Visto il titolo 1°, capo 1°, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'imposta Comunale sugli immobili;

 

Visto l'art. 6 del suddetto Decreto Legislativo e successive modificazioni ed integrazioni, sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della Legge Finanziaria n. 662 del 23.12.1996 riguardante la determinazione delle aliquote;

 

Visto il D.L. n. 437 del 08.08.1996 n. 556 che testualmente recita:

"Ai fini dell'imposta Comunale sugli immobili, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che il gettito previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato";

 

Visto il comma 55 dell'art. 3 della Legge finanziaria n. 662 del 23.12.1996 e successive modificazioni che sostituisce l'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 prevedendo detrazioni e riduzioni d'imposta;

 

Considerato che il Comune intende applicare riduzioni del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inattendibilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con una perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

 

Visto che il 2 comma dell'art. 8, modificato dal comma 55, art. 3 della legge Finanziaria. 662/96 e successive modifiche prevede che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggano, fino a corrispondenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione principale da essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente;

 

Considerato che ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della Legge Finanziaria n. 662 del 23.12.1996 il Comune si avvale della possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed altresì ai sensi dell’art. 59 lett. e) del D.Lgs. 466/97 quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari fino al 2° grado di parentela;

 

E’ inoltre considerata parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè iscritta distintamente al catasto, pertanto si applicherà la stessa aliquota stabilita per l’abitazione principale;

 

Vista la precedente deliberazione del Giunta  Comunale n.  1 del 15.01.2005, esecutiva ai sensi di Legge quale viene fissata, con decorrenza gennaio 2005 aliquota nella misura del 6,5 per mille per le abitazioni secondarie, del 6 per mille per le attività produttive e del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

 

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza;

 

Di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi di istituto;

 

Di assicurare l'equilibrio del Bilancio preventivo 2006;

 

Di stabilire per l'anno 2006, in virtù delle norme sopra riportate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle seguenti misure:

a)      6,5 per mille per le abitazioni secondarie;

b)      6 per mille per le attività produttive;

c)      5 per mille per le abitazioni principali;

 

Visto:

-         che l'ultimo gettito annuale realizzato (anno 2004) ammonta a  € 133.000,00;

 

-         che il gettito complessivo, in applicazione delle aliquote differenziate, del 5 per mille, del 6 per mille e del 6,5 per mille previsto di € 135.000,00;

 

Come si rileva dal seguente prospetto:

N.

TIPOLOGIA

GETTITO PRESUNTO ANNO 2003

1

Abitazione principale

Imposta Lorda *detrazione

€ 103,29

      854,86

 

2

Altri fabbricati

80.186,58

3

Fabbricati produttivi

49.353,28

4

Terreni agricoli

    605,28

5

Aree fabbricabili

7.000,00

 

 

 

Totale

 

 

135.000,00

 

 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 è stato reso il parere favorevole di regolarità tecnica contabile;

 

Con voti unanimi favorevoli;   

 

D E L I B E R A

 

 

1)      Di determinare per l'anno 2006, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili (ICI), istituita con D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive applicazioni:

 

a)      6,5 per mille per le abitazioni secondarie;

b)      6 per mille per le attività produttive;

c)      5 per mille per l’abitazione principale;

 

2)      Di determinare, altresì, per l'anno 2006 la detrazione nella misura di € 103,29 ai sensi del comma 55 art. 3, della Legge Finanziaria n. 662/96;

 

3)      Di determinare, altresì, per l'anno 2006 la detrazione nella misura di € 103,29 ai sensi del comma 55, art. 3 della Legge Finanziaria n. 662/96, per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti Autonomi per le Case Popolari;

 

4)      Di avvalersi della possibilità prevista dal comma 56 art. 3 della Legge Finanziaria n. 662/96, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, per l'anno 2005;

 

5)      Di stabilire che ai sensi dell’art. 59 lettera e) del D.Lgs. 466/97 sono da considerarsi abitazioni principali quelle concesse ad uso gratuito dal possessore ai famigliari sino al secondo grado di parentela;

 

6)      Di stabilire è considerata parte integrante dell’abitazione principale la sua pertinenza ancorché iscritta distintamente al catasto,pertanto su questa si applicherà l’aliquota stabilita per le abitazioni principali;

 

7)      Di dare atto inoltre, che per l'anno 2006 il Comune applicherà riduzioni di imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, come previsto dal comma 55, art. 3, della Legge Finanziaria n. 662/96.

 

8)      Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.