15 maggio.

Comma 3:

Di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare, intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti a) e b) ad applicare ciascuno l’ulteriore agevolazione di € 206,58;

 

ART. 1/B – CASI DI APPLICAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA

Comma 1:

Si autorizza l’Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Como, all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,5 per mille anziché dell’attuale 6,5 per mille, relativamente ai versamenti dell’imposta I.C.I. di alcuni terreni fabbricabili siti nel nostro territorio Comunale;

 

ART. 2 – VALIDITA’ DEI VERSAMENTI D’IMPOSTA

  1. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari.

  2. La presente disposizione assume anche validità retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva ed unanime votazione favorevole dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

 

elibera di C.C. n. 25 del 24-05-2005

IL PRESIDENTE

Cede la parola al Sindaco che relaziona sul punto iscritto all’Ordine del Giorno per i cui contenuti si rinvia alla trascrizione integrale della seduta.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione modificare il Regolamento Comunale I.C.I. istituito con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/07/1998 già modificato con le seguenti deliberazioni:

delibera di C.C. n. 37 del 29.07.1998

delibera di C.C. n. 27 del 16.04.1999

delibera di C.C. n. 21 del 20.03.2001

delibera di C.C. n. 24 del 11.04.2001

delibera di C.C. n. 55 del 23.11.2001

delibera di C.C. n. 13 del 24.02.2005

Considerato che l’Amministrazione comunale intende dare seguito alla decisione già maturata in occasione dell'Ultima seduta del consiglio Comunale in data 24 febbraio 2005 procedendo alla modifica del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che consiste nell'abolire l'applicazione dell'aliquota agevolata a favore dell'Unione Italiana Cechi;

Visto il comma 2 dell’art. 1/bis "Ulteriori agevolazioni I.C.I." che recita:

"Si autorizza l’Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Como, all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,5 per mille anziché dell’attuale 6,5 per mille, relativamente ai versamenti dell’imposta I.C.I. di alcuni terreni fabbricabili siti nel nostro territorio Comunale";

Visto lo stralcio del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2005 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di abolizione dell'agevolazione I.C.I. a favore dell'Unione Italiana Cechi e, presentata dai Capigruppo di "Uniti per Montorfano" ed " Il Mio Paese" Sigg. Milena Castronovo e Tritoni Mario con protocollo n. 1914 del 5 aprile 2005, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di accogliere la proposta di cui sopra;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art.42 e 97 comma 4 lett. B) del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Visto lo statuto comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli essendo 12 i presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) Di abrogare il comma 2 dell’art. 1/bis "Ulteriori agevolazioni I.C.I." che recita:

"Si autorizza l’Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Como, all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,5 per mille anziché dell’attuale 6,5 per mille, relativamente ai versamenti dell’imposta I.C.I. di alcuni terreni fabbricabili siti nel nostro territorio Comunale";

2) di dare atto che diventa operativa l’aliquota del 6,5 per mille.

3) Di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, entro 30 giorni, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a seguito di separata e unanime votazione che ha ottenuto il seguente esito: unanimità di voti favorevole essendo 12 i presenti e votanti.