ALLEGATO B) – DELIBERA DI C.C. N.  10         DEL  27/02/2007

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Proposta di regolamento

aggiornato al D.lgs. 15/12/1997 n.446

 

Art. 1

Presupposto dell'imposta

 

1.Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati,

di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell'impresa.

 

Art. 2

Definizione di fabbricati e aree

 

1.Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente

regolamento:

  a)per fabbricato s’intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato   di   nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Sono soggetti ICI anche i fabbricati costruiti abusivamente,indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia.(Risoluzione ministeriale n. 2/138/C 6/06/1994).

  b) per area fabbricabile s’intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale     mediante l'esercizio di  attività'  dirette  alla  coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla   funghi   coltura   ed all'allevamento di animali.

Nel   caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art.9, comma 1 del  presente  provvedimento,   deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari (1). Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio  territorio è fabbricabile  in base  ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

  c) per  terreno  agricolo  s’intende  il  terreno  adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o,  comunque,  non  adibiti  all'esercizio  delle attività  indicate  nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure  i  piccoli   appezzamenti  condotti  da  soggetti sprovvisti  della  qualifica  di  imprenditore  agricolo, così come  precisati  dagli  articoli  2082 e 2083  del Codice Civile (2).

 

(1) Facoltà esercitata ai sensi  dell'articolo 59 lettera a)del  D.Lgs. 15.12.1997, n.446

(2) Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993, n.9 - prot. 249

 

 

 

 

 

Art. 3

Soggetti passivi

 

1.Soggetti passivi dell'imposta  sono  il  proprietario  di immobili  di  cui  all'articolo  1,  ovvero  il titolare  di diritto  reale  di  usufrutto,  uso, abitazione,  enfiteusi, superficie,  sugli   stessi,  anche  se  non  residenti   nel territorio dello  Stato o se non hanno  ivi  la  sede  legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività;

 

2.Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo  e'  il  locatario. In  caso  di fabbricati  di  cui all'articolo 5, comma 3, il locatario  assume la qualità  di soggetto  passivo a decorrere  dal  primo  gennaio  dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria(1);

 

3.Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura  vendita da parte di Istituti o  Agenzie  Pubbliche l'imposta  e'  dovuta   dall'assegnatario   dalla   data   di assegnazione(2);

 

4.L'assegnazione  di  alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà  divisa  fa  assumere  la  veste  di soggetto passivo dalla data di assegnazione(3).

 

 

 

 

(1) Vedasi modifiche  apportate al D.Lgs.504/92 dall'art. 58, commi 1  e  2, D.Lgs. 15.12.1997, n.446. Per il diritto di abitazione vedasi  art.540 Codice  Civile  estensibile anche  al coniuge separato

 

(2) Vedasi  Circolare   Ministeriale  n.35  del  26.11.93,  e

    n.13.971 del 27.5.94

 

(3) Vedasi Risoluzione Ministeriale 9.4.76, n.7/880

 

 

                            

Art.4

Soggetto attivo

 

1.L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del  presente  regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente  sul proprio   territorio. L'imposta non si applica  agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali  il  Comune  e'  proprietario ovvero  titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3  del   presente   regolamento   per  i  quali   avrebbe  la soggettività  passiva  quando  la  loro  superficie  insiste

interamente o prevalentemente sul suo territorio.

 

2.In  caso  di  variazione   della   propria   circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione  di  nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio  risultano  ubicati  gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

 

                            

Art. 5

Base imponibile

 

1.Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all'articolo 1.

 

2.Per  i  fabbricati   iscritti  in  catasto,  il  valore  e' costituito da quello  che  risulta  applicando  all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori  determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma  dell'articolo 52 del  Testo  Unico delle  disposizioni concernenti l'imposta di  registro, approvato con Decreto del Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

 

3.Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti  in  catasto, interamente  posseduti  da  imprese  e distintamente   contabilizzati, fino  all'anno  nel  quale  i medesimi  sono  iscritti  in  catasto  con  attribuzione   di rendita,  il  valore  e'  determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare  ovvero,  se  successiva,  alla  data  di acquisizione, secondo  i  criteri   stabiliti  nel  penultimo periodo  del  comma  3  dell'articolo 7 del  Decreto Legge 11 luglio 1992,  n.333,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

Legge  8  agosto  1992, n.359, applicando  i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale. In  caso  di  locazione finanziaria  il  locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con  il  Decreto del Ministero  delle  Finanze  del  19  aprile  1994, n.701,  con conseguente  determinazione  del  valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere  dal  primo gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel  corso  del  quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della  procedura  prevista  nel  terzo  periodo  del  comma 1 dell'articolo 11; in  mancanza di rendita  proposta il valore e' determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili  del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

 

4.Per  i  fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche  se  dovute  ad accorpamento  di  più  unità immobiliari, che  influiscono sull'ammontare   della   rendita catastale,  il  valore  e' determinato  con  riferimento  alla  rendita  dei  fabbricati similari già iscritti in catasto.

 

5.Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio  al  primo  gennaio  dell'anno  di imposizione,  avendo  riguardo  alla  zona   territoriale  di ubicazione,  all'indice di edificabilità, alla  destinazione d'uso  consentita,  agli  oneri   per   eventuali  lavori  di adattamento del  terreno  necessari  per  la  costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il valore delle aree fabbricabili da dichiarare agli effetti ICI anno 2001 sino all’assunzione di un provvedimento di modifica è determinato sulla base di parametri e di valori di cui all’allegato prospetto.

 

6.In  caso  di  edificazione  dell'area, sino  alla  data  di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al  momento in   cui   il  fabbricato  e'  comunque utilizzato, la  base imponibile e' data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera(1).

 

7.In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione  dello stesso  sull'area  di  risulta, oppure in  caso  di  recupero edilizio  effettuato  ai  sensi dell'articolo  31,  comma  1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino  alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione  ovvero  fino al momento in cui il fabbricato  e'  comunque  utilizzato  la base imponibile e' data dal solo valore dell'area(2).

 

8.Per i terreni agricoli, il valore e' costituito  da  quello che risulta  applicando all'ammontare del reddito  dominicale risultante in catasto, vigente al primo  gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

 

9.Al fine di ridurre  al massimo  l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Consiglio Comunale deve (può) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori  venali in comune commercio  delle  aree fabbricabili. Non  sono  sottoposti  a rettifica i valori delle aree  fabbricabili  quando  la  base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore

a quella  determinata secondo  i  valori fissati dalla Giunta Comunale  con  il provvedimento su indicato(3).

 

10.Fino  alla  data  di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti  rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

 

11.Fino  alla  data di entrata in vigore delle nuove  tariffe d'estimo  i  redditi  dominicali  sono  rivalutati del 25 per cento.

 

12.Per  gli  immobili  di  interesse   storico  ed  artistico sottoposti  al  vincolo di  cui alla Legge n.1089 del 1939 la base   imponibile  e'  costituita  dal   valore  che  risulta applicando  alla  rendita  catastale, determinata   mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona  censuaria nella quale  e'  sito  il  fabbricato,  i   moltiplicatori  di  cui

all'articolo  5, comma  2, del  D.Lgs. n.504  del 30.12.1992.

Qualora detti immobili siano  censiti in categorie del gruppo C o D, per i  quali  la  consistenza  e'  espressa  in  metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su  indicata  norma agevolativa e' necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano  catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie  complessiva  netta per il coefficiente predetto(4).

 

 

(1) Vedasi Circolare 26.5.97, n.144/E - Appendice 6

(2) Vedasi Circolare 26.5,97, n.144/E - Appendice 6

(3) Facoltà concessa  dall'art .59,  comma  1,  lettera  g) D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(4) Vedasi, fra le altre, la  circolare  del  Ministero delle Finanze del 26.5.97, n.144/E

 

 

 

Art. 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

 

1. L'aliquota e' stabilita dal Consiglio Comunale,  con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro il termine per l’approvazione del bilancio fissato dalla legge, con   effetto per l'anno successivo.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote  si intendono prorogate di anno in anno.

 

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al  7 per mille  e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento  ai casi di immobili diversi  dalle abitazioni,  o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere  agevolata in  rapporto  alle  diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

 

3. L'imposta e' determinata applicando  alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune(1).

 

4. Il Comune delibera un’aliquota ridotta,  comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a proprietà  indivisa  residenti  nel  Comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente  adibita ad  abitazione principale, nonché per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.Tale aliquota viene applicata anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado.

 

Sono escluse dall’applicazione di tale aliquota:

-         Le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

 

 

5. Le  deliberazioni  concernenti  la  determinazione  della aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale"(3)

 

 

(1) Modifiche  apportate  al D.Lgs 504/92 dall'art.3 comma 53 della Legge 662/96

(3) Obbligo previsto  dal  comma 4, art.59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

Esenzioni

 

1. Sono esenti dall'imposta:

  a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,   nonché  dai  Comuni, se  diversi da quelli indicati nell'ultimo  periodo  del  comma 1 dell'art.4, dalle  Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle  unita’ sanitarie  locali,    dalle  istituzioni sanitarie pubbliche autonome  di cui  all'art. 41 della Legge  23  dicembre  1978,  n. 833,     dalle Camere di Commercio,   Industria,   Artigianato  ed  Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

  b) i fabbricati   classificati   o   classificabili  nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

  c) i fabbricati con destinazione  ad usi  culturali di cui all'art. 5/bis del  DPR 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

  d) i fabbricati destinati  esclusivamente all'esercizio di culto,  purché compatibile  con le  disposizioni degli

artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

  e) i fabbricati  di  proprietà della Santa Sede  indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto  l'11 febbraio 1929  e reso  esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

 f) i fabbricati  appartenenti  agli  Stati  esteri  e alle organizzazioni internazionali  per i quali  e' prevista l'esenzione   dell'imposta   locale   sul  reddito  dei fabbricati  in  base   ad  accordi  internazionali resi esecutivi in Italia;

  g) i fabbricati  che,  dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati  recuperati al fine di essere destinati alle attività  assistenziali  di cui  alla Legge 5 febbraio 1992,  n. 104,   limitatamente al  periodo  in cui sono adibiti  direttamente allo  svolgimento delle attività predette;

  h) i terreni  agricoli  ricadenti  in  aree  montane  o di collina delimitate ai sensi dell’Art. 15 della Legge 2  dicembre 1977, n. 984;

  i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico  delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  destinati  esclusivamente

allo svolgimento di attività assistenziali,  attività previdenziali,    sanitarie,   didattiche,   ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività

di cui all'art. 16,  lettera a),  della Legge 20 maggio

1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,    siano  anche  posseduti   dall'ente  non

commerciale utilizzatore(1).

 

2. L'esenzione  spetta  per il periodo  dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

 

(1) Facoltà   prevista    comma 1,   lettera c, dell'art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

 

 

Art. 8

             Riduzione e detrazioni dell'imposta

 

1. L'imposta e' ridotta  del 50 per cento  per  i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente    al  periodo   dell'anno  durante  il  quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità e' accertata dall'ufficio  tecnico  comunale  con  perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa  il  contribuente  ha la facoltà  di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Il contribuente è inoltre tenuto a presentare apposita dichiarazione o comunicazione ai sensi del successivo articolo 10.

 

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano  oggettivamente  ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati,   per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia   dovuto  a  lavori   di  qualsiasi   tipo  diretti alla conservazione,  all'ammodernamento o  al miglioramento degli edifici.   La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica  dalla data di  presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione  al  Comune  della  dichiarazione  sostitutiva attestante  lo  stato  di  inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione  della causa  ostativa  all'uso dei locali e' portata a conoscenza  del Comune  con la comunicazione o con la   dichiarazione  di cui  all'articolo  10  del   presente regolamento(1).

 

3. Il Comune di Cavallasca non intende esercitare la facoltà prevista dall’art. 3 comma 55 della legge 662/96 relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno  per oggetto esclusivo o prevalente  dell’attività la  costruzione e l'alienazione di immobili(2).

 

4. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita ad abitazione   principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae tale destinazione; se  l'unita' immobiliare  e'  adibita  ad abitazione   principale   da  più  soggetti,la detrazione spetta a ciascuno  di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente,   che  la  possiede  a  titolo  di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno, salvo prova contraria, la residenza anagrafica.

E’ considerata altresì abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per questa prevista, quella concessa in uso gratuito a parenti entro il 2° grado(5).Non si applica l’aliquota ridotta nè la detrazione per questa prevista alle abitazioni locate ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale (6).

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze (box, cantine, garage, soffitte ecc.) ad essa collegate e l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le medesime pertinenze dell’abitazione principale. 

 

5. La detrazione di cui al precedente comma  è elevata a Euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, per i soggetti passivi ed alle condizioni di seguito stabilite: 

 

soggetti passivi dell’imposta con un reddito annuale    imponibile   ai    fini   Irpef      di   

 € 5.164,57 in caso di nucleo familiare composto      da     una     sola       persona, € 10.329,14 in caso di nucleo familiare composto da due o più persone più € 826,34 per ogni persona a carico da elevarsi a € 1.291,15 in caso di presenza nel nucleo familiare di anziani non autosufficienti o di portatori di handicap. 

 

Ai fini organizzativi e procedurali viene disposto che:

a) I soggetti di cui al comma precedente dovranno presentare all’Ufficio Tributi entro il 28 febbraio dell’anno d’imposta una domanda su appositi moduli predisposti dall’ufficio stesso, allegando:

-         la/e copia/e della/e dichiarazione/i dei redditi presentata/e nell’anno precedente attestate/i il reddito percepito dal nucleo familiare;

-         la copia della dichiarazione I.C.I originaria ed eventuali successive variazioni;

-         la copia della ricevuta dei versamenti ICI dell’anno precedente;

b)L’Ufficio Tributi potrà richiedere ulteriore documentazione per la dimostrazione del reddito, tra cui un atto notorio, qualora, da accertamenti effettuati si riscontri un tenore di vita in contrasto col reddito dichiarato.

Il Comune, nel caso in cui accerti false dichiarazioni provvederà a denunciare i richiedenti alla Procura della Repubblica per i reati penali previsti oltre a trasmettere gli atti al Ministero delle Finanze per i controlli di competenza.  

 

6. Le disposizioni  di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie  a  proprietà  indivisa,   adibite  ad  abitazione principale  dei  soci  assegnatari,    nonché  agli alloggi regolarmente  assegnati  dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

 

7. Il Comune di Cavallasca non si avvale della facoltà concessa dal comma 3 dell’Art. 58 del D.Lgs. 446/97 in merito all’ulteriore aumento della detrazione di cui al presente articolo.(4)

 

(1) Facoltà concessa  dal  comma  1, lettera h, dell’Art. 59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

 

(2) Facoltà' prevista dall'art.3, comma 55, legge 662/96

 

(4) Ai sensi del comma  3  dell'art.58  del  D.Lgs.

    15.12.1997, n.446.

(5) Facoltà prevista dall’art. 59 lett.e) D.Lgs. 446/97

(6) Facoltà prevista dall’art. 4 comma 1) D.L.437/96, convertito con modificazioni dalla L. 556/96

 

 

Art. 9

Terreni condotti direttamente

 

1. I terreni agricoli posseduti  da coltivatori diretti o da imprenditori  agricoli  che esplicano  la  loro attività  a titolo principale,   purché  dai  medesimi  condotti,  sono soggetti  all'imposta  limitatamente  alla  parte  di valore eccedente € 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:

  a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte di valore eccedente i predetti

 € 25.822,85 e fino a € 61.974,83;

 

 b) del 50 per cento  di  quella  gravante  sulla  parte di valore  eccedente € 61.974,83  e  fino  a  € 103.291,38;

 

 c) del 25 per cento  di  quella  gravante  sulla      parte      di      valore     eccedente

 € 103.291,38  e  fino  a € 129.114,23.

 

2. Agli effetti di cui  al comma 1  del presente articolo si assume  il  valore  complessivo  dei  terreni  condotti  dal soggetto passivo,  anche se ubicati  sul territorio  di più' Comuni;  l'importo della detrazione  e  quelli  sui quali si applicano le riduzioni, indicati  nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente  ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti  ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono  le condizioni  prescritte ed alle quote di possesso.   Resta fermo quanto disposto nel primo periodo

del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.

 

3.Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a  titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli appositi elenchi comunali previsti  dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9  e  soggette  al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha  effetto dal primo gennaio dell'anno successivo(1).

 

(1) Vedasi comma 2, art.5 8 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

 

 

 

 

 

Art. 10

Versamenti e dichiarazioni

 

1.L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati  nell’Art. 3 del presente regolamento per anni solari  proporzionalmente alla quota  ed  ai  mesi dell'anno  nei quali si e' protratto  il possesso; a tal fine il mese  durante  il quale  il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni  e' computato per intero.   A   ciascuno   degli   anni   solari   corrisponde un'autonoma  obbligazione tributaria.

 

2.I  soggetti  indicati   nell'articolo   3   del   presente regolamento devono  effettuare  il  versamento  dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate  delle quali  la prima, nel mese di giugno, pari  all'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo  al  20  dicembre,  a saldo dell'imposta dovuta per l'intero  anno. I predetti soggetti possono tuttavia versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’anno in corso.

 Si considerano regolarmente   eseguiti   i   versamenti  effettuati  da  un contitolare   anche  per  conto  degli  altri,  purché  sia individuato  l'immobile  a cui i versamenti  si  riferiscono e  siano precisati i nominativi degli altri contitolari, con indicazione della relativa percentuale di possesso, in apposita comunicazione da presentarsi contestualmente al versamento all’Ufficio Tributi del Comune di Cavallasca(1).

 

3.L'imposta dovuta ai sensi  del comma 2  del  presente articolo deve  essere  corrisposta  mediante  versamento  diretto  al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso  il  Comune, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al  predetto concessionario. Nel caso in cui il Comune gestisca direttamente l’incasso dell’imposta, il versamento potrà essere effettuato su  conto  corrente  postale intestato  alla  tesoreria del Comune.   Gli importi  sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

4. I versamenti  non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 2,07.

 

 

5. I  soggetti  passivi   devono  dichiarare   gli  immobili posseduti   nel  territorio  dello  Stato, con esclusione di quelli  esenti  dall'imposta  ai  sensi  dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo,  entro il  termine di presentazione della   dichiarazione  dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non  si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il  soggetto  interessato  e' tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento   le   modificazioni intervenute,    entro  il  termine  di  presentazione  della dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno  in  cui  le modificazioni si sono verificate.  Nel caso di più soggetti passivi  tenuti  al  pagamento  dell'imposta  su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’Art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto

di  proprietà  comune,   cui  e'  attribuita o attribuibile un'autonoma  rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata  dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

 

6.Le dichiarazioni devono essere  redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti  su modelli approvati dai competenti Ministeri.

 

7.Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili.

 

 

 

(1) Facoltà  prevista  dalla  lettera  i,  comma 1,   art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

 

(2) Facoltà  prevista  dalla  lettera  n,  comma 1,   art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

 

 

 

 

 

 

 

Art.11

Liquidazione ed accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini vengono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio  sono motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo viene allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

 

Art.12

Funzionario Responsabile

 

1.Con  delibera  della   Giunta   Comunale  e'  designato  un funzionario cui sono conferiti le funzioni  e  i  poteri  per l'esercizio di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale dell'imposta; il  predetto  funzionario  sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il  visto  di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

 

Art.13

Riscossione coattiva

 

1.Le  somme  liquidate  dal  Comune per imposta, sanzioni  ed interessi, se  non versate, con  le  modalità  indicate  dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta  giorni dalla   notificazione   dell'avviso   di   accertamento, sono riscosse, coattivamente   mediante   ruolo   secondo   le disposizioni   di  cui  al  Decreto  del   Presidente   della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni;

 

 

 

 

 

 

 

Art.14

Rimborsi

 

1.Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme  versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del  pagamento  ovvero  da  quello  in  cui  e'  stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente  spettano  gli  interessi  nella misura indicata  nel  comma 7 dell'articolo 15.

Non si prevede il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree divenute   inedificabili  a seguito di varianti apportate agli strumenti urbanistici(2)

 

2.Le somme  liquidate  dal  Comune  ai  sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del  contribuente  da inviare  al  Comune  medesimo  entro  sessanta  giorni  dalla notificazione   del   provvedimento   di   rimborso,   essere compensate   con   gli  importi  dovuti  a  titolo di imposta comunale sugli immobili.

 

3.Non  si  fa  luogo a rimborso quando l'importo  non risulta superiore a € 10,33(1).

 

 

(1) Facoltà concessa  dall'art. 17, comma 88, Legge 127/97 - Bassanini bis

(2) Facoltà concessa dalla lettera f) Art. 59 del D.Lgs. 446/97

 

Art.15

Sanzioni ed interessi

 

1.Per l'omessa presentazione della dichiarazione  o  denuncia si  applica la sanzione  amministrativa  dal cento al duecento per  cento  del  tributo  dovuto, con  un  minimo   di   51,65 euro.

 

2.Se  la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione

amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

 

3.Se   l'omissione  o  l'errore   attengono  a  elementi  non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da  euro 51,65 a euro 258,23. 

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per  la  mancata  restituzione dei  questionari nei  sessanta giorni  dalla  richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele 

 

4.Per il Tardivo od omesso versamento dell’imposta, si applica la sanzione del trenta percento del tributo di cui si è ritardato od omesso il versamento.

 

5.Le sanzioni indicate nei  commi 1 e 2 del presente articolo sono  ridotte a un quarto se, entro il  termine per ricorrere alle   commissioni   tributarie,  interviene   adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

 

6.La    contestazione    della   violazione   non   collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro  il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.

 

7.Sulle somme dovute per imposta si applicano  gli  interessi moratori nella misura annua al tasso di interesse legale vigente nell’anno di riferimento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

 

Art.16

Contenzioso

 

1.Contro  l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il  provvedimento  che  irroga  le  sanzioni,  il  ruolo,  il provvedimento  che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto  ricorso   secondo  le  disposizioni  contenute  nel Decreto  Legislativo  31  dicembre  1992,  n.546 e successive

modificazioni.

Art.17

Indennità di espropriazione

 

1.In caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennità e' ridotta ad un importo  pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia  presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione  dell'imposta qualora il valore  dichiarato risulti   inferiore   alla   indennità   di   espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

 

2.In  caso  di  espropriazione  per  pubblica utilità, oltre alla indennità, e' dovuta  un’eventuale maggiorazione pari alla    differenza   tra    l'importo   dell'imposta   pagata dall'espropriato  o  dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi  cinque  anni  e  quello  risultante dal computo dell'imposta  effettuato  sulla  base  della  indennità.  La maggiorazione , unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, e' a carico dell'espropriante.

 

Art.18

Disposizioni transitorie e finali

 

1.L'applicazione  dell'articolo 16 del  presente  regolamento decorre  dall'1.4.98. Sino  a  tale  data trova  applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n.504 del 1992(1).

 

1) Previsione   contenuta   nel  Decreto  di  riforma  delle sanzioni tributarie locali

 

Art.19

Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge.