DELIBERAZIONE N. 8 DEL 28.03.2007

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO l’art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della Finanza degli Enti Locali;

 

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, emanato in attuazione della delega predetta;

 

VISTO il capo I° del D.Lgs. 504/1992 che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l’applicazione;

 

            VISTO l’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996 n. 662, modificativo dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992, il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta è deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 né superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificazione entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché in relazione alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

            VISTO l’art. 3, comma 55, della suddetta Legge ai sensi del quale, fra l’altro, si stabilisce che l’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% e in alternativa, l’importo di 103,29.= €  può essere elevato fino a 258,23.= €, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

VISTO il nuovo Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) approvato dal Consiglio Comunale in data 28.03.2007;

 

VISTO il comma 156, dell’art. 1, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2007, in virtù del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo che, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, sono efficaci dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le stesse di intendono prorogate di anno in anno;

 

            RITENUTO, nonostante che la normativa vigente ne preveda la proroga tacita, di adottare, per esigenze di chiarezza amministrativa,  apposito provvedimento di conferma delle suddette aliquote e detrazioni;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 07.03.2006, esecutiva, con la quale sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2006 e ritenuto opportuno, nel rispetto degli equilibri di bilancio, di confermarle anche per l’anno 2007:

 

a) Abitazione principale                                                          5,5 per mille

b) Altri immobili                                                                      6,0 per mille (aliquota ordinaria)

- detrazione unità adibita ad abitazione principale                       € 120,00.=

 

VISTO il D. Lgs. 504/1992 e s.m.i.;

 

VISTA la Legge 23.12.1996, n. 662;

 

            VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del Servizio Vigilanza, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Contabile in ordine alla regolarità contabile, conformemente a quanto prescritto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

 

CON VOTI favorevoli  7 (sette), contrari n. 0 e astenuti n. 0, essendo i presenti 7 (sette), legalmente resi ed accertati;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) DI CONFERMARE, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e per tutte le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote per l’anno 2007:

 

a) Abitazione principale                       5,5 per mille

b) Altri immobili                                  6,0 per mille (aliquota ordinaria)

 

            2) DI CONFERMARE altresì la detrazione di € 120,00.= per l’unità adibita ad abitazione principale;

 

            3) DI DARE ATTO che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote, come sopra determinate, non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

            4) DI ASSUMERE tutti gli atti necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento;

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili del Servizio Vigilanza e Contabile, per la parte di rispettiva competenza;

 

            6) DI DICHIARARE, unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.