Oggetto:                         DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

          AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNO

          2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

-          con Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 è stata istituita a decorrere dal 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili al fine di consentire ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, da applicare sui valori dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

-          all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 è previsto che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

-          all’art. 4 comma 1 del D.L. 08.08.96 n. 437 convertito con modificazioni dalla L. 24.10.96 n. 556 è previsto che  i comuni possono deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi  residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-          all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 some sostituito dall’art. 3, comma 55, della L. 23.12.96 n. 662 e aggiunto dal il D.L. 11 marzo 1997 n. 50, è data  facoltà dell’Ente di  elevare la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a £. 500.000 pari a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio del bilancio  o esercitare tale facoltà anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

 

Viste le modifiche apportate in materia di imposta comunale sugli immobili dalla L. 27.12.2006 nr. 296 (Legge Finanziaria 2007) nel merito:

-          l’aliquota è deliberata dal consiglio comunale (art. 1 comma 156);

-          gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, anno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art. 1 comma 169);

-          la detrazione prevista dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 spetta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (art. 1 comma 173 lettera b);

-          è soppresso l’obbligo di dichiarare la rendita presunta per i fabbricati non ancora censiti (art. 1 comma 173 lettera a);

-          delle disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile (art. 1 commi 158-184) tra cui:

-  l’arrotondamento all’euro nel pagamento dei tributi, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

-  il limite fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti;

 

Preso atto della soppressione della dichiarazione ovvero della comunicazione ICI prevista dal comma 53 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 nr. 223 convertito in L. 248 del 4.8.06 nonché dal provvedimento 18/12/2007 dell’Agenzia del Territorio nel merito dell’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, fermo restando l’obbligo di presentazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18.12.97 nr. 463;

 

Viste le modifiche apportate in materia di imposta comunale sugli immobili dalla L. 24.12.2007 nr. 244 (Legge Finanziaria 2008) nel merito:

-          dell’ulteriore detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comunque non superore a € 200,00 (ad esclusione delle categorie catastali A1,A8 e A9) per un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile (art. 1 comma 5);

-          della possibilità, a decorrere dal 2009, dell’introduzione regolamentare di un’aliquota agevolata inferiore al 4 per mille in materia di energia rinnovabile (art. 1 comma 6);

-          dell’agevolazione prevista al coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, (a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) che può applicare l’aliquota e relative detrazioni previste per l’abitazione principale (art. 1 comma 6);

-          delle precisazioni previste in materia di fabbricati rurali (art. 1 comma 275 – art. 2 comma 4);

-          della interpretazione in materia di esenzione per locazioni a canone concordato di cui all’art. 2, comma 4, della L. 9.12.98 nr. 431 (art. 2 comma 228);

 

Preso atto dei termini di versamento dell’imposta previsti al 16 giugno e 16 dicembre (art. 37 commi 13 e 14 a modifica dell’art. 10 comma 2 D.Lgs. 504/1992);

 

Tenuto conto pertanto che, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 446 del 15.12.1997, nel vigente regolamento (modificato con atto consiliare n. 52 del 13.12.00 dall’anno d’imposta 2001)  sono:

-          considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze;

-          considerate abitazioni principali – con condizioni e limiti – quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini (dato il disposto di cui alla deliberazione nr. 46 del 29.11.2005 ai fini del beneficio concesso agli affini sulle le abitazioni concesse in uso gratuito);

-          razionalizzate le modalità di riscossione dell’imposta con versamento diretto all’Ente;

 

VALUTATA l’opportunità di procedere ad un aumento delle aliquote per l’anno 2008 tenuto conto in particolare:

-          che i trasferimenti statali - nell’ultimo quinquennio - sono stati ridotti del 32,58%;

-          dell’aumento della spesa corrente legata all’inflazione, dell’introduzione di nuovi e più ampi servizi in particolare nel settore scolastico e sociale, nonché allo sforzo di un costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

-          che l’aliquota I.C.I. sull’abitazione principale è ferma al 4,5 dal 1994;

 

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:

 

a)      4,8 per mille (già 4,5 per mille) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale -o considerate tali- e le sue pertinenze, come previsto dall’art. 2 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

b)      6,2 per mille (già 6,0 per mille) per le altre fattispecie imponibili ai fini dell’I.C.I..

c)      7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno;

 

RITENUTO, alla luce dell’elevazione della detrazione già prevista dall’art. 1 comma 5-2bis della L. 244/2007 Finanziaria 2008, di non confermare l’elevazione della detrazione a favore dei nuclei familiari che siano provvisti di reddito modesto;

 

Visto il D.Lgs. nr. 504 del 30.12.92 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto l’art. 42 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 267/00 nonché il citato disposto di cui all’art. 1 comma 175 della Legge Finanziaria 2007 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote I.C.I.;

 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare nr. 65 del 30.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni (nr. 2 del 24.2.99, nr. 55 del 22.12.99, nr. 52 del 13.12.00 e n. 3 del 05.02.01);

 

Visto il differimento dei termini  di approvazione del Bilancio 2008 al 31.03.2008 previsto dal decreto Ministero dell’Interno 20 dicembre 2007;

 

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del Settore Contabile – Funzionario Responsabile I.C.I. – in merito alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/00;

 

Con voti favorevoli nove, contrari tre (consiglieri comunali Chiavenna, Pozzoli, Riccobene), astenuti nessuno,  legalmente resi ed accertati,

 

DELIBERA

 

1.                  di determinare per l’anno 2008 (come meglio specificato in premessa) le aliquote I.C.I. nel seguente modo:

 

N.

IMPOSTA

ALIQUOTA 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

NOTE

1

Ordinaria

6,2

 

 

2

Abitazione principale

4,8

- € 104,00

- ulteriore 1,33 per mille della base imponibile fino al massimo di euro 200,00 (escluse categorie A1, A8 e A9)

 

3

Pertinenze abitazione principale

4,8

 

Può essere detratta la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza per l'abitazione principale

4

Abitazione e pertinenza concessa in uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado:

-          Figli

-          Genitori

-          Fratelli

-          Nonni

-          Nipoti

-          Suoceri

-          Cognati

 

 

 

 

4,8

 

 

 

 

€ 0,00

Obbligo di presentazione annuale di autocertificazione entro il termine per il versamento a saldo

Si considera abitazione principale e limitatamente ad una sola per anno quella concessa a parenti e/o affini, maggiori di età, a condizione che questi vi risiedano e per il periodo di residenza.

5

Immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno

                                           7,0

 

 

 

9

Immobili inagibili

6,2

 

Riduzione 50% art. 8 D.Lgs. 504/92

10

Terreni ad uso agricolo

 

 

Esenti

11

Aree edificabili

6,2

 

 

 

 

2.                  di prendere atto dell’ulteriore detrazione dell’importo dell’1,33 per mille della base imponibile  dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla concorrenza massima di € 200,00;

3.                  di prendere atto della soppressione dell’obbligo di  presentazione della dichiarazione nei casi in cui le modifiche siano rilevabili;

4.                  di determinare in € 12,00 l’importo al di sotto del quale l’imposta non è né dovuta né rimborsata.