Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Laino Prov. di Como in materia di aliquota ICI per l’anno di imposta 2008

 

 

"omissis"

 

DELIBERA

 

  1. Di determinare ai sensi dell’art.6 della legge n.504/92 e dell’art.3 c. da 53 a 59 legge finanziaria 23.12.1996 n.662, per l’anno 2008 nella misura del 6%° (seipermille).

  2. Di applicare la detrazione prevista dall’art.8 c.2 D.lgs. 30.12.92 n.504, così come modificato dall’art.3 c.55 legge finanziaria 23.12.1996 n.662, nella misura di € 104=, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

  1. abitazione di proprietà del soggetto passivo;

  2. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

  3. alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

  4. abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

  5. abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado);

  6. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

  1. Di mantenere, ai sensi dell’art.6 c.2 D.lgs. 30.12.1992 N.504, così come modificato dall’art.53 legge finanziaria 23.12.96 n.662, l’aliquota ICI nella misura del 5%° (cinquepermille) per le unità immobiliari locate, con contratto registrato prima dell’01.01.2008, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

  2. Di confermare per l’anno 2008 i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili cosi’ come determinati con propria deliberazione n. 45 del 19.12.2006 e riepilogati nell’allegato , facente parte integrante della presente deliberazione.

  3. Di trasmettere al Concessionario copia della presente deliberazione.

  4. Di rendere la presente deliberazione previa unanime e separata votazione immediatamente eseguibile.