Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16.03.2010
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2007 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nell'ambito del quale sono stati determinati i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini del controllo delle dichiarazioni e dei versamenti ICI;
Richiamato il comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 che così dispone: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;
Vista la proposta di adeguamento del valore delle aree fabbricabili ai fini del calcolo ICI presentata in data 10.03.2009 dal Responsabile del Servizi Urbanistica – Patrimonio e Demanio, in quanto il valore risale all'anno 2007 e si rende necessario un aggiornamento;
Dato atto che i valori venali in essa contenuti rappresentano i valori minimi delle aree fabbricabili imponibili a far tempo dal 01.01.2010;
Dato atto altresì che i valori venali risultanti da tale stima saranno assunti quale riferimento per la verifica della base imponibile dichiarata dai proprietari di aree fabbricabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), conseguentemente il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella così determinata;
Ritenuto di precisare che i valori di cui alla stima più volte citata, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali ecc.;
Visto il Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
Visti i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, e successive modificazioni;
Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Viste le seguenti circolari del Ministero delle finanze:
? 0–0n. 101/E, in data 17 aprile 1998;
? 0–0n. 296/E, in data 31 dicembre 1998;
? 0–0n. 118/E, in data 26 maggio 1999;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Visto lo statuto comunale;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare l'adeguamento del valore delle aree fabbricabili ai fini del calcolo I.C.I., così come proposto nell'allegato prospetto dall'Ufficio Tecnico Comunale, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di dare atto che il presente adeguamento entrerà in vigore dal 01.01.2010;
3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267
zona B1
(edifici residenziali esistenti o di completamento con indice di densità edilizia 1,5 mc/mq)
a) zona vista lago con buona esposizione Menaggio, Loveno, Nobiallo, Croce €/mq. 215
b) zona collinare senza vista lago Croce, Loveno €/mq. 143
zona C1
(edifici in serie aperta o semiaperta o a tipo isolato con indice di densità edilizia 1,10 mc/mq)
a) zona vista lago con buona esposizione Menaggio, Loveno, Nobiallo, Croce €/mq. 180
b) zona collinare senza vista lago Croce, Loveno €/mq. 109
zona C2
(edifici in serie aperta o semiaperta o a tipo isolato con indice di densità edilizia 1,00 mc/mq)
a) zona vista lago con buona esposizione Menaggio, Loveno, Nobiallo, Croce €/mq. 144
b) zona collinare senza vista lago Croce, Loveno €/mq. 92
zona C3
(edifici in serie aperta o semiaperta o a tipo isolato con indice di densità edilizia 0,65 mc/mq)
a) zona vista lago con buona esposizione Menaggio, Loveno, Nobiallo, Croce €/mq. 142
b) zona collinare senza vista lago Croce, Loveno €/mq. 85
zona C4
(edifici in serie aperta o semiaperta o a tipo isolato con indice di densità edilizia 0,50 mc/mq)
a) zona vista lago con buona esposizione Menaggio, Loveno, Nobiallo, Croce €/mq. 136
b) zona collinare senza vista lago Croce, Loveno €/mq. 82
zona C5
(edifici in serie aperta o semiaperta o a tipo isolato con indice di densità edilizia 0,30 mc/mq)
a) zona vista lago con buona esposizione Menaggio, Loveno, Nobiallo, Croce €/mq. 133
b) zona collinare senza vista lago Croce, Loveno €/mq. 80
zona C6
(edifici in serie aperta o semiaperta o a tipo isolato con indice di densità edilizia 0,10 mc/mq)
a) zona vista lago con buona esposizione Menaggio, Loveno, Nobiallo, Croce €/mq. 128
b) zona collinare senza vista lago Croce, Loveno €/mq. 78
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) Di fissare, confermandole, per l'anno 2009, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dalla legge 662/96:
MISURE DELLE ALIQUOTE | |
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale non esclusa dall'imposta |
4,6 per mille |
Altri immobili |
6,5 per mille |
3) Di stabilire che nei seguenti casi di interventi riguardanti immobili ubicati nel centro storico del capoluogo e delle frazioni, così come individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applicherà una aliquota agevolata per la durata di cinque anni effettivi dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che gli stessi abbiano interessato almeno il 50% dell'unità immobiliare di proprietà:
tinteggiatura esterna delle facciate;
rifacimento del tetto;
interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione volti esclusivamente al recupero dell'agibilità dell'unità immobiliare;
Tale aliquota agevolata è così determinata per l'anno 2009:
4 per mille per l'abitazione principale non esclusa dall'imposta;
6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione secondaria;
Per usufruire dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno presentare all'ufficio tributi di questo Comune idonea comunicazione su apposito modulo disponibile presso il predetto ufficio, entro il termine previsto per legge per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta;
4) Di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97, n. 50, per l'anno 2009, una detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non esclusa dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) pari a complessivi € 129,00;
5) Di dare atto che:
a) a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30/12/1992, n.
b) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;
c) L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni”;
come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge 27/05/2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24/07/2008, n. 126;
6) Di dare atto che l'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni consente il pareggio del bilancio di parte corrente;
7) Di dare ampio mandato al Responsabile del servizio per l'adozione di tutti gli atti gestionali, esecutivi, necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento;
8) Di pubblicare la presente deliberazione, così come indicato nella circolare n. 4864/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cura del Responsabile del procedimento, sig.ra Melazzi Rag. Giovanna;
9) Di trasmettere copia del presente provvedimento al concessionario per la riscossione;
10) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.