OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Determinazione aliquote e riduzione relative all’abitazione principale - anno 2005

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Richiamato il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 24.03.1999, modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 7 del 11.02.2000, n. 22 del 28.02.2000 e n. 11 del 29/03/2004;

Considerato:

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che stabilisce che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali sono deliberate entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione;

Visto che, con decreto legge n. 314 del 30.12.2004 è stato prorogato al 28.02.2005 il termine entro il quale approvare il Bilancio di Previsione degli Enti Locali anno 2005;

Visto:

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e sensi di legge.

DELIBERA

  1. Di determinare, per quanto espresso in premessa, in attuazione dell’art. 6 del D. Legs. 504/92 e successive modificazioni, l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli immobili, per l’anno 2005, nella misura del 5,5 per mille;
  2. Di stabilire, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 4 , comma 1 del D.L. 437/96, convertito con modifiche nella L. 556/96, l’aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per l’anno 2005, nella misura del 4,5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto è almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
  3. Di considerare, in base a quanto precisato in premessa, ai sensi dell’art. 3, comma 56 della L. 662/96, come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  4. Di definire, al fine del precedente n. 3, come "anziani" i residenti in questo Comune di età superiore a 60 anni da rapportare al periodo dell’anno in cui si verifica tale condizione;
  5. Di considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado secondo quanto disposto dal titolo V "della parentela e dell’affinità" del Codice Civile, maggiori di età, a condizione che detti parenti vi stabiliscano la residenza anagrafica;
  6. Di fissare la detrazione, prevista dall’art. 8, comma 2 del D. Legs. 504/92 e successive modifiche, per un importo pari a Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, e di incrementare tale detrazione, limitatamente ai soggetti che risultino, a fronte di apposita certificazione, "disabili" di euro 100,00 per ogni soggetto componente del nucleo familiare, anagraficamente convivente e residente come risultante dallo stato di famiglia e fino ad un massimo di euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
  7. Di dare atto che il Regolamento I.C.I. verrà modificato ed integrato secondo quanto sopra deliberato;
  8. Di dare atto che le aliquote nonché la detrazione di cui sopra entrano in vigore dal 01/01/2005 così come disposto dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28/12/2001 N. 448;
  9. Di dare atto che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art 49, 1° comma D.Lgs. 267/00;