C.C. n. 30/20.12.2008/ml
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).- ANNO 2009. -
Il Sindaco, dott. Alessandro Vesco, introduce il punto all’O.d.G., soffermandosi sulla proposta.
Terminata la discussione;
VISTI gli artt. 6 ed 8 del D. L.vo n. 504/1992 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto – Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con legge n. 126/2008, che all’art. 1 esclude dall’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto pass
VISTO l'art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996 n. 662 che prevede la possibilità di maggiori detrazioni per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, considerando come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto e a condizione che la stessa non risulti locata;
RITENUTO opportuno fissare in e. 206,00 la detrazione a favore degli anziani di età superiore a 65 anni e dei disabili che abbiano acquisito la residenza in un istituto di ricovero;
DATO ATTO che la detrazione massima di cui trattasi deve comunque essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
VISTO l'art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449 che prevede la possibilità per i Comuni di fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4‰ a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
VISTO l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, e dato atto che con il presente atto non viene aumentata l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) fissata con deliberazione C.C. nr. 5/2008;
VISTO il D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, relat
VISTO l’art. 1, comma 156 della Legge n. 296/2006, sulla competenza del Consiglio Comunale a deliberare l’aliquota Imposta Comunale Immobili (I.C.I.);
VISTO l’art. 53 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni;
VISTA la legge n. 244/2007;
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
I) sono escluse, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/2008, dall’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soggetti passivi; specificando che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/1992, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con atto vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero:
Ia) Le abitazioni concesse dal proprietario in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore/figlio – figlio/genitore) più una pertinenza (su compilazione di apposita richiesta predisposta dall’Ufficio Tributi, riservandosi la facoltà di effettuare eventuali verifiche di attendibilità);
II) di differenziare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2009 come segue:
Pnella misura del 5 ‰ per gli immobili non esenti, ovvero per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle categorie:
A/1 – Abitazione di tipo signorile; A/8 – Abitazioni in ville; A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
Pnella misura del 6 ‰ per abitazioni locate – purché il contratto sia registrato ad un soggetto che adibisce l’immobile ad abitazione principale (su presentazione copia contratto di locazione presso Ufficio Tributi del Comune), e per aree fabbricabili e per tutte le altre tipologie di immobili;
P nella misura del 7 ‰ per abitazioni non locate o sfitte;
III) di fissare, altresì:
1) la detrazione in €. 104,00 per gli immobili non esenti, ovvero per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle categorie:
A/1 – Abitazione di tipo signorile; A/8 – Abitazioni in ville; A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
2) la detrazione in €.
L'unità immobiliare per i soggetti di cui al punto III), comma 2) deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprietà o di usufrutto e non deve essere locata;
I soggetti interessati di cui al punto III), comma 2) o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:
- documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi.
- dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla NON LOCAZIONE dell'immobile posseduto a titolo di proprietà od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione;
Gli interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2009 all'Ufficio tributi del Comune - Via Castello, 2 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2009 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.
L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto Legislat
IV) di escludere l’applicazione della maggiore detrazione di €. 206,00 per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:
A/1 - Abitazioni di tipo signorile; A/8 - Abitazioni in ville; A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
fermo restando la detrazione base (per l’abitazione principale), pari ad euro 104,00
V) di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n.
1) che detta aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;
2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonché la denuncia di inizio lavori.
VI) di dare atto che non viene aumentata l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) fissata con deliberazione C.C. nr. 5/2008;
VII) di dichiarare, con separata votazione e con voti UNANIMI il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. -