a)      4,5 per mille:

§         in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e dei soggetti a cui sono stati assegnati alloggi da Istituto autonomo per le case popolari;

§         per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§         per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;

§         a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste nell’Accordo Territoriale per la Provincia di Como, sottoscritto in data 02.09.2003, in attuazione della L. 431/98;

 

b)      6,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

 

c)      7,0 per mille per abitazione sfitta;

 

d)      6,5 per mille per tutti gli altri immobili ;

 

2.      Di dare atto che il gettito presunto complessivo previsto nel Bilancio di Previsione per l’anno 2007 è pari a € 4.950.000, tenuto conto delle riscossioni dell’imposta per l’anno 2006, del presunto implemento di gettito derivante dall’attività d’accertamento effettuata nel corso del 2006 e dei nuovi fabbricati ultimati nel medesimo anno;

 

3.      Di prevedere in € 4.950.000,00 il gettito complessivo ICI per l’anno 2007, per effetto dell’applicazione delle aliquote di cui al precedente punto 1) della presente delibera;

 

4.      Di dare atto che, per effetto dell’applicazione delle aliquote di cui al punto 1) è rispettato l’equilibrio di bilancio e che il presunto gettito ICI per l’anno 2007 risulta essere superiore al gettito ICI dell’anno 2006;

 

5.      Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, per l’anno 2007, la detrazione nella misura di € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto Autonomo per le Case Popolari;

 

6.      Di considerare, ai fini dell’applicazione della detrazione di cui al precedente punto 5), direttamente adibita ad abitazione principale le seguenti unità immobiliare:

 

a)      l’abitazione concessa in uso gratuito ai familiari - parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;

b)      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

7.                  Di approvare, per quanto espresso in premessa, per l’anno 2007, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale, la maggiore detrazione di € 258,23 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che gli interessati siano in possesso dei sotto specificati requisiti:

 

a)                  Reddito complessivo lordo conseguito nell’anno 2006 dall’intero nucleo familiare (inteso come “famiglia anagrafica”) non sia superiore a € 15.000,00, aumentabile:

 

a.1) di € 826,33 se nell’anno 2006 il capofamiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;

 

a.2) di € 826,33 per ogni familiare rimasto a carico per l’intero anno 2006;

 

A tal fine sono considerati a carico i familiari così come definiti ai fini IRPEF;

 

a.3) di un ulteriore importo di € 826,33 per ogni familiare a carico non autosufficiente;

 

b)                 L’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le sue pertinenze ed accessori, deve essere l’unica unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione;

 

8.        Di dare atto che:

-           sono escluse dall’agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a Euro 1.032,91 e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

 

-           per la determinazione del reddito complessivo lordo non si tiene conto della rendita catastale relativa all’abitazione principale e ai suoi accessori o pertinenze;

 

9.        Di dare atto che i soggetti interessati per avere diritto alla maggiore detrazione di cui al precedente punto 7) devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell’autocertificazione:

-         nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

-         l’ammontare del reddito lordo percepito nell’anno precedente;

-         il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti a) e b).

 

10.              Di dare atto che la richiesta di cui al precedente punto dovrà essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni di cui al precedente punto 7), od inviata mediante raccomandata entro tale data. Nel caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro postale. I contribuenti, che avranno presentato la richiesta entro il suddetto termine, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. già tenere conto della maggiore detrazione.

L’Ufficio Tributi si riserva, in ogni modo, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. N. 504/92 oltre alla segnalazione all’Autorità giudiziaria competente.

 

11.              Di dare atto che, nel rispetto degli equilibri di bilancio, la minore entrata riveniente dall’applicazione della maggiore detrazione di cui al punto n. 7 del disposto deliberativo verrà finanziata dal maggiore gettito presunto derivante dall’applicazione dell’aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte.

 

12.                  Di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 1) e le detrazioni di cui ai punti 5) e 7), si applicano con decorrenza dal 01.01.2007, così come disposto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296.