DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 10.12.2004 AD OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  (ICI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PA DECORRERE DALL'1.01.05.

 

LA GIUNTA COMUNALE

  

VISTO l’art. 151 del D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di Previsione per l’anno successivo;

 

VISTO il titoli I del D.Leg.vo 30.12.1992 n. 504, concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO   l'art.   6   del   suddetto   D.Leg.vo  e  successive modificazioni  ed  integrazioni  riguardante  la  determinazione delle aliquote ;

 

VISTO  il  c.  2 dell'art. 8 , modificato dal C. 55, art. 3, della   Legge   Finanziaria  n.  662/96  e  successive  modifiche  che stabilisce che dall'imposta  dovuta  per  unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale  del  soggetto  passivo detraggono , fino a concorrenza del suo  ammontare , € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unità immobiliare è adibita  ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi  , la detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per abitazione principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto od altro diritto reale , ed  i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

VISTA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 16.1.2004, esecutiva ai sensi di legge , nella quale venne fissata,con decorrenza dal gennaio 2004 l'aliquota nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite a seconda casa e del 5 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale, con una detrazione per l'abitazione principale pari ad € 103,29;

 

CHE con  la stessa deliberazione la detrazione per unità immobiliare  adibita ad abitazione principale é portata a € 154,94 se il proprietario é un ultrasessantacinquenne con pensione minima;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 59 , comma 1, lett. D) del D.Leg.vo n. 446/97, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in  materia  di  imposta  comunale  sugli immobili il Comune si avvale della  possibilità  di  considerare  parti integranti dell'abitazione principale  le  sue  pertinenze  ,  anche se distintamente iscritte in catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione  che il proprietario o titolare  del  diritto  reale  di godimento , anche se in quota parte, dell'abitazione  nella  quale  abitualmente  dimora sia proprietario o titolare  di  diritto  reale  di godimento , anche se in quota parte , della  pertinenza  e  che  questa  sia  durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per  pertinenza  si intende il garage o box o posto auto, la cantina, che  sono  ubicati  nello  stesso edificio o complesso immobiliare nel quale é sita l'abitazione principale.

 

CONSIDERATO  altresì  che  ai  sensi dell'art. 59 , comma 1, lett. E) del D.Leg.vo n. 446/97 il Comune si avvale della possibilità di  considerare  abitazioni principali quelle concesso in uso gratuito ai  parenti  in  linea retta ascendente e discendente di primo grado e collaterale di secondo grado;

 

RITENUTO ,  in  relazione  alla necessità , di conciliare la complessiva  pressione  fiscale  con  l'esigenza  di  reperire i mezzi necessari  per  assicurare  ,  seppur  in  condizioni  ragionevolmente minime, i vari servizi di istituto;

 

RITENUTO di assicurare l'equilibrio del Bilancio 2005;

 

RITENUTO  altresì  di  poter confermare per l'anno 2005, in virtù  delle  norme  sopra  riportate, l' aliquota per l'applicazione dell'Imposta  Comunale  sugli  Immobili  (ICI)  nel 5 per mille per le unità  immobiliari adibite ad abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

              

                   RITENUTO, invece di arrotondare nell’importo di € 104,00.= la detrazione spettante per l’abitazione principale e in € 155,00.= la detrazione spettante per l’abitazione principale per le persone di età superiore a 65 anni che abbiano un reddito complessivo non superiore a € 5.358,34.=;

 

VISTO  che  il  gettito  complessivo  , in applicazione delle aliquote  differenziate  del  5  per  mille  e  del 6 per mille, delle detrazioni  sopra  indicate,  nonché per effetto degli accertamenti espletati  in  questi ultimi anni dal Comune che hanno contribuito ad aiutare  gli  utenti  ad  effettuare un calcolo esatto dell'imposta di loro competenza, é previsto in € 289.000,00.=;

 

VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000 T.U.EE.LL.;

 

VISTA la L. n. 449 del 27.12.1997;

 

VISTO il D.Lgs. n. 446/97;

 

VISTO  il  parere favorevole di regolarità tecnica-contabile reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Leg.vo n. 267/2000;

 

CON  VOTI  unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.  DI  DETERMINARE  PER  L'ANNO  2005  LE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) NELLE MISURE SEGUENTI:

 

A)  5  PER  MILLE  PER  LE  UNITA'  IMMOBILIARI  ADIBITE AD ABITAZIONE

PRINCIPALE;

B)  6 PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI PASSIVI;

 

2.  DI  DETERMINARE  , ALTRESI', PER L'ANNO 2005 LA DETRAZIONE IN € 104,00.= ED IN EURO 155,00.= SOLO PER GLI ULTRASSESSANTACINQUENNI CON  UN REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A € 5.358,34.= ,  PER  LE  UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE;

 

3. DI AVVALERSI DELLA POSSIBILITA' , PREVISTA DALL'ART. 59 , COMMA 1 ,LETT.  D)  DEL  D.LEG.VO  N.  446/97,  DI CONSIDERARE PARTI INTEGRANTI DELL'ABITAZIONE  PRINCIPALE LE SUE PERTINENZE , ANCHE SE DISTINTAMENTE ISCRITTE  A  CATASTO  .  L'ASSIMILAZIONE  OPERA  A  CONDIZIONE  CHE IL PROPRIETARIO  O  TITOLARE  DI DIRITTO REALE DI GODIMENTO , ANCHE SE IN QUOTA  PARTE,  DELL'ABITAZIONE  NELLA  QUALE  ABITUALMENTE  DIMORA SIA PROPRIETARIO  O  TITOLARE  DI DIRITTO REALE DI GODIMENTO , ANCHE SE IN QUOTA  PARTE  ,  DELLA  PERTINENZA  E  CHE  QUESTA SIA DUREVOLMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ASSERVITA ALLA PREDETTA ABITAZIONE.

PER  PERTINENZA  SI INTENDE IL GARAGE O BOX O POSTO AUTO , LA CANTINA, CHE  SONO  UBICATI  NELLO  STESSO EDIFICIO O COMPLESSO IMMOBILIARE NEL QUALE E' SITA L'ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

4. DI AVVALERSI DELLA POSSIBILITA' , PREVISTA DALL'ART. 59 , COMMA 1^, LETT.  E) DEL D.LEG.VO N. 446/97, DI CONSIDERARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE L'UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA  RETTA  ACENDENTE  E DISCENDENTE DI PRIMO GRADO E COLLATERALE DI SECONDO GRADO.

 

5.  COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE SARA' INVIATA AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RI.LE.NO. S.P.A.

 

-  DI  DICHIARARE,  A  SEGUITO  DI  SEPARATA  ED UNANIME VOTAZIONE, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4^, DEL D.LEG.VO N. 267/2000.