DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 10.12.2004 AD OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PA DECORRERE DALL'1.01.05.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 151 del D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di Previsione per l’anno successivo;
VISTO il titoli I del D.Leg.vo 30.12.1992 n. 504, concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l'art. 6 del suddetto D.Leg.vo e successive modificazioni ed integrazioni riguardante la determinazione delle aliquote ;
VISTO il c. 2 dell'art. 8 , modificato dal C. 55, art. 3, della Legge Finanziaria n. 662/96 e successive modifiche che stabilisce che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare , € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi , la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto od altro diritto reale , ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
VISTA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 16.1.2004, esecutiva ai sensi di legge , nella quale venne fissata,con decorrenza dal gennaio 2004 l'aliquota nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite a seconda casa e del 5 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale, con una detrazione per l'abitazione principale pari ad € 103,29;
CHE con la stessa deliberazione la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale é portata a € 154,94 se il proprietario é un ultrasessantacinquenne con pensione minima;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 59 , comma 1, lett. D) del D.Leg.vo n. 446/97, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili il Comune si avvale della possibilità di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze , anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento , anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento , anche se in quota parte , della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale é sita l'abitazione principale.
CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 59 , comma 1, lett. E) del D.Leg.vo n. 446/97 il Comune si avvale della possibilità di considerare abitazioni principali quelle concesso in uso gratuito ai parenti in linea retta ascendente e discendente di primo grado e collaterale di secondo grado;
RITENUTO , in relazione alla necessità , di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare , seppur in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi di istituto;
RITENUTO di assicurare l'equilibrio del Bilancio 2005;
RITENUTO altresì di poter confermare per l'anno 2005, in virtù delle norme sopra riportate, l' aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nel 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
RITENUTO, invece di arrotondare nell’importo di € 104,00.= la detrazione spettante per l’abitazione principale e in € 155,00.= la detrazione spettante per l’abitazione principale per le persone di età superiore a 65 anni che abbiano un reddito complessivo non superiore a € 5.358,34.=;
VISTO che il gettito complessivo , in applicazione delle aliquote differenziate del 5 per mille e del 6 per mille, delle detrazioni sopra indicate, nonché per effetto degli accertamenti espletati in questi ultimi anni dal Comune che hanno contribuito ad aiutare gli utenti ad effettuare un calcolo esatto dell'imposta di loro competenza, é previsto in € 289.000,00.=;
VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000 T.U.EE.LL.;
VISTA la L. n. 449 del 27.12.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 446/97;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Leg.vo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1. DI DETERMINARE PER L'ANNO 2005 LE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) NELLE MISURE SEGUENTI:
A) 5 PER MILLE PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE
PRINCIPALE;
B) 6 PER MILLE PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI PASSIVI;
2. DI DETERMINARE , ALTRESI', PER L'ANNO 2005 LA DETRAZIONE IN € 104,00.= ED IN EURO 155,00.= SOLO PER GLI ULTRASSESSANTACINQUENNI CON UN REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A € 5.358,34.= , PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE;
3. DI AVVALERSI DELLA POSSIBILITA' , PREVISTA DALL'ART. 59 , COMMA 1 ,LETT. D) DEL D.LEG.VO N. 446/97, DI CONSIDERARE PARTI INTEGRANTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE LE SUE PERTINENZE , ANCHE SE DISTINTAMENTE ISCRITTE A CATASTO . L'ASSIMILAZIONE OPERA A CONDIZIONE CHE IL PROPRIETARIO O TITOLARE DI DIRITTO REALE DI GODIMENTO , ANCHE SE IN QUOTA PARTE, DELL'ABITAZIONE NELLA QUALE ABITUALMENTE DIMORA SIA PROPRIETARIO O TITOLARE DI DIRITTO REALE DI GODIMENTO , ANCHE SE IN QUOTA PARTE , DELLA PERTINENZA E CHE QUESTA SIA DUREVOLMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ASSERVITA ALLA PREDETTA ABITAZIONE.
PER PERTINENZA SI INTENDE IL GARAGE O BOX O POSTO AUTO , LA CANTINA, CHE SONO UBICATI NELLO STESSO EDIFICIO O COMPLESSO IMMOBILIARE NEL QUALE E' SITA L'ABITAZIONE PRINCIPALE.
4. DI AVVALERSI DELLA POSSIBILITA' , PREVISTA DALL'ART. 59 , COMMA 1^, LETT. E) DEL D.LEG.VO N. 446/97, DI CONSIDERARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE L'UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA ACENDENTE E DISCENDENTE DI PRIMO GRADO E COLLATERALE DI SECONDO GRADO.
5. COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE SARA' INVIATA AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RI.LE.NO. S.P.A.
- DI DICHIARARE, A SEGUITO DI SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4^, DEL D.LEG.VO N. 267/2000.