OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
Determinazione aliquote e riduzione relative all’abitazione principale - anno 2005
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con il titolo I, capo I del D.Legs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;
- che, ai sensi del predetto art. 6, comma 2, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 e può essere diversificata entro tale limite;
- che l’art. 4, comma 1 del D.L. 437/96, convertito con modifiche nella L. 556/96, riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta "in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato";
- che l’art. 3, comma 56, della L. 662/96 riconosce, altresì, al Comune la possibilità di "considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
- che si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione per questa prevista, anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, secondo quanto disposto dal titolo V "della parentela e dell’affinità" del Codice Civile, maggiori di età, a condizione che detti parenti vi stabiliscano la residenza anagrafica;
- che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Legs. 504/92, modificato dall’art. 3, comma 55 della L. 662/96, è prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che, ai sensi del comma 3 del predetto art. 8, tale detrazione può essere elevata fino a Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e che tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
Richiamato il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 24.03.1999, modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 7 del 11.02.2000, n. 22 del 28.02.2000 e n. 11 del 29/03/2004;
Considerato:
- che l’Amministrazione Comunale intende prevedere l’aliquota ridotta, di cui al suindicato art. 4, comma 1, solo a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale;
- che l’Amministrazione intende, altresì, avvalersi della possibilità prevista dall’art. 3, comma 56 della L. 662/96 e, a tal fine, definisce "anziani" i residenti in questo Comune di età superiore a 60 anni, da rapportare al periodo dell’anno in cui si verifica tale condizione;
- che si intende confermare nella misura di euro 103,29 la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, elevando tale importo di euro 100,00 per ogni soggetto "disabile" con le modalità previste dal regolamento e fino ad un massimo di euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
- che il gettito ICI verrà incrementato a seguito di nuove edificazioni ed a fronte di una forte attività di liquidazione ed accertamento e che l’Amministrazione intende inoltre avvalersi della possibilità di considerare abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado secondo quanto disposto dal titolo V "della parentela e dell’affinità" del Codice Civile, maggiori di età, a condizione che detti parenti vi stabiliscano la residenza anagrafica;
- che l’Amministrazione intende modificare ed integrare il Regolamento ICI inserendo quanto sopra indicato;
- che l’Amministrazione Comunale intende riconfermare le aliquote, di cui al suindicato art. 6, comma 1, nelle misure previste per l’anno d’imposta 2004.
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che stabilisce che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali sono deliberate entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione;
Visto che, con decreto legge n. 314 del 30.12.2004 è stato prorogato al 28.02.2005 il termine entro il quale approvare il Bilancio di Previsione degli Enti Locali anno 2005;
Visto:
- il vigente Statuto comunale ed i regolamenti comunali;
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.00;
- il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dei Servizi Contabile e Finanziari ai sensi dell’art.49, 1° comma D.Lgs. 267/00;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49,1° comma D.Lgs. 267/00.
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e sensi di legge.
DELIBERA
- Di determinare, per quanto espresso in premessa, in attuazione dell’art. 6 del D. Legs. 504/92 e successive modificazioni, l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli immobili, per l’anno 2005, nella misura del 5,5 per mille;
- Di stabilire, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 4 , comma 1 del D.L. 437/96, convertito con modifiche nella L. 556/96, l’aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per l’anno 2005, nella misura del 4,5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto è almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- Di considerare, in base a quanto precisato in premessa, ai sensi dell’art. 3, comma 56 della L. 662/96, come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Di definire, al fine del precedente n. 3, come "anziani" i residenti in questo Comune di età superiore a 60 anni da rapportare al periodo dell’anno in cui si verifica tale condizione;
- Di considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado secondo quanto disposto dal titolo V "della parentela e dell’affinità" del Codice Civile, maggiori di età, a condizione che detti parenti vi stabiliscano la residenza anagrafica;
- Di fissare la detrazione, prevista dall’art. 8, comma 2 del D. Legs. 504/92 e successive modifiche, per un importo pari a Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, e di incrementare tale detrazione, limitatamente ai soggetti che risultino, a fronte di apposita certificazione, "disabili" di euro 100,00 per ogni soggetto componente del nucleo familiare, anagraficamente convivente e residente come risultante dallo stato di famiglia e fino ad un massimo di euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- Di dare atto che il Regolamento I.C.I. verrà modificato ed integrato secondo quanto sopra deliberato;
- Di dare atto che le aliquote nonché la detrazione di cui sopra entrano in vigore dal 01/01/2005 così come disposto dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28/12/2001 N. 448;
- Di dare atto che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art 49, 1° comma D.Lgs. 267/00;