DELIBERAZIONE C.C. N.4 IN DATA 08.03.2011

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Conferma dell’imposta, riduzioni e detrazioni – Anno 2011.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DATO ATTO:

- che ai sensi dell’art. 1 del  D.Lgs 30.12.1992, n. 504  (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

- che al successivo art. 6 , c. 1 il  D.Lgs 30.12.1992, n. 504 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 c. 2 del D.Lgs. nr. 504 del 1992 consente di variare le aliquote di imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del 7 per mille;

 

VISTA la propria deliberazione. n. 3 del 19.03.2010 con la quale venivano determinate, in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 c. 53 della L. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2009 nella misura unica del cinque per mille e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29;

 

EVIDENZIATO che l’art. 1 comma 156 della L. 27 dicembre 2006, nr. 296 ha attribuito la competenza alla determinazione dell’aliquota I.C.I.  al Consiglio Comunale;

 

RITENUTO dover deliberare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2011, nella misura unica del 5 per mille e la conferma della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 103,29;

 

VISTO il D.L. 93 del 27.05.2008 e la Legge di conversione n. 126 del 24.07.2008;

 

VISTO il regolamento comunale in materia I.C.I.;

 

VISTO il vigente statuto comunale;

 

VISTI

·        la, L. 244/2007;      

·        la L. n. 203 del 22/12/2008;

·        la L. n. 191 del 23.12.2009;

·        il D. L. nr. 93 del 27/05/2008 convertito con modifiche in L. 24-7-2008 n. 126;

·        il D.L. nr. 112 del 25/06/2008  convertito con modifiche in L. 6-8-2008 n. 133;

·        il D.L.nr. 154 del 07/10/2008 convertito con modifiche in L. 4-12-2008 n. 189;

·        la Legge 30/07/2010 n.122 di conversione del D.L. 31/05/2010 n.78;

·         la Legge 13/12/2010 n.220;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 17/12/2010 ad oggetto: “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300 in data 24/12/2010;

 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

TUTTO ciò premesso;

 

CON VOTI n.12 favorevoli, n.0 contrari, n.0 astenuti resi per alzata di mano, essendo n.12 i Consiglieri presenti al momento della votazione,

 

D E L I B E R A

 

DI confermare, in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, c. 53 della L. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2011 nella misura unica del 5 per mille;

 

DI confermare la misura della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29;

 

DI dare atto che il gettito derivante dall'imposta de quo, ammontante presuntivamente a € 514.000,00 verrà introitata alla risorsa 1.01.0010 del Bilancio di Previsione 2011 in corso  di approvazione;

 

DELIBERAZIONE C.C. N.5 IN DATA 08.03.2011

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili;

 

AVUTO presente che, ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - del D. Lgs. 504/92, presupposto dell'imposta é, fra l'altro, il possesso di aree fabbricabili e che per esse, ai sensi dell'art. 5 - comma 5 - del medesimo D. Lgs. 504/92 la base imponibile é costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del

terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

 

RILEVATO che l’art. 59 c. 1 lett. g) del D. Lgs. n. 446/97 prevede la potestà dei comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di  accertamento e della riduzione del contenzioso;

 

CONSTATATA l'esigenza di individuare i valori di riferimento cui attenersi nelle operazioni di controllo;

 

RILEVATO, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,  allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune;

 

ATTESO che, per tali scopi, é stato incaricato il tecnico comunale di redigere idonea perizia per l’individuazione dei valori unitari delle aree edificabili ai fini I.C.I.;

 

PRESO ATTO che, in base ai criteri di cui al sopracitato art. 5 - comma 5 - del D. Lgs.504/92, il Tecnico comunale  ha elaborato un prospetto riportante i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune relativi all' anno 2011 avvalendosi dei valori di mercato dei fabbricati rilevati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare c/o l’Agenzia del Territorio;

 

RITENUTO che tale elaborazione sia condivisibile in quanto fondata su elementi desunti da fonti pubbliche autorevoli e di provvedere pertanto in tal senso alla determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune relativamente all'anno 2011;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 17/12/2010 ad oggetto: “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300 in data 24/12/2010;

 

VISTO l’ allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Servizio competente;

 

PRESO atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

 

UDITA la discussione di cui all’allegato verbale;

 

CON voti nr.10 favorevoli, nr.0 contrari, nr.2 astenuti (Cons. Sigg ri Gaddi Giuseppe e Lanfranconi Sergio) resi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

DI determinare, quale riferimento per le operazioni di liquidazione e/o accertamento, nonché allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune relativamente all'anno 2011 nella misura indicata nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

DI dare atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di San Fedele Intelvi.