ALLEGATO B) – DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 27/02/2007
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Proposta di regolamento
aggiornato al D.lgs. 15/12/1997 n.446
Art. 1
Presupposto dell'imposta
1.Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati,
di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell'impresa.
Art. 2
Definizione di fabbricati e aree
1.Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente
regolamento:
a)per fabbricato s’intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Sono soggetti ICI anche i fabbricati costruiti abusivamente,indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia.(Risoluzione ministeriale n. 2/138/C 6/06/1994).
b) per area fabbricabile s’intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali.
Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art.9, comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari (1). Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo s’intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile (2).
(1) Facoltà esercitata ai sensi dell'articolo 59 lettera a)del D.Lgs. 15.12.1997, n.446
(2) Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993, n.9 - prot. 249
Art. 3
Soggetti passivi
1.Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività;
2.Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria(1);
3.Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta e' dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione(2);
4.L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione(3).
(1) Vedasi modifiche apportate al D.Lgs.504/92 dall'art. 58, commi 1 e 2, D.Lgs. 15.12.1997, n.446. Per il diritto di abitazione vedasi art.540 Codice Civile estensibile anche al coniuge separato
(2) Vedasi Circolare Ministeriale n.35 del 26.11.93, e
n.13.971 del 27.5.94
(3) Vedasi Risoluzione Ministeriale 9.4.76, n.7/880
Art.4
Soggetto attivo
1.L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune e' proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2.In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Art. 5
Base imponibile
1.Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all'articolo 1.
2.Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
3.Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4.Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore e' determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.
5.Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il valore delle aree fabbricabili da dichiarare agli effetti ICI anno 2001 sino all’assunzione di un provvedimento di modifica è determinato sulla base di parametri e di valori di cui all’allegato prospetto.
6.In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato, la base imponibile e' data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera(1).
7.In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato la base imponibile e' data dal solo valore dell'area(2).
8.Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
9.Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Consiglio Comunale deve (può) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore
a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato(3).
10.Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
11.Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
12.Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui
all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992.
Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza e' espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa e' necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto(4).
(1) Vedasi Circolare 26.5.97, n.144/E - Appendice 6
(2) Vedasi Circolare 26.5,97, n.144/E - Appendice 6
(3) Facoltà concessa dall'art .59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(4) Vedasi, fra le altre, la circolare del Ministero delle Finanze del 26.5.97, n.144/E
Art. 6
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
1. L'aliquota e' stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro il termine per l’approvazione del bilancio fissato dalla legge, con effetto per l'anno successivo.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune(1).
4. Il Comune delibera un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.Tale aliquota viene applicata anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado.
Sono escluse dall’applicazione di tale aliquota:
- Le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale"(3)
(1) Modifiche apportate al D.Lgs 504/92 dall'art.3 comma 53 della Legge 662/96
(3) Obbligo previsto dal comma 4, art.59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
Art. 7
Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita’ sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli
artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’Art. 15 della Legge 2 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività
di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio
1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non
commerciale utilizzatore(1).
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
(1) Facoltà prevista comma 1, lettera c, dell'art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
Art. 8
Riduzione e detrazioni dell'imposta
1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Il contribuente è inoltre tenuto a presentare apposita dichiarazione o comunicazione ai sensi del successivo articolo 10.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento(1).
3. Il Comune di Cavallasca non intende esercitare la facoltà prevista dall’art. 3 comma 55 della legge 662/96 relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l'alienazione di immobili(2).
4. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti,la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno, salvo prova contraria, la residenza anagrafica.
E’ considerata altresì abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per questa prevista, quella concessa in uso gratuito a parenti entro il 2° grado(5).Non si applica l’aliquota ridotta nè la detrazione per questa prevista alle abitazioni locate ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale (6).
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze (box, cantine, garage, soffitte ecc.) ad essa collegate e l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le medesime pertinenze dell’abitazione principale.
5. La detrazione di cui al precedente comma è elevata a Euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, per i soggetti passivi ed alle condizioni di seguito stabilite:
soggetti passivi dell’imposta con un reddito annuale imponibile ai fini Irpef di
€ 5.164,57 in caso di nucleo familiare composto da una sola persona, € 10.329,14 in caso di nucleo familiare composto da due o più persone più € 826,34 per ogni persona a carico da elevarsi a € 1.291,15 in caso di presenza nel nucleo familiare di anziani non autosufficienti o di portatori di handicap.
Ai fini organizzativi e procedurali viene disposto che:
a) I soggetti di cui al comma precedente dovranno presentare all’Ufficio Tributi entro il 28 febbraio dell’anno d’imposta una domanda su appositi moduli predisposti dall’ufficio stesso, allegando:
- la/e copia/e della/e dichiarazione/i dei redditi presentata/e nell’anno precedente attestate/i il reddito percepito dal nucleo familiare;
- la copia della dichiarazione I.C.I originaria ed eventuali successive variazioni;
- la copia della ricevuta dei versamenti ICI dell’anno precedente;
b)L’Ufficio Tributi potrà richiedere ulteriore documentazione per la dimostrazione del reddito, tra cui un atto notorio, qualora, da accertamenti effettuati si riscontri un tenore di vita in contrasto col reddito dichiarato.
Il Comune, nel caso in cui accerti false dichiarazioni provvederà a denunciare i richiedenti alla Procura della Repubblica per i reati penali previsti oltre a trasmettere gli atti al Ministero delle Finanze per i controlli di competenza.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
7. Il Comune di Cavallasca non si avvale della facoltà concessa dal comma 3 dell’Art. 58 del D.Lgs. 446/97 in merito all’ulteriore aumento della detrazione di cui al presente articolo.(4)
(1) Facoltà concessa dal comma 1, lettera h, dell’Art. 59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(2) Facoltà' prevista dall'art.3, comma 55, legge 662/96
(4) Ai sensi del comma 3 dell'art.58 del D.Lgs.
15.12.1997, n.446.
(5) Facoltà prevista dall’art. 59 lett.e) D.Lgs. 446/97
(6) Facoltà prevista dall’art. 4 comma 1) D.L.437/96, convertito con modificazioni dalla L. 556/96
Art. 9
Terreni condotti direttamente
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti
€ 25.822,85 e fino a € 61.974,83;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,83 e fino a € 103.291,38;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
€ 103.291,38 e fino a € 129.114,23.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più' Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo
del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.
3.Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo(1).
(1) Vedasi comma 2, art.5 8 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
Art. 10
Versamenti e dichiarazioni
1.L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell’Art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2.I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari all'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono tuttavia versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’anno in corso.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, con indicazione della relativa percentuale di possesso, in apposita comunicazione da presentarsi contestualmente al versamento all’Ufficio Tributi del Comune di Cavallasca(1).
3.L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il Comune, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario. Nel caso in cui il Comune gestisca direttamente l’incasso dell’imposta, il versamento potrà essere effettuato su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune. Gli importi sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 2,07.
5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’Art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto
di proprietà comune, cui e' attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6.Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
7.Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili.
(1) Facoltà prevista dalla lettera i, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(2) Facoltà prevista dalla lettera n, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
Art.11
Liquidazione ed accertamento
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini vengono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo viene allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
Art.12
Funzionario Responsabile
1.Con delibera della Giunta Comunale e' designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
Art.13
Riscossione coattiva
1.Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni;
Art.14
Rimborsi
1.Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 7 dell'articolo 15.
Non si prevede il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di varianti apportate agli strumenti urbanistici(2)
2.Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3.Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33(1).
(1) Facoltà concessa dall'art. 17, comma 88, Legge 127/97 - Bassanini bis
(2) Facoltà concessa dalla lettera f) Art. 59 del D.Lgs. 446/97
Art.15
Sanzioni ed interessi
1.Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51,65 euro.
2.Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3.Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23.
La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele
4.Per il Tardivo od omesso versamento dell’imposta, si applica la sanzione del trenta percento del tributo di cui si è ritardato od omesso il versamento.
5.Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6.La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
7.Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura annua al tasso di interesse legale vigente nell’anno di riferimento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
Art.16
Contenzioso
1.Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive
modificazioni.
Art.17
Indennità di espropriazione
1.In caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennità e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2.In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, e' dovuta un’eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione , unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, e' a carico dell'espropriante.
Art.18
Disposizioni transitorie e finali
1.L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n.504 del 1992(1).
1) Previsione contenuta nel Decreto di riforma delle sanzioni tributarie locali
Art.19
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge.