Visto
- l’art. 1 del D.Lgs. 30 settembre 1992 n. 504, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’imposta comunale sugli immobili;
- l’art. 6 del citato D.Lgs. 504/92, relativo alla determinazione delle aliquote;
- l’art. 3, comma 53, della Legge 662/96, che così recita:
“1. L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo………omissis…..”;
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite…….omissis…..;
Visto
l’art. 58 e seguenti del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
Considerato
che la competenza per l’approvazione dell’aliquota relativa agli immobili è di competenza della Giunta Comunale, come dispone il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Visto
- la Legge 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) che ha stabilito l’approvazione del Bilancio di Previsione al 28.02.2005;
Atteso
che le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e la V Bilancio della Camera dei Deputati nella seduta del 26 gennaio 2005 ha prorogato al 31 marzo 2005 il termine per deliberare il Bilancio di Previsione, nonché le aliquote d’imposta per i tributi locali;
Considerato
che i terreni agricoli del Comune di Alserio ricadono in aree montane e collinari delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984 e che, pertanto, sono esenti da I.C.I.;
Richiamata
- la propria deliberazione n. 4 del 24.01.2004, esecutiva, con la quale si è provveduto a determinare le aliquote in argomento per l’anno 2004;
- altresì la deliberazione consiliare n. 31 in data 28.11.2002, esecutiva, con la quale sono state approvate le modifiche al vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (art. 4/bis) di determinazione dei parametri per l’applicazione dell’imposta ICI per le aree fabbricabili;
Preso atto
della proposta dell’ufficio tributi e dell’Assessore al Bilancio di riconfermare per l’anno 2005 le aliquote in vigore per l’anno 2004;
Valutato
conseguentemente in €. 237.500,00 la previsione dell’ entrata sulla base dei dati relativi al valore degli immobili del Comune di Alserio, con le rendite catastali rivalutate del 5% per l’anno 2005 e la detrazione di €. 103,29 per la prima casa;
Preso atto
del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili del servizio espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
Visto
– il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per la disciplina delle entrate comunali;
- la vigente normativa in materia;
- il D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge
1. di confermare per l’anno 2005 le stesse aliquote in vigore per l’anno 2004 dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l’abitazione principale e del 6,50 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili ed in €. 103,29 la detrazione per la prima casa;
2. di comunicare, dopo l’esecutività, il presente provvedimento all’ufficio tributi e di darne pubblicazione come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
3. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale come stabilito dal Ministero delle Finanze;
4. di dichiarare, con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.