DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) Di fissare, per l'anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote pr l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 504/92, come modificato dalla legge 662/96:
MISURE DELLE ALIQUOTE | |
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale |
4,6 per mille |
Altri immobili |
6,5 per mille |
3) Di stabilire che nei seguenti casi di interventi riguardanti immobili ubicati nel centro storico del capoluogo e delle frazioni, così come individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applicherà una aliquota agevolata per la durata di cinque anni effettivi dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che gli stessi abbiano interessato almeno il 50% dell'unità immobiliare di proprietà:
a) tinteggiatura esterna delle facciate;
rifacimento del tetto;
interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione volti esclusivamente al recupero dell'agibilità dell'unità immobiliare;
Tale aliquota agevolata è così determinata per l'anno 2008:
4 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione secondaria;
Per usufruire dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno presentare all'ufficio tributi di questo Comune idonea comunicazione su apposito modulo disponibile presso il predetto ufficio, entro il termine previsto per legge per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta;
4) Di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del D.lgs. n. 446/97, n. 50 le detrazioni d'imposta per l'anno 2008 come appresso indicato:
ABITAZIONE PRINCIPALE € 129,00;
PER I POSSESSORI DI SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE TALE DETRAZIONE E' ELEVATA AD € 207,00 a tutela delle classi più deboli quali:
Cassaintegrati;
lavoratori in mobilità e in disoccupazione;
Nuclei familiari composti da pensionati
a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino ad € 15.494,00 aumentato di € 1.808,00 per ogni familiare a carico, a condizione che la loro abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9
5) Di dare atto che oltre alle detrazioni di cui al precedente punto 2, spetta la nuova detrazione statale pari all'1.33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7 , come previsto dall'art. 8, comma 2/bis del d.lgs. n 504/1992, introdotto dall'art. 1, comma 5, della Legge 24.12.207, n. 244;
6) Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote, come sopra determinato, non sarà inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;
7) Di dare ampio mandato al Responsabile del servizio per l'adozione di tutti gli atti gestionali, esecutivi, necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento;
8) Di pubblicare la presente deliberazione, così come indicato nella circolare n. 4864/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cura del Responsabile del procedimento sig.ra Melazzi Rag. Giovanna;
9) Di trasmettere copia del presente provvedimento al concessionario per la riscossione;
10) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.