OGGETTO: I.C.I.: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

     Premesso:

 

·        che con il titolo I, capo I del D.Legs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

·        che, ai sensi del predetto art. 6, comma 2, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 e può essere diversificata entro tale limite;

 

·        che l’art. 4, comma 1 del D.L. 437/96, convertito con modifiche nella L. 556/96, riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta “in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”;

 

·        che l’art. 3, comma 56, della L. 662/96 riconosce, altresì, al Comune la possibilità di “considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

 

·        che si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione per questa prevista, anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, secondo quanto disposto dal titolo V “della parentela e dell’affinità” del Codice Civile, maggiori di età, a condizione che detti parenti vi stabiliscano la residenza anagrafica;

 

·        che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Legs. 504/92, modificato dall’art. 3, comma 55 della L. 662/96, è prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

·        che, ai sensi del comma 3 del predetto art. 8, tale detrazione può essere elevata fino a Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e che tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione  del competente organo comunale.

 

·        Che l’ Art. 1 comma 5 legge 24 dicembre 2007, N. 244 ( finanziaria 2008) prevede una ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico dello Stato”

·         

·        Che l’ Art. 1 commi 7 e 8 legge 24 dicembre 2007, N. 244 ( finanziaria 2008) stabilisce le   modalità di rimborso dei minori introiti ICI derivanti dall’applicazione del comma 5

·         

 

Richiamato il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 24.03.1999, modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 7 del 11.02.2000, n. 22 del 28.02.2000, n. 11 del 29/03/2004 e n. 7 del 28.02.2005;

        Considerato:

 

·        che l’Amministrazione Comunale intende prevedere l’aliquota ridotta, di cui al suindicato art. 4, comma 1, solo a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale;

 

·        che l’Amministrazione intende, altresì, avvalersi della possibilità prevista dall’art. 3, comma 56 della L. 662/96 e, a tal fine, definisce “anziani” i residenti in questo Comune di età superiore a 60 anni, da rapportare al periodo dell’anno in cui si verifica tale condizione;

 

·        che si intende confermare nella misura di euro 103,29 la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, elevando tale importo di euro 100,00 per ogni soggetto “disabile” con le modalità previste dal regolamento e fino ad un massimo di euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

·        che l’Amministrazione intende inoltre avvalersi della possibilità di considerare abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado secondo quanto disposto dal titolo V “della parentela e dell’affinità” del Codice Civile, maggiori di età, a condizione che detti parenti vi stabiliscano la residenza anagrafica;

 

·        che l’Amministrazione Comunale intende riconfermare le aliquote, di cui al suindicato art. 6, comma 1, nelle misure previste per l’anno d’imposta 2007.

 

        Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che stabilisce che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali sono deliberate entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione;

 

        Visto che con decreto 20 Dicembre 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008 è stato fissato al 31/03/2008. (GU n. 302 del 31-12-2007 );

 

 

Vista La legge 24 dicembre 2007, N. 244 (finanziaria 2008)

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 07/03/2008 ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RIDUZIONE RELATIVE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2008.INDIRIZZI

 

Visto:

·      il vigente Statuto comunale ed i regolamenti comunali;

·      il D.Lgs n. 267 del 18.08.00;

·      il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dei Servizi Contabile e Finanziari ai sensi dell’art.49, 1° comma D.Lgs. 267/00;

·      il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49,1° comma  D.Lgs. 267/00.  

 

Udite le dichiarazioni di voto per i cui contenuti analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti;

 

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge:

 

Ad unanimità di voti favorevoli,  0 voti contrari  e 0  astenuti  essendo n. 16 i Consiglieri presenti e n.  16 i votanti.

 

 

 

D E L I B E R A

 

1.     Di determinare,  per quanto espresso in premessa, in attuazione dell’art. 6 del D. Legs.   504/92 e successive modificazioni, l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli immobili, per l’anno 2008, nella misura del 5,5 per mille;

 

2.     Di stabilire, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 4 , comma 1 del D.L. 437/96, convertito con modifiche nella L. 556/96, l’aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per l’anno 2008, nella misura del 4,5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto è almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3.     Di considerare, in base a quanto precisato in premessa, ai sensi dell’art. 3, comma 56 della L. 662/96, come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4.     Di definire, al fine del precedente n. 3, come “anziani” i residenti in questo Comune di età  superiore a 60 anni da rapportare al periodo dell’anno in cui si verifica tale condizione;

5.     Di considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado secondo quanto disposto dal titolo V “della parentela e dell’affinità” del Codice Civile, maggiori di età, a condizione che detti parenti vi stabiliscano la residenza anagrafica;

6.     Di fissare la detrazione,  prevista dall’art. 8, comma 2 del D. Legs. 504/92 e successive modifiche, per un importo pari a Euro103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, e di incrementare tale detrazione, limitatamente ai soggetti che risultino, a fronte di apposita certificazione, “disabili” di euro 100,00 per ogni soggetto componente del nucleo familiare, anagraficamente convivente e residente come risultante dallo stato di famiglia e fino ad un massimo di euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

7.     Di dare atto che le aliquote nonché la detrazione di cui sopra entrano in vigore dal  01/01/2008 così come disposto dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28/12/2001 N. 448;

8.     Di recepire quanto disposto dall’ Art. 1 comma 5 legge 24 dicembre 2007, N. 244 ( finanziaria 2008) in tema di ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico dello Stato”;

9.     di recepire quanto disposto l’ Art.. 1 commi 7 e 8 legge 24 dicembre 2007, N. 244 ( finanziaria 2008) in tema di modalità di rimborso dei minori introiti ICI derivanti dall’applicazione del comma 5;

10.           Di dare atto che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art 49, 1° comma D.Lgs. 267/00;

11.           Di dichiarare, con separata successiva votazione avente il seguente esito: ad unanimità  di voti favorevoli, essendo n. 16 i presenti e n. 16 i votanti,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.