COMUNE DI LURAGO MARINONE

PROVINCIA DI COMO

 

Codice ISTAT: 13137 – Codice Catastale: E750

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

 

 

Oggetto:     IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).- DIFFERENZIAZIONE ALIQUOTA ANNO 2008. MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER TALUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI. ALIQUOTA AGEVOLATA PER IL RECUPERO DI IMMOBILI.-

 

            L'anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 21:15 nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria di prima convocazione. La seduta è pubblica.

            Assume la presidenza il Sindaco, Sig. dott. Alessandro VESCO.

            Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonino GRASSO, il quale procede all'appello nominale.

            Risultano:

 

 

pres.

ass.

1.

VESCO Alessandro

 

2.

AULETTA Francesco

 

3.

CLERICI Stefania

 

4.

BERETTI Matteo

 

5.

RAPISARDA Orazio

 

6.

PAGANI Giuseppe

 

7.

BERLUSCONI Lidia

 

8.

ZOCCHI Ubaldo

 

9.

MASCIOCCHI Ambrogio

 

10.

ROMANO Pasquale

 

11.

UBOLDI Ornella Anna

 

12.

CONTI Maurizio

dimissionario

13.

COLOMBO Sofia Rosangela

dimissionaria

 

                                            TOTALE N.

7

4

            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giorno.


C.C. n. 05/28.01.2008/ml

Oggetto:     IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).- DIFFERENZIAZIONE ALIQUOTA ANNO 2008. MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER TALUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI. ALIQUOTA AGEVOLATA PER IL RECUPERO DI IMMOBILI.--

 

Il Sindaco, dott. Alessandro Vesco, introduce il punto all’O.d.G., soffermandosi sulla proposta.

                Terminata la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

                VISTI gli artt. 6 ed 8 del D. L.vo n. 504/1992 e successive modificazioni;

                VISTO l'art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996 n. 662 che prevede la possibilità di maggiori detrazioni per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, considerando come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto e a condizione che la stessa non risulti locata;

                RITENUTO doveroso, secondo criteri equitativi, fissare la detrazione spettante ai fini I.C.I.,come segue:

detrazione per l’abitazione principale

€.

104,00

Maggiore detrazione a favore delle seguenti classi più deboli: cassaintegrati, lavoratori in mobilità e disoccupazione, nuclei famigliari composti da pensionati o lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi, a condizione che abbiano un reddito imponibile complessivo famigliare come sotto specificato e, a condizione che la loro abitazione principale (non classificata in categoria A/1, A/7, A/8, A/9), sia l’unico immobile posseduto.

 

 

 

 

180,00

 

Numero dei componenti del nucleo famigliare

Reddito imponibile complessivo del nuleco famigliare

1

€.

15.000,00

2

18.000,00

Oltre

 

+ €. 864,00 per ogni ulteriore componente

                RITENUTO, altresì, opportuno fissare in e. 206,00 la detrazione a favore degli anziani di età superiore a 65 anni e dei disabili che abbiano acquisito la residenza in un istituto di ricovero;

                DATO ATTO che la detrazione massima di cui trattasi deve comunque essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

                VISTO l'art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449 che prevede la possibilità per i Comuni di fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4‰  a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

                VISTO il D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

                VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2007, che proroga al 31 marzo 2008 il temine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;

                VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, relativo al termine per la deliberazione delle tariffe e aliquote inerenti i tributi di competenza comunale;

                VISTO l’art. 1, comma 156 della Legge n. 296/2006, sulla competenza del Consiglio Comunale a deliberare l’aliquota Imposta Comunale Immobili (I.C.I.);

                VISTO l’art. 53 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni;

                VISTA la legge n. 244/2007;

                VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

                CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

I)    di differenziare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2008 come segue:

P nella misura del 5‰;  per l’abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze; e per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta più nr. 1 pertinenza (genitore/figlio – figlio/genitore) e adibite ad abitazione principale: su compilazione di apposita richiesta predisposta dall’Ufficio Tributi, riservandosi la facoltà di effettuare eventuali verifiche di attendibilità;

Pnella misura del 6‰   per abitazioni locate – purché il contratto sia registrato ad un soggetto che adibisce l’immobile ad abitazione principale (su presentazione copia contratto di locazione presso Ufficio Tributi del Comune), e per aree fabbricabili e per tutte le altre tipologie di immobili;

P  nella misura del 7‰; per abitazioni non locate o sfitte;

II)   di fissare la detrazione per l’imposta I.C.I.:

detrazione per l’abitazione principale

€.

104,00

 

Maggiore detrazione a favore delle seguenti classi più deboli: cassaintegrati, lavoratori in mobilità e disoccupazione, nuclei famigliari composti da pensionati o lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi, a condizione che abbiano un reddito imponibile complessivo famigliare come sotto specificato e, a condizione che la loro abitazione principale (non classificata in categoria A/1, A/7, A/8, A/9), sia l’unico immobile posseduto.,.

 

 

 

 

180,00

 

Numero dei componenti del nucleo famigliare

Reddito imponibile complessivo del nuleco famigliare

1

€.

15.000,00

2

18.000,00

Oltre

 

+ €. 864,00 per ogni ulteriore componente

III)  di fissare, altresì, la detrazione in e. 206,00 a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

      L'unità immobiliare per i soggetti di cui al punto III) deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprietà o di usufrutto e non deve essere locata;

I soggetti interessati di cui al punto II) per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente:

         - nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

         - l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2007;

         - il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto II);

i soggetti interessati di cui al punto III) o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:

         - documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi.

         - dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla NON LOCAZIONE dell'immobile posseduto a titolo di proprietà od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione;

      Gli interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2008 all'Ufficio tributi del Comune - Via Castello, 2 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si  considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

       I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2008 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

         L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto Legislativo n. 504/92 oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente;

IV)   di escludere l’applicazione delle maggiori detrazioni di €. 180,00 e €. 206,00 per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:

        A/1 - Abitazioni di tipo signorile;              A/7 - Abitazioni in villini;

        A/8 - Abitazioni in ville;                              A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

        fermo restando la detrazione base (per l’abitazione principale);

V)     di dare atto che alle predette detrazioni si aggiunge quella di cui all’art. 1, comma 5, della Legge n. 244/2007, alle condizioni ivi previste;

VI)    di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3‰   a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;

         1) che detta aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

         2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonché la denuncia di inizio lavori.

VII)     di dichiarare, con separata votazione e con voti UNANIMI il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. -