PROSPETTO ALIQUOTE ICI ANNO 2008-2009-2010
C.C. nr. 7 del 25/02/2008
D.L. 93/2008 Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie
N. |
IMPOSTA |
ALIQUOTA ‰ |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
NOTE |
1 |
Ordinaria |
6,2 |
|
|
2 |
Abitazione principale (di residenza anagrafica) |
4,8 |
104,00 |
Esenti ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9 |
3 |
Pertinenze abitazione principale |
4,8 |
Può essere detratta la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza per l'abitazione principale |
Esenti |
4 |
Abitazione e pertinenza concessa in uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado: - Figli - Genitori - Fratelli - Nonni - Nipoti - Suoceri - Cognati |
4,8 |
0,00 |
Esenti con obbligo di presentazione annuale di autocertificazione entro il termine per il versamento a saldo. Si considera abitazione principale e limitatamente ad una sola per anno quella concessa a parenti e/o affini, maggiori di età, a condizione che questi vi risiedano. (Modulo 1) |
5 |
Immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno |
7,0 |
|
|
6 |
Immobili inagibili |
6,2 |
|
Riduzione 50% art. 8 D.Lgs. 504/92. (Modulo 2) |
7 |
Terreni ad uso agricolo |
|
|
Esenti |
8 |
Aree edificabili |
6,2 |
|
|
I versamenti possono essere effettuati:
tramite il servizio postale sul conto 13705256 intestato al Comune di Orsenigo – Servizio Tesoreria ICI tramite il tesoriere comunale Banca di Credito Cooperativo di Alzate Brianza.
I modelli di versamento, a disposizione presso gli uffici comunali , devono contenere le caratteristiche tecniche di cui al modello approvato con DM 25.03.2009.
Il versamento in acconto dovrà avvenire entro il 16 giugno. Il versamento a saldo entro il 16 dicembre.
L’importo del versamento dovrà essere arrotondato all’euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario.
L’importo minimo al di sotto del quale l’imposta non è dovuta né rimborsata e pari a € 12,00. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera l’importo minimo, esso va cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI. Tuttavia resta fermo restando l’obbligo di presentazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18.12.97 nr. 463. Si rende pertanto ancora obbligatoria la presentazione delle dichiarazione nel caso di: 1. Costituzione di altri diritti sugli immobili (locazione finanziaria, concessione di aree demaniali); 2. Immobili cat. D per il quale l’imposta si calcola sul valore contabile; 3. Unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o viceversa che sono destinate ad abitazione principale nel corso dell’anno; 4. Variazione del valore dell’area fabbricabile.