a) 4,5 per mille:
§ in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e dei soggetti a cui sono stati assegnati alloggi da Istituto autonomo per le case popolari;
§ per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
§ a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste nell’Accordo Territoriale per la Provincia di Como, sottoscritto in data 02.09.2003, in attuazione della L. 431/98;
§ per l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai suoi familiari, parenti in linea retta fino al primo grado in linea collaterale fino al secondo grado, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza e che non sia possessore a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di alcun immobile, così come definito dall’art. 2 – comma 1 – del presente regolamento”;
b) 6,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) 7,0 per mille per abitazione sfitta;
d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili ;
2. Di dare atto che, a seguito dell’approvazione del sopraccitato emendamento, il gettito presunto complessivo previsto nel Bilancio di Previsione per l’anno 2008 è pari a € 4.912.000,00, tenuto conto delle riscossioni ICI per l’anno 2007, del presunto implemento di gettito derivante dall’attività d’accertamento e dei nuovi fabbricati ultimati nel corso dell’anno precedente, nonché delle modifiche normative introdotte, in particolare, dalla Finanziaria 2008;
3. Di prevedere in € 4.912.000,00 il gettito complessivo ICI per l’anno 2008, per effetto dell’applicazione delle aliquote di cui al precedente punto 1) della presente delibera, ripartito come segue:
DESCRIZIONE |
ALIQUOTA |
PREVISIONE 2008 |
1° CASA (lordo) |
4,50 |
1.573.068,77 |
DETRAZIONE |
€ 103,29 |
- 475.794,24 |
Maggiore detrazione1 |
€ 258,23 |
8.676,64 |
Ulteriore detrazione ICI (ex comma 2-bis art. 8 D. Lgs. 504/92 e succ. modifiche) |
|
- 283.000,00 |
1° CASA (NETTO) |
|
= 814.274,53 |
ALTRI FABBRICATI di cui: |
6,50 |
3.950.657,78 |
altri immobili |
6,50 |
3.765.813,98 |
abitazione locate2 |
6,40 |
103.417,88 |
case sfitte |
7,00 |
77.028,00 |
case con "contratti agevolati"2 |
4,50 |
4.397,92 |
AREE FABBRICABILI |
6,50 |
147.067,69 |
TOTALE |
|
4.912.000,00 |
4. Di dare atto che, per effetto dell’applicazione delle aliquote di cui al punto 1) è rispettato l’equilibrio di bilancio e che, se non si tiene conto dell’ulteriore detrazione ICI ex comma 2-bis dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e succ. modificazioni, il presunto gettito ICI per l’anno 2008 risulta superiore all’ultimo gettito ICI annuale realizzato;
5. Di dare atto che, per l’anno d’imposta 2008, la detrazione ex comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e succ. modificazioni è confermata nella misura - stabilita per legge - di € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto Autonomo per le Case Popolari;
6. Di considerare, ai fini dell’applicazione della detrazione di cui al precedente punto 5), direttamente adibita ad abitazione principale l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7. Di dare atto che l’ulteriore detrazione ICI, prevista dal comma 2-bis dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e succ. modificazioni, introdotto dall’articolo 1, comma 5 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), si applica all’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo a sua abitazione principale ed a quelle equiparate all’abitazione principale, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 8 - abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto Autonomo per le Case Popolari -;
8. Di approvare, per quanto espresso in premessa, per l’anno 2008, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale, la maggiore detrazione di € 258,23= per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che gli interessati siano in possesso dei sotto specificati requisiti:
a) Reddito lordo complessivo conseguito nell’anno 2007 dall’intero nucleo familiare (inteso come “famiglia anagrafica”) non sia superiore a € 15.000,00, aumentabile:
a.1) di € 826,33 se nell’anno 2007 il capofamiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;
a.2) di € 826,33 per ogni familiare rimasto a carico per l’intero anno 2007;
A tal fine sono considerati a carico i familiari così come definiti ai fini IRPEF;
a.3) di un ulteriore importo di € 826,33 per ogni familiare a carico non autosufficiente;
b) L’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le sue pertinenze ed accessori, deve essere l’unico immobile posseduto dal nucleo familiare, a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione;
9. Di dare atto che:
- sono escluse dall’agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a Euro 1.032,91 e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- per la determinazione del reddito complessivo lordo non si tiene conto della rendita catastale relativa all’abitazione principale e ai suoi accessori o pertinenze;
10. Di dare atto che i soggetti interessati per avere diritto alla maggiore detrazione di cui al precedente punto 8) devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell’autocertificazione:
- nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
- l’ammontare del reddito lordo complessivo percepito nell’anno precedente;
- il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti a) e b).
11. Di dare atto che la richiesta di cui al precedente punto dovrà essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni di cui al precedente punto 8), od inviata mediante raccomandata entro tale data. Nel caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro postale. I contribuenti, che avranno presentato la richiesta entro il suddetto termine, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. già tenere conto della maggiore detrazione.
L’Ufficio Tributi si riserva, in ogni modo, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. N. 504/92 oltre alla segnalazione all’Autorità giudiziaria competente.
12. Di dare atto che, nel rispetto degli equilibri di bilancio, la minore entrata derivante dall’applicazione della maggiore detrazione di cui al punto n. 8) del disposto deliberativo verrà finanziata dal maggiore gettito presunto derivante dall’applicazione dell’aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte.
13. Di dare atto che i soggetti passivi che usufruiscono della detrazione di cui al precedente punto 8) hanno diritto, altresì, all’applicazione della ulteriore detrazione ICI ex comma 2- bis dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e succ. modificazioni;
14. Di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 1) e le detrazioni di cui ai punti 5) 7) e 8), si applicano con decorrenza dal 01.01.2008, così come disposto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296.