COMUNE DI MENAGGIO

Provincia di Como

COPIA N. 19 del 20/01/2006

prot.n. ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE

ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2006

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 1 del D.Lgs. n. 504 del 31.12.92, ai sensi del quale a decorrere

dall’anno 1993 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il comma 53 della Legge 23.12.1996, n. 662, che ha sostituito l’art. 6 della

Legge 31.12.1992, n. 504, introducendo, fra l’altro, la possibilità di differenziare

l’aliquota entro i limiti del 4 per mille e 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili

diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non

locati, prevedendo inoltre l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse

tipologie degli Enti senza scopi di lucro;

Visto il comma 55, della Legge 23.12.1966, n. 662, che ha sostituito l’art. 8 della

Legge 31.12.1992, n. 504, ai sensi del quale, fra l’altro, si è stabilito che

"A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1, dell’art. 6, della Legge 504/92, l’imposta dovuta per

l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l’importo di L. 200.000 di

cui al comma 2, dell’art. 8, della L. 504/92, può essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio";

Visto l’art. 3 del D.L. 11.03.1997, n. 50;

Considerato che la significativa modificazione della previgente normativa

richiederà una sorta di regolamentazione da parte dell’Amministrazione Comunale ai

fini della determinazione dell’aliquota di imposta che dovrà essere compatibile con gli

equilibri di bilancio;

Atteso che il termine per l’adozione della deliberazione che stabilisce l’aliquota

d’imposta è stabilito, per l’anno 2006, al 31.03.2006;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale

con l’esigenza di:

- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i

vari servizi d’Istituto;

- assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;

- di poter determinare, per l’anno 2006, ai sensi delle norme prima richiamate, le

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle

misure di cui al prospetto che segue:

MISURE DELLE ALIQUOTE

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4.6 per mille

Altri Immobili 6.5 per mille

Ritenuto, altresì, di stabilire:

a) Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, come sostituito dall’art. 3,

comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662, per l’anno 2006, una detrazione

sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a

complessivi € 129,00;

b) Una detrazione di imposta sulle abitazioni principali per classi sociali più deboli

quali:

· Cassaintegrati;

· Lavoratori in mobilità e in disoccupazione;

· Nuclei familiari composti da pensionati;

a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino ad € 14.461,00

aumentato di € 1.033,00 per ogni familiare a carico, a condizione che la loro abitazione

principale non sia classificata A1, A8, A9, elevata ad € 207,00;

Dato atto, pertanto, del rispetto dei limiti previsti dal più volte citato art. 9 del

D.L. n. 437/1996, convertito dalla Legge 56/96;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. F) ed art. 48,

comma 2, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte

del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesi;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente

dispositivo;

2) Di fissare, per l’anno 2006, nelle misure di cui al prospetto che segue, le

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in applicazione

delle disposizioni normative di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dalla

Legge 662/96;

MISURE DELLE ALIQUOTE

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4.6 per mille

Altri Immobili 6.5 per mille

3) Di determinare, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504,

come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662 e dell’art. 58,

comma 3, del D.Lgs. n. 446/97, n. 50 le detrazioni d’imposta per l’anno 2006 come

appresso indicato:

A) ABITAZIONI PRINCIPALE € 129,00;

B) PER I POSSESSORI DI SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE TALE

DETRAZIONE E’ ELEVATA AD € 207,00 a tutela delle classi più deboli quali:

· Cassaintegrati;

· Lavoratori in mobilità e in disoccupazione;

· Nuclei familiari composti da pensionati

a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino ad € 14.461,00 aumentato di € 1.033,00

per ogni familiare a carico, a condizione che la loro abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9;

4) Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote, come

sopra determinato, non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;

5) Di dare ampio mandato al Responsabile del servizio per l’adozione di tutti gli atti gestionali,

esecutivi, necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento;

6) Di pubblicare la presente deliberazione, così come indicato nella circolare n.

4864/2003 del Ministero dell’Economia e della Finanze, a cura del Responsabile del

procedimento Sig.ra Melazzi Giovanna;

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento al concessionario per la

riscossione;

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.