Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) Di fissare, confermandole, per l'anno 2009, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dalla legge 662/96:

MISURE DELLE ALIQUOTE

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale non esclusa dall'imposta

4,6 per mille

Altri immobili

6,5 per mille

3) Di stabilire che nei seguenti casi di interventi riguardanti immobili ubicati nel centro storico del capoluogo e delle frazioni, così come individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applicherà una aliquota agevolata per la durata di cinque anni effettivi dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che gli stessi abbiano interessato almeno il 50% dell'unità immobiliare di proprietà:

tinteggiatura esterna delle facciate;

rifacimento del tetto;

interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione volti esclusivamente al recupero dell'agibilità dell'unità immobiliare;

Tale aliquota agevolata è così determinata per l'anno 2009:

4 per mille per l'abitazione principale non esclusa dall'imposta;

6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione secondaria;

Per usufruire dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno presentare all'ufficio tributi di questo Comune idonea comunicazione su apposito modulo disponibile presso il predetto ufficio, entro il termine previsto per legge per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta;

4) Di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97, n. 50, per l'anno 2009, una detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non esclusa dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) pari a complessivi € 129,00;

5) Di dare atto che:

a) a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

c) L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni";

come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge 27/05/2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24/07/2008, n. 126;