PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Oggetto:                         DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

          AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNO

          2008.

 

Estatto deliberazione consigliare C.C. 7 del 25/02/2008 coordinato con le disposizioni del D.L. 93/2008:

 

N.

IMPOSTA

ALIQUOTA 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

NOTE

1

Ordinaria

6,2

 

 

2

Abitazione principale (di residenza anagrafica)

4,8

     104,00

Esenti ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9

3

Pertinenze abitazione principale

4,8

Può essere detratta la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza per l'abitazione principale

Esenti

 

4

Abitazione e pertinenza concessa in uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado:

-          Figli

-          Genitori

-          Fratelli

-          Nonni

-          Nipoti

-          Suoceri

-          Cognati

 

 

 

4,8

 

 

 

 

0,00

 

Esenti con obbligo di presentazione annuale di autocertificazione entro il termine per il versamento a saldo.

Si considera abitazione principale e limitatamente ad una sola per anno quella concessa a parenti e/o affini, maggiori di età, a condizione che questi vi risiedano.

(Modulo 1)

5

Immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno

                                           7,0

 

 

 

6

Immobili inagibili

6,2

 

Riduzione 50% art. 8 D.Lgs. 504/92.

(Modulo 2)

7

Terreni ad uso agricolo

 

 

Esenti

8

Aree edificabili

6,2

 

 

 

 

I versamenti possono essere effettuati:

tramite il servizio postale  sul conto 13705256 intestato al Comune di Orsenigo – Servizio Tesoreria ICI tramite il tesoriere comunale Banca di Credito Cooperativo di Alzate Brianza.

I modelli di versamento, a disposizione presso gli uffici comunali , devono contenere le caratteristiche tecniche di cui al modello approvato con DM  25.03.2009.

Il versamento in acconto dovrà avvenire entro il 16 giugno. Il versamento a saldo entro il 16 dicembre.

L’importo del versamento dovrà essere arrotondato all’euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario.

L’importo minimo al di sotto del quale l’imposta non è dovuta né rimborsata e pari a € 12,00. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera l’importo minimo, esso va cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

 

E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI. Tuttavia  resta fermo restando l’obbligo di presentazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18.12.97 nr. 463. Si rende pertanto ancora obbligatoria la presentazione delle dichiarazione nel caso di: 1. Costituzione di altri diritti sugli immobili (locazione finanziaria, concessione di aree demaniali); 2. Immobili cat. D per il quale l’imposta si calcola sul valore contabile; 3. Unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o viceversa che sono destinate ad abitazione principale nel corso dell’anno; 4. Variazione del valore dell’area fabbricabile.