I)    di differenziare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2007come segue:

P nella misura del 5‰;  per l’abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze; e per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta più nr. 1 pertinenza (genitore/figlio – figlio/genitore) e adibite ad abitazione principale: su compilazione di apposita richiesta predisposta dall’Ufficio Tributi, riservandosi la facoltà di effettuare eventuali verifiche di attendibilità;

Pnella misura del 6‰   per abitazioni locate – purché il contratto sia registrato ad un soggetto che adibisce l’immobile ad abitazione principale (su presentazione copia contratto di locazione presso Ufficio Tributi del Comune), e per aree fabbricabili;

P  nella misura del 7‰; per abitazioni non locate o sfitte;

II)   di fissare la detrazione per l’imposta I.C.I.:

detrazione per l’abitazione principale

€.

104,00

 

Maggiore detrazione a favore delle seguenti classi più deboli: cassaintegrati, lavoratori in mobilità e disoccupazione, nuclei famigliari composti da pensionati o lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi, a condizione che abbiano un reddito imponibile complessivo famigliare come sotto specificato e, a condizione che la loro abitazione principale (non classificata in categoria A/1, A/7, A/8, A/9), sia l’unico immobile posseduto.,.

 

 

 

 

180,00

 

Numero dei componenti del nucleo famigliare

Reddito imponibile complessivo del nuleco famigliare

1

€.

15.000,00

2

18.000,00

Oltre

 

+ €. 864,00 per ogni ulteriore componente

III)  di fissare, altresì, la detrazione in e. 206,00 a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

      L'unità immobiliare per i soggetti di cui al punto III) deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprietà o di usufrutto e non deve essere locata;

I soggetti interessati di cui al punto II) per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente:

         - nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

         - l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2006;

         - il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto II);

i soggetti interessati di cui al punto III) o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:

         - documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi.

         - dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla NON LOCAZIONE dell'immobile posseduto a titolo di proprietà od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione;

      Gli interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2007 all'Ufficio tributi del Comune - Via Castello, 2 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si  considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

         I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2007 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

         L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto Legislativo n. 504/92 oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente;

IV)   di escludere l’applicazione delle maggiori detrazioni di €. 180,00 e €. 206,00 per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:

        A/1 - Abitazioni di tipo signorile;              A/7 - Abitazioni in villini;

        A/8 - Abitazioni in ville;                              A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

        fermo restando la detrazione base (per l’abitazione principale);

V)     di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3‰   a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;

         1) che detta aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

         2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonché la denuncia di inizio lavori.

VI)                di dichiarare, con separata votazione e con voti UNANIMI il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. -