OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  ANNO 2009

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

     Premesso:

·        che con il titolo I, capo I del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

·        che, ai sensi del predetto art. 6, comma 2, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 e può essere diversificata entro tale limite;

·        che l’art. 4, comma 1 del D.L. 437/96, convertito con modifiche nella L. 556/96, riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta “in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”;

·        che l’art. 3, comma 56, della L. 662/96 riconosce, altresì, al Comune la possibilità di “considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

·        che si considera abitazione principale, con conseguente applicazione  dell’esenzione o dell’aliquota ridotta e della detrazione per questa prevista, anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, secondo quanto disposto dal titolo V “della parentela e dell’affinità” del Codice Civile, maggiori di età, a condizione che detti parenti vi stabiliscano la residenza anagrafica;

·        che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D Lgs. 504/92, modificato dall’art. 3, comma 55 della L. 662/96, è prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

·        che, ai sensi del comma 3 del predetto art. 8, tale detrazione può essere elevata fino a Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e che tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione  del competente organo comunale.

 

 

Visto il decreto legge  93/2008 che stabilisce a partire dall’anno 2008 l’esenzione dall’Ici prima dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 504/92 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto citato, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota e la detrazione prevista dal D.L 504/92.

 

Visto il decreto 93/2008 convertito in legge  126/2008 che prevede la trasmissione della certificazione del minor gettito ici per l’anno 2008 entro il 30/04/2009;

 

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 Art. 77-bis comma 30 che prevede, per il triennio 2009-2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote.

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2008 con la quale venivano stabilite le aliquote, le detrazioni e le riduzioni per abitazione principale per l’anno 2008.

 

Richiamato il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 24.03.1999, modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 7 del 11.02.2000, n. 22 del 28.02.2000, n. 11 del 29/03/2004 e n. 7 del 28.02.2005 e successive integrazioni e modificazioni;

 

        Considerato:

 

·        che l’Amministrazione Comunale intende prevedere l’aliquota ridotta, di cui al suindicato art. 4, comma 1, solo a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale;

 

·        che l’Amministrazione intende, altresì, avvalersi della possibilità prevista dall’art. 3, comma 56 della L. 662/96 e, a tal fine, definisce “anziani” i residenti in questo Comune di età superiore a 60 anni, da rapportare al periodo dell’anno in cui si verifica tale condizione;

 

·        che l’Amministrazione intende inoltre avvalersi della possibilità di considerare abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado secondo quanto disposto dal titolo V “della parentela e dell’affinità” del Codice Civile, maggiori di età, a condizione che detti parenti vi stabiliscano la residenza anagrafica;

 

·        che l’Amministrazione Comunale intende riconfermare le aliquote, di cui al suindicato art. 6, comma 1, nelle misure previste per l’anno d’imposta 2008.

 

        Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che stabilisce che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali sono deliberate entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione;

 

-               Atteso che con decreto 13 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2009 è stato fissato al 31/03/2009;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale N° 16 del 24/02/2009, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Imposta comunale sugli immobili I.C.I. Determinazione aliquote e riduzione relativa all’abitazione principale – Anno 2009. Indirizzi”;

 

 

Visto:

·      il vigente Statuto comunale ed i regolamenti comunali;

·      il D. Lgs n. 267 del 18.08.00;

·      il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dei Servizi Contabile e Finanziari ai sensi dell’art.49, 1° comma D. Lgs. 267/00;

·      il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49,1° comma  D. Lgs. 267/00.  

 

Udite le dichiarazioni di voto per i cui contenuti analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti;

 

 

D E L I B E R A

 

1.     Di confermare,  per quanto espresso in premessa, in attuazione dell’art. 6 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni, l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli immobili, per l’anno 2009, nella misura del 5,5 per mille;

 

2.     Di confermare, per l’anno 2009, l’aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

 

 

 3.     Di confermare, per l’anno 2009, la detrazione di euro 103,29 per  le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, elevabile sino a euro 258,23 per i soggetti indicati dal vigente regolamento ;

 

4.     Di dare atto che le aliquote nonché la detrazione di cui sopra entrano in vigore dal  01/01/2009 così come disposto dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28/12/2001 N. 448;

 

5.     Di recepire quanto disposto decreto legge  93/2008 convertito in legge  126/2008;

 

6.     Di dare atto che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art 49, 1° comma D.Lgs. 267/00.