OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Conferma dell’imposta, riduzioni e detrazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992 n.504 concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visti i commi da 48 a 59 dell’art.3 della L. 23.12.1996 n.662 che hanno apportato delle sostanziali modifiche alla disciplina dell’ICI per quanto concerne, in particolare, l’articolazione della tariffa ed il sistema delle riduzioni e detrazioni di imposta .
Viste le modifiche apportate anche dall’art.58 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446;
Visto l’art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 488 che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilita entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Considerato che in base al combinato disposto dagli art. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 la competenza alla conferma delle tariffe è della Giunta Comunale;
Visto l’art. 30, commi 12 e 13 della Legge 23.12.1999, n. 488 che prevede l’applicazione alle pertinenze dell’aliquota ridotta ICI per le abitazioni principali;
Vista la deliberazione C.C. n.13 del 15.3.1999 con la quale si approvava il Regolamento per l’applicazione dell’ICI e le deliberazioni C.C. n. 5 del 29.2.2000 e C.C. n. 14 del 31.3.2000 con le quali si modificava il suddetto regolamento;
Dato atto, altresì, che con deliberazione C.C. n.5 del 29.02.2000 si stabiliva per l’anno 2000 nella misura del 5 per mille l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili;
Ricordato che, l’aliquota dell’imposta in argomento può essere stabilita in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
Ritenuto opportuno per l’anno 2005 confermare l’aliquota ICI al 5 per mille per tutti i tipi di immobile e mantenere in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo;
Preso atto che l’art. 8, comma 5 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI stabilisce: “Sono considerate pertinenze gli immobili che costituiscono parte integrante dell’abitazione principale limitatamente ad un’unità se accatastata nella categoria C2 o C7 e limitatamente a due unità accatastate nella categoria C6. Si applica alle pertinenze l’aliquota ridotta ICI per le abitazioni principali”;
Preso atto che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso apposito parere favorevole:
- il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,
D E L I B E R A
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Le premesse sono da intendersi qui riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Di confermare per l’anno 2005 nella misura del 5 per mille (cinque per mille) l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in € 103.29 la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo;
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Di dare atto che ai sensi dell’art.8, comma 5 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI sono considerate pertinenze gli immobili che costituiscono parte integrante dell’abitazione principale limitatamente ad un’unità se accatastata nella categoria C6. Si applica alle pertinenze l’aliquota ridotta ICI per le abitazioni principali;
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Di trasmettere direttamente al Ministero la richiesta di pubblicazione e la presente delibera di approvazione aliquote ICI per l’anno 2005, che avverrà sul sito internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali, come disposto dalla Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 16.04.2003;
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Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000;
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Di dichiarare a seguito di separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.